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80.2000.177 • CATI TI 80.2000.177 Generato dall'IA

Taxability of Recurring Financial Contributions Between Parent and Adult Child

Numero d'incarto 80.2000.177
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant contested the inclusion of CHF 6,000 annually as "other income" in their tax assessment, stemming from contributions received from their daughter with whom they shared a household, arguing it was for small personal expenses or represented a saving for the recipient, rather than taxable income. The court dismissed the appeal, reasoning that periodic assistance from a relative is taxable income unless it fulfills a family law obligation of support, which was not the case here because the appellant's income exceeded the minimum subsistence level, meaning the assistance did not arise from a legal duty to aid someone in need; furthermore, recurring financial support between a parent and adult child is not considered a customary, non-taxable gift but rather taxable income, especially since the appellant herself had declared the CHF 6,000 amount in prior tax filings.

Regesto Legislator

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Art. 15 cpvv, Art. 16 cpvv, Art. 23 lett. e LT, Art. 24 lett. e LIFD, Art. 155 cpv. 1 lett. a LT, Art. 144 LIFD; Taxability of Recurring Financial Contributions Between Parent and Adult Child: The court dismissed the appeal, reasoning that periodic assistance from a relative is taxable income unless it fulfills a family law obligation of support, which was not the case here because the appellant's income exceeded the minimum subsistence level, meaning the assistance did not arise from a legal duty to aid someone in need; furthermore, recurring financial support between a parent and adult child is not considered a customary, non-taxable gift but rather taxable income, especially since the appellant herself had declared the CHF 6,000 amount in prior tax filings.

Parole chiave

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imposta sul reddito sostegno finanziario mantenimento del figlio doveri di famiglia contributo per gli assegni familiari contributo minimo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited to state that the decision is final for IC tax matters.

art. 146 LIFD

Cited to indicate the possibility of appeal to the Federal Tribunal for IFD tax matters.

art. 144 LIFD

Cited in the context of ruling on costs (per le spese).

art. 231 LT 1994

Cited in the context of ruling on costs (per le spese).

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Testo completo

Incarto n. 80.2000.00177 · Lugano 13 dicembre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2000

in materia di: IC/IFD 99/00

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che nella dichiarazione d’imposta IC/IFD __________ __________, nata nel 1938, vedova, dichiarava per l’anno di computo 1997 un reddito d’altra fonte di fr. 6'000.- quale contributo alle spese domestiche ricevuto dalla figlia __________;

- che nella notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 l’Ufficio di tassazione esponeva alla contribuente un reddito d’altra fonte di fr. 12'000.- di media annua;

- che a seguito del reclamo della contribuente, l’Ufficio di tassazione con decisione su reclamo del 9 ottobre 2000 riduceva il reddito d’altra fonte a fr. 6'000.- di media annua;

- che con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta l’esposizione di un reddito d’altra fonte di fr. 6'000.- di media annua, argomentando di non riuscire a comprenderne il motivo e osservando inoltre di condividere l’economia domestica con la figlia __________ che si preoccupa delle sue piccole spese personali da considerare alla stregua di piccoli regali, risp. di una mancata uscita;

- che conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico le cause che, come la presente, non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

- che sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici;

- che sono pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale; essi sono valutati al valore di mercato (art. 15 cpvv. 1 e 2 LT; art. 16 cpvv. 1 e 2 LIFD);

- che sono invece esenti da imposta le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti in caso di divorzio o separazione legale o di fatto (art. 23 lett. e LT; art. 24 lett. e LIFD);

- che secondo la giurisprudenza del TF e la dottrina (cfr. per es. Egger, Commento, n. 27 all'art. 328) ascendenti e discendenti, così come fratelli e sorelle si devono assistenza quando, senza questo aiuto, la persona assistita cadrebbe nel bisogno;

- che una persona cade nel bisogno quando non è più in grado di mantenersi con i propri mezzi

- che per stabilire se uno si trovi in tale stato occorre, da una parte riferirsi alla tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale (cfr. CDT n. 363 dell'8 ottobre 1986 in re P.S.) e dall'altra considerare che uno si trova in uno stato di bisogno quando non è più in grado di provvedere con le sue forze al proprio sostentamento;

- che, nel caso concreto, la ricorrente dispone di un reddito superiore al minimo esistenziale;

- che d’altra parte non versa in una situazione tale che non sia più in grado di provvedere con le proprie forze al suo sostentamento;

- che l’Ufficio di tassazione non ha fatto altro che esporre alla ricorrente quale reddito d’altra fonte l’aiuto da parte della figlia dichiarato dalla contribuente in ragione di fr. 6'000.- all’anno;

- che, per costante giurisprudenza si è sempre ritenuto che le prestazioni date in contropartita dei lavori di casalinga o di carattere domestico svolti in una economia di persone non unite o obbligate in virtù del vincolo della famiglia hanno carattere economico e sono valutabili in denaro;

- che così vitto, alloggio, vestiario, disponibilità in moneta erogati dalla persona apportatrice di reddito all'altra che si occupa della casa e con la quale convive formando una economia domestica non unita dal vincolo matrimoniale e al cui sostentamento non è obbligata a sopperire in virtù dell'obbligo di assistenza fra parenti, sono considerati reddito imponibile presso la beneficiaria (CDT 202 del

26.8.91 in re E.A.);

- che gli aiuti della figlia alla madre non possono essere considerati come delle donazioni, poiché le elargizioni senza contropartita di un genitore a un figlio o viceversa, che hanno carattere ricorrente, non rientrano, secondo la giurisprudenza di questa Camera, nella nozione di doni usuali o regali occasionali, esenti indipendentemente dal grado di parentela tra donante e donatario dall'imposta di donazione fino a fr. 10'000.- (cfr. art. 155 cpv. 1 lett. a LT; cfr. CDT n. 5 del 9 febbraio 1988, in re G.P. con riferimenti a dottrina e giurisprudenza);

- che l’importo annuo di fr. 6'000.- è quello indicato dalla ricorrente medesima nella dichiarazione d’imposta 1999-2000 ed anche nella precedente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali e la tassa di giustizia in complessivi fr. 100.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: