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80.2000.140 • CATI TI 80.2000.140 Generato dall'IA

Tax Evasion Settlement and Remand for New Assessment

Numero d'incarto 80.2000.140
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Following the discovery of undeclared real estate commissions for the 1991-1992 tax years, which led to supplementary tax and penalty proceedings, the taxpayer appealed the tax authority's determination of evaded taxes and a penalty equal to the evaded tax amount. The court, acknowledging the complex procedural history, including a criminal investigation halt and subsequent judicial efforts to quantify the disputed amounts, accepted an agreement reached between the parties on December 23, 2003, which stipulated revised figures for undeclared commissions, taxable income, undeclared assets, and established penalties (equal to the evaded tax) for multiple tax years, consequently ordering the case files to be returned to the tax administration for new decisions based on the agreed settlement.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT; Tax Evasion Settlement and Remand for New Assessment: The court, acknowledging the complex procedural history, including a criminal investigation halt and subsequent judicial efforts to quantify the disputed amounts, accepted an agreement reached between the parties on December 23, 2003, which stipulated revised figures for undeclared commissions, taxable income, undeclared assets, and established penalties (equal to the evaded tax) for multiple tax years, consequently ordering the case files to be returned to the tax administration for new decisions based on the agreed settlement.

Parole chiave

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procedura per sottrazione d'imposta dichiarazione fiscale autorità fiscale reddito non dichiarato beni immobili atti penali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 230 cpv. 3 LT

Cited in the final order to establish the definitive nature of the judgment for IC (Cantonal Tax Law).

art. 146 LIFD

Cited in the final order to establish the admissibility of an appeal to the Federal Tribunal for IFD (Federal Direct Tax Law).

art. 144 LIFD

Cited regarding costs, although the dispositive orders ultimately state no costs will be levied.

art. 231 LT

Cited regarding costs, although the dispositive orders ultimately state no costs will be levied.

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Testo completo

Incarto n. 80.2000.00140 80.2000.00141 · Lugano 21 gennaio 2004 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 9 agosto 2000

in materia di: imposte suppletorie e multe IFD 91/92

ricupero d'imposte, interessi di ritardo, multe tributarie per IC e ICom 91/92

presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. L’Amministrazione cantonale delle contribuzioni del Canton __________ trasmetteva alla Divisione delle contribuzioni documenti relativi a operazioni immobiliari effettuate a __________ dalla __________ __________ di __________, dai quali risultava tra l’altro che l’arch. __________ __________ aveva ricevuto nel 1989 provvigioni in relazione alle vendite dei mapp. n. __________ e __________ RFD di __________ per un importo complessivo di fr. 1'460'000.-.

Il 18 dicembre 1997 L’Ufficio delle procedure speciali della Divisione delle contribuzioni notificava ad __________ __________ l’apertura di una procedura di recupero d’imposta e di contravvenzione in materia di imposta cantonale (IC) e imposta comunale (ICom) e di una procedura di contravvenzione in materia di imposta federale diretta (IFD).

Dopo aver sentito l’interessato, con due distinte decisioni del 20 ottobre 1998 l’Ufficio procedure speciali della Divisione delle contribuzioni stabiliva che __________ __________ non aveva dichiarato negli anni di tassazione 1991-1992 un importo di fr. 730'000.- di media annua, determinava l’ammontare dell’imposta sottratta in materia di IC e di ICom, da un lato, e in materia di IFD, dall’altro, e fissava l’ammontare della multa in una volta l’imposta sottratta.

2. In tempo utile __________ __________ presentava reclamo sia in materia di IC/ICom sia di IFD contestando d’aver incassato gli importi che gli vengono attribuiti dall’autorità fiscale.

Il reclamo veniva respinto sia in materia di IC/ICom sia di IFD con separate decisioni del 20 luglio 2000 dopo aver accertato che dall’inchiesta esperita dal Ministero pubblico non sono emersi elementi che avrebbero confermato il mancato incasso da parte del contribuente degli importi e che dagli accertamenti bancari presso __________ (ora __________) e __________ è addirittura emerso che gli assegni contestati sono stati incassati personalmente dal contribuente.

3. 3.1.

Con due separati ricorsi del 9 agosto 2000 __________ __________ chiede, in via principale, l’annullamento delle decisioni impugnate e, in via subordinata, la retrocessione degli atti alla Divisione delle contribuzioni, Ufficio procedure speciali, per nuovi accertamenti.

L'Ufficio procedure speciali della Divisione delle contribuzioni propone invece di respingere il ricorso.

Delle rispettive argomentazioni verrà detto in seguito, per quanto necessario.

3.2.

Nel corso dell'udienza del 15 settembre 2000 il giudice, su richiesta del patrocinatore del ricorrente e con l'accordo dell'autorità fiscale, ha deciso di tenere in sospeso l'esame del ricorso sia in vista di ulteriori accertamenti da parte dell'Ufficio procedure speciali verso terze persone che sarebbero le effettive beneficiarie della prestazione imposta al ricorrente sia in attesa degli eventuali sviluppi penali della vicenda.

3.3.

L'11 giugno 2003 Il Procuratore pubblico decretava il non luogo a procedere nei confronti della persona che, secondo il ricorrente, sarebbe stata tra i beneficiari della provvigione

Le parti sono quindi nuovamente state sentite dal giudice il 24 luglio 2003. In quell'occasione il giudice ha invitato le parti a quantificare l'ammontare delle provvigioni per attività svolte dal ricorrente in relazione a due compravendite e conseguentemente a stabilire l'ammontare dell'importo sottratto e delle multe, con l'impegno del ricorrente a presentare adeguate garanzie per il pagamento delle imposte sottratte e della multa.

3.4.

Il 23 dicembre 2003 le parti, considerato da un lato l'invito del giudice rivolto loro in occasione dell'udienza del 24 luglio 2003 e soppesati dall'altro i rischi processuali di entrambe le parti, hanno sottoscritto un accordo relativo all'importo sottratto per provvigioni e commissioni immobiliari per le operazioni avvenute in Ticino per gli anni di tassazione 1991-92 (fr. 75'000.- di media annua), come pure al reddito imponibile complessivo determinante per l'aliquota (fr. 175'000.-) e per l'imposta cantonale la sostanza non dichiarata al 1° gennaio 1991 (fr. 150'000.-).

In quell'occasione le parti hanno anche definito le successive tassazioni IC/IFD 1993-94 e 1995-96, come pure le multe tributarie, stabilite in una volta l'imposta sottratta, per gli anni di tassazione dal 1991 al 1996. Hanno infine definito anche i reclami ancora pendenti davanti all'autorità di tassazione relativi ai periodi 1997-98, 1999-2000 e 2001-02.

3.5.

Questa Camera ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti in materia di recupero d'imposta, di sottrazione e di multe sia conforme a quanto emerso nel corso della laboriosa procedura, che ha implicato anche l'esame dei possibili risvolti penali della complessa vicenda, segnatamente ai benefici tratti dal contribuente e non dichiarati al fisco. Anche l'importo della multa, pari a una volta l'imposta sottratta, sfugge a critiche fondate, non appena si consideri il ruolo effettivamente svolto dal ricorrente e il vantaggio da lui ricavato.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, gli atti del procedimento vengono retrocessi alla Divisione delle contribuzioni perché emetta le nuove decisioni di sua competenza relative al periodo fiscale IC/IFD 1991-92, conformemente a quanto convenuto nel verbale del 23 dicembre 2003.

§§ La Divisione delle contribuzioni emetterà inoltre le decisioni di sua competenza relative ai periodi fiscali IC/IFD 1993-94 e 1995-96 e trasmetterà in seguito l'incarto all'Ufficio di tassazione per le decisioni di sua competenza in merito ai periodi fiscali IC/IFD 1997-98, 1999-2000 e 2001-02, sempre in conformità con quanto stabilito nel verbale del 23 dicembre 2003.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

Non si concedono ripetibili.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: