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80.2000.158 • CATI TI 80.2000.158 Generato dall'IA

Taxpayer Challenge to Flat-Rate Deduction for Maintenance Expenses on Imputed Rental Value Property

Numero d'incarto 80.2000.158
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer who was only partially liable for tax in the canton due to owning real estate there challenged the tax authority's decision to only allow a flat-rate deduction for maintenance expenses instead of their claimed actual expenses. The court rejected the appeal, reasoning that for property taxed based on imputed rental value (as the taxpayer occupied the property), only maintenance and insurance costs that would remain the owner's responsibility even if rented are deductible, explicitly excluding administration costs and maintenance for the garden and pool because the imputed rental value calculation is based solely on the building's value, not surrounding land or luxury features.

Regesto Legislator

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Art. 32 cpv. 2 LIFD, Art. 31 cpv. 2 LT, Art. 32 LIFD, Art. 1 dell, Art. 22 DIFD, Art. 231 LT; Taxpayer Challenge to Flat-Rate Deduction for Maintenance Expenses on Imputed Rental Value Property: The court rejected the appeal, reasoning that for property taxed based on imputed rental value (as the taxpayer occupied the property), only maintenance and insurance costs that would remain the owner's responsibility even if rented are deductible, explicitly excluding administration costs and maintenance for the garden and pool because the imputed rental value calculation is based solely on the building's value, not surrounding land or luxury features.

Parole chiave

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deduzione delle spese di manutenzione di immobili valore locativo imposta immobiliare imposta reale immobile occupato assicurazione del patrimonio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT

This article was cited to rule on the allocation of court costs in the final decision.

art. 230 cpv. 3 LT

This article was cited to establish that the present judgment is final.

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Testo completo

Incarto n. 80.2000.00158 · Lugano 19 settembre 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 8 settembre 2000

in materia di: IC 99/00

presentato da: · __________ e __________ __________ -__________, __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che i coniugi __________ e __________ __________ -__________, domiciliati a __________ (Canton Zurigo), sono limitatamente imponibili nel Canton Ticino, quali proprietari di sostanza immobiliare a __________;

- che, notificando loro la tassazione IC 1999/2000, con decisione del 14 febbraio 2000, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito della sostanza in fr. 18'000 e le spese di manutenzione in fr. 4'500;

- che, con reclamo del 13 marzo 2000, i contribuenti chiedevano la deduzione delle spese di manutenzione effettive, commisurate in fr. 28'528 nel 1997 e fr. 5'582 nel 1998, invece della deduzione forfetaria concessa loro dall'autorità fiscale;

- che l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 14 agosto 2000, argomentando che:

• le spese di revisione della caldaia e del bruciatore costituiscono destinazione del reddito e non spese di manutenzione;

• le spese di amministrazione non sono deducibili;

• le spese di cura del giardino e della piscina non sono deducibili in quanto ininfluenti ai fini del calcolo del valore locativo;

- che, risultando pertanto le spese effettive inferiori all'importo della deduzione forfetaria, l'autorità fiscale confermava la propria decisione;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ -__________ contestano le argomentazioni contenute nella decisione impugnata, argomentando che le spese escluse dall'autorità fiscale sarebbero invece classiche spese di manutenzione, comprese quelle per la piscina e il giardino, essendo irrilevante la circostanza che il valore di questi ultimi non si ripercuota sul valore locativo;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che, secondo l'art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT di identico tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi;

- che sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la

redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.);

- che, in caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la deduzione delle spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non possono venire accollate all’inquilino, vale a dire delle spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di amministrazione;

- che la ragione è che il reddito della sostanza del contribuente che abita personalmente la casa di cui è proprietario viene calcolato perlopiù in base a una mera stima: se si consentisse al contribuente che abita la propria casa di dedurre dei costi da un valore locativo commisurato in modo tale da non comprenderli, questi sarebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto al proprietario che cede in locazione l’immobile che gli appartiene e che di solito addebita ai propri inquilini le spese di amministrazione e di gestione della casa (CDT n. __________.__________.__________ dell' 8 ottobre 1997 in re J. S.);

- che anche la Circolare della Divisione cantonale delle contribuzioni del 1° dicembre 1994 distingue, nell’ambito della deduzione delle spese effettive tra immobili della sostanza privata concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito effettivo) e immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore locativo): in caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la deduzione delle spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non possono venire accollate all’inquilino, vale a dire delle spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di amministrazione (cfr. Circolare n. 7/1995, cifra 5.4);

- che, in linea di principio non sono quindi deducibili le spese di gestione (acqua, ascensore, climatizzazione, disinfezione e disinfestazione, fognatura, spazzatura e depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione del giardino, riscaldamento e acqua calda, servizio di portineria e di custodia, sgombero neve) e le spese di amministrazione (cfr. Circolare cit., cifra 2.2.3; inoltre art. 1 dell’ Ordinanza del Consiglio federale del 24 agosto 1992);

- che la distinzione introdotta dalla citata Circolare della Divisione delle contribuzioni trova la sua ragion d’essere nel fatto che il reddito della sostanza del contribuente che abita personalmente la casa di cui è proprietario viene calcolato perlopiù in base a una mera stima;

- che non va poi dimenticato che, mentre nel caso della locazione le spese accessorie sono accollate all’inquilino ed in tal modo cessano di gravare il proprietario, nel caso dell’uso proprio della casa esse sono a carico del proprietario in qualità di inquilino di se stesso: si giustifica pertanto di dedurre dal valore locativo solo se non sono già state considerate mediante una corrispondente riduzione del valore locativo (Känzig, loc. cit., Zwahlen, Die einkommenssteuerrechtliche Behandlung von Liegenschaftskosten [insbesondere im Recht der direkten Bundessteuer], Basilea 1986, p. 104, Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 164; CDT n. __________.__________.__________ dell' 8 ottobre 1997 in re J. S., con ampissimi riferimenti a dottrina e giurisprudenza);

- che, su questa base, l'Ufficio di tassazione ha correttamente espunto dalla distinta delle spese chieste in deduzione i costi di amministrazione;

- che neppure il riferimento alla sentenza zurighese citata nel ricorso (StE 1989 B

27.7 n. 7) conduce ad una diversa conclusione, giacché si tratta di una decisione che ha per oggetto costi di consulenza finanziaria e di investimenti e per la compravendita di beni patrimoniali di carattere mobiliare;

- che va inoltre precisato che le spese per il giardino non sono in linea di principio deducibili: il valore locativo, che costituisce la base del reddito imponibile del ricorrente, viene calcolato sulla base del solo valore di stima della casa, senza considerare cioè quello del terreno circostante; se si concedessero in deduzione le spese relative al giardino, si otterrebbe dunque un risultato aberrante (cfr. p. es. CDT n. __________.__________.__________ del 6 giugno 2000 in re T.G.; CDT n. 160 del 28 luglio 1993 in re K. G.; CDT n. 132 del 21 giugno 1993 in re Le.; CDT n. 41-42 del 6 marzo 1987 in re Mo., RTT 1972, p. 59 s.);

- che anche la giurisprudenza di altri Cantoni va nella stessa direzione: secondo il Tribunale amministrativo di Basilea-Campagna, per esempio, i costi di manutenzione dell'immobile devono sempre essere correlati con un reddito imponibile, anche se la lettera della legge non lo esprime, con la conseguenza che i costi di manutenzione del giardino sono deducibili solo se esso è stato considerato nel calcolo del valore locativo (StE 1999 B 25.6 n. 33);

- che, di conseguenza, anche il rifiuto di dedurre le spese di manutenzione del giardino è pienamente giustificato, alla luce della giurisprudenza;

- che, quanto alle spese di manutenzione della piscina, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che costi per la manutenzione di parchi, piscine, campi di tennis ecc. possono essere riconosciuti solo nel caso in cui si è preso in considerazione un valore locativo più alto proprio in considerazione di queste installazioni lussuose (cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, n. 171 ad art. 22 DIFD, p. 659 e giurisprudenza citata);

- che, nel caso in esame, un canone di locazione di 1’500 franchi (corrispondente cioè al valore locativo di fr. 18'000) per una casa estesa su una superficie di 127 metri quadrati, con patio, piscina e terreno di quasi 800 metri, acquistata dai ricorrenti per fr. 950'000, si può senz'altro definire modesto, ragione per cui non si giustifica la deduzione delle spese per la piscina;

- che neppure in questo caso il riferimento alla sentenza zurighese contenuto nel ricorso (StE 1986 B 25.6 n. 5) porta a diverse conclusioni, non solo perché il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo si fonda sul presupposto – negato nel nostro caso

– che i costi di manutenzione del giardino siano deducibili *("Zum abzugsfähigen Liegenschaftenunterhalt im Sinn vom § 25

Abs. 1 lit. c StG gehören nicht nur Aufwendungen werterhaltender Natur für das Gebäude, sondern ebenso Aufwendungen, welche zur Erhaltung des Gartens notwendig sind")*, ma anche perché il caso in questione aveva per oggetto non una vera e propria piscina bensì un bacino realizzato a ridosso della casa *("…das Bassin durch eine Stützmauer mit dem Wohnhaus verbunden ist... das Bassin bereits 1963 zusammen mit dem Wohnhaus gebaut worden und deshalb in den Gesamtbaukosten mitenthalten war")*;

- che, quanto alle altre spese, se anche fossero ammesse in deduzione, l'importo complessivo in media annua sarebbe comunque inferiore alla deduzione forfetaria concessa:

revisione serbatoio olio (fattura __________) fr. 1'357.30 pulizia camino (____________________ __________) fr. 135.80 assicurazione stabile (__________) fr. 1'221.00

revisione bruciatore (__________-__________) fr. 281.45 sostituzione grondaia (__________) fr. 939.35

totale fr. 3'93490

media annua fr. 1'967.45

- che il ricorso è conseguentemente respinto.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 280.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: