Taxpayer vs. Tax Office: Improper Notice of Default Nullifies Fine
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA university student appealed a disciplinary fine imposed by the tax office for failing to submit the 1999/2000 tax declaration, claiming they had submitted the specific student form instead. The court sided with the taxpayer, annulling the fine and the subsequent decision because the material evidence demonstrated that the formal legal requirement for imposing a fine—a properly served official notice of default—was not met, as the registered letter containing the notice was returned by the postal service indicating the recipient had moved without leaving a forwarding address, and there was no proof of subsequent proper notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD; Taxpayer vs. Tax Office: Improper Notice of Default Nullifies Fine: The court sided with the taxpayer, annulling the fine and the subsequent decision because the material evidence demonstrated that the formal legal requirement for imposing a fine—a properly served official notice of default—was not met, as the registered letter containing the notice was returned by the postal service indicating the recipient had moved without leaving a forwarding address, and there was no proof of subsequent proper notification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final order regarding the finality of the judgment concerning Cantonal Tax Law (IC).
Cited in the final order regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal concerning Federal Direct Tax Law (IFD).
Testo completo
Incarto n. 80.2000.00133 · Lugano 10 agosto 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 24 luglio 2000
in materia di: multa disciplinare
presentato da: · __________ __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, con decisione del 15 giugno 2000, l'Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava a __________ __________, studente universitario, una multa disciplinare di fr. 50, per non avere inoltrato la dichiarazione fiscale 1999/2000;
- che il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 13 luglio 2000, argomentando di avere inoltrato il formulario concernente la dichiarazione degli studenti;
- che l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame, con decisione del 18 luglio 2000, contestando di avere ricevuto la dichiarazione fiscale e adducendo di avere precedentemente richiamato e poi diffidato il contribuente ad inoltrarla;
- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ ribadisce di avere inoltrato tempestivamente la dichiarazione per studenti senza attività lucrativa e precisa di non avere dato seguito al richiamo del 13 aprile 2000 proprio sapendo di avere adempiuto il proprio obbligo;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);
- che, perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:
• l'una *soggettiva*, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:
• e l'altra *oggettiva*, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).
- che il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9);
- che, nel caso in esame, dagli atti trasmessi alla Camera di diritto tributario dall'Ufficio di tassazione, risultano non chiari due aspetti: se il contribuente non abbia effettivamente inoltrato la propria dichiarazione e se abbia precedentemente ricevuto la diffida prescritta dalla legge;
- che, quanto al primo aspetto, sebbene non vi sia traccia di una dichiarazione nel fascicolo trasmesso dall'Ufficio, già nel reclamo all'Ufficio di tassazione il contribuente aveva sostenuto di avere inoltrato la dichiarazione, ma, respingendo il gravame l'autorità di tassazione non aveva contestato tale affermazione, limitandosi ad osservare che la multa era stata preceduta da un richiamo e da una diffida;
- che, comunque, non risulta neppure provato che il contribuente abbia ricevuto la diffida dell'11 maggio 2000, che come si è visto costituisce presupposto per poter infliggere una multa disciplinare;
- che, al contrario, la busta contenente la diffida dell'11 maggio 2000 è allegata agli atti dell'Ufficio di tassazione e risulta rinviata dalla Posta all'Ufficio di tassazione, con l'indicazione "partito senza lasciare indirizzo";
- che non è per contro noto a questa Camera se l'Ufficio abbia poi provveduto ad una nuova intimazione, magari per posta semplice;
- che si ritiene pertanto che gli elementi per procedere all'annullamento della multa disciplinare siano sufficienti, pur riconoscendo che le difficoltà nella notificazione delle decisioni al ricorrente sono state provocate dal suo cambiamento di domicilio, non accompagnato da comunicazioni all'autorità.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la multa disciplinare del 15 giugno 2000 e la decisione su reclamo del 18 luglio 2000 sono annullate.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: