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80.1999.95 • CATI TI 80.1999.95 Generato dall'IA

Taxpayer v. Tax Authority: Second Interim Tax Assessment on Retirement Income

Numero d'incarto 80.1999.95
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer, having previously received an interim tax assessment upon ceasing gainful employment in 1984, sought a second interim assessment upon reaching retirement age and commencing receipt of state benefits and a lump-sum pension payment, arguing a significant income reduction. The court rejected the appeal, reasoning that the grounds for an interim tax assessment are exhaustively defined by law (such as cessation of gainful activity), and since the taxpayer had already benefited from one upon stopping work, the mere subsequent transition from employment income to pension income, even if causing a reduction, does not constitute a statutory basis for a second interim assessment, as the law generally limits this remedy to the initial entry into or final cessation of work.

Regesto Legislator

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Art. 99 cpv. 1 LT, Art. 43 cpv. 1 LIFD, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT 1994; Taxpayer v. Tax Authority: Second Interim Tax Assessment on Retirement Income: The court rejected the appeal, reasoning that the grounds for an interim tax assessment are exhaustively defined by law (such as cessation of gainful activity), and since the taxpayer had already benefited from one upon stopping work, the mere subsequent transition from employment income to pension income, even if causing a reduction, does not constitute a statutory basis for a second interim assessment, as the law generally limits this remedy to the initial entry into or final cessation of work.

Parole chiave

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tassazione dell'imposta sul reddito cessazione dell'attività lucrativa pensionamento occupazione provvisoria autorità fiscale imposta globale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT 1994

Cited in relation to the application of court costs for the cantonal tax.

art. 144 LIFD

Cited in relation to the application of court costs for the federal direct tax.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited to confirm the final nature of the judgment for the cantonal tax (IC).

art. 146 LIFD

Cited to define the appeal route to the Federal Tribunal for the federal direct tax (IFD).

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Testo completo

Incarto n. 80.99.00095 · Lugano 10 giugno 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 22 aprile 1999

in materia di: IC/IFD 99/00 intermedia

presentato da: · __________ __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. Il 2 febbraio 1999 __________ __________

__________, nato il __________ 1934, coniugato con __________, nata il __________ 1936, presentava all’ Ufficio di tassazione di __________ una domanda di tassazione

intermedia a partire dal 1° aprile 1999. Argomenta che da quella data riceve unicamente la rendita AVS assieme a quella di cui già beneficia sua moglie e pertanto il reddito famigliare si riduce da fr. 81'276.- a fr. 20'319.-. Fa inoltre presente che il 1° di aprile 1999 avrebbe ricevuto un pagamento in capitale di fr. 215'000.- dal Fondo di previdenza.

Con decisione dell’ 8 febbraio 1999 l’UT respingeva la domanda di tassazione intermedia, argomentando che la cessazione della rendita del II Pilastro e il riscatto del capitale non è motivo di tassazione intermedia.

2. Con tempestivo reclamo del 24 febbraio 1999 __________ __________ __________ chiedeva l’annullamento della suddetta decisione.

Con decisione dell’8 aprile 1999 l’UT respingeva il reclamo, argomentando che al contribuente era stata concessa la tassazione intermedia per cessazione dell’attività con effetto dal 1° gennaio 1984, con conseguente stralcio del reddito del lavoro conseguito negli anni di computo 1981-82 e imposizione della rendita AI e delle pensioni private su base annua, ma che il semplice raggiungimento dell’età di pensionamento o dell’inizio del versamento della rendita AVS non è motivo di intermedia.

3. Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente ripropone la domanda di tassazione intermedia dal 1° aprile 1999, esponendo nel dettaglio la sua mutata situazione economica a seguito del raggiungimento dell'età pensionabile AVS dapprima da parte di sua moglie e in seguito da parte sua. Ritiene che siano quindi dati gli estremi della tassazione intermedia, lamentando una diminuzione di reddito superiore al 40%, senza considerare la liquidazione in capitale, su cui dovrà ancora versare delle imposte, delle due __________ del __________ __________.

Degli argomenti ricorsuali verrà ulteriormente detto in seguito, per quanto necessario.

4. 4.1.

Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito me-dio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994).

All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato: *a)* per il periodo fiscale in corso:

• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. *a* LIFD);

• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. *a* LT 1994).

*b)* per il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. *b* LIFD, 53 cpv. 1 lett. *b* LT).

La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'as-soggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).

4.2.

La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del perio-do fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zei-tliche Bemessung, in: *Höhn/Athanas* [a cura di], Das neue Bun-desrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).

Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:

*a)* divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;

*b)* mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;

*c)* devoluzione per causa di morte

(artt.

45 LIFD, 55 LT 1994).

Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi deter-minanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazio-nali (art. 55 lett. *e* LT 1994).

5. 5.1.

Orbene, in ossequio ai princìpi appena esposti, l’autorità di tassazione ha sottoposto il ricorrente ad una tassazione intermedia con effetto a partire dal 1° gennaio 1984, in concomitanza con la cessazione dell’attività lucrativa. In tale occasione, ha modificato la tassazione ordinaria 1983/84, fondata sul periodo di computo 1981/82, stralciando il reddito del lavoro venuto meno ed assoggettando le rendite dell’AI e della cassa pensione.

Anche la successiva tassazione 1985/86 è stata effettuata senza includervi il reddito del lavoro cessato nel corso del periodo di computo 1983/84, in applicazione del principio per cui l’accertamento effettuato per la tassazione intermedia serve tanto per il periodo fiscale in corso che per quello successivo (art. 99 cpv. 1 LT 1976).

Le successive tassazioni IC/IFD sono poi state effettuate con il sistema del calcolo praenumerando, fondato cioè sui redditi pensionistici dei due anni precedenti.

5.2.

Ancora recentemente (STF del 19 febbraio 1998 in re R.U.) il Tribunale federale ha sottolineato come la legislazione federale – e quindi anche quella cantonale, data l’analogia delle disposizioni applicabili – preveda sì una tassazione intermedia per i casi in cui, a causa di un cambiamento duraturo degli elementi imponibili, l'imposizione del contribuente sulla base dei redditi conseguiti nel biennio civile precedente darebbe luogo ad una situazione di eccessivo rigore. Tale istituto non permette però di eliminare tutti i casi di rigore che scaturiscono da un sistema fiscale fondato sull'imposizione dei redditi conseguiti in passato. I motivi di tassazione intermedia stabiliti dall'art. 43 cpv. 1 LIFD sono infatti esaustivi (cfr. Höhn/Waldburger, Steuerrecht, Vol. I, 8a ed., par. 14, n. 115, pag. 357). Inoltre tale norma, che si rifà in sostanza all'art. 96 cpv. 1 dell'abrogato decreto del Consiglio federale concernente la riscossione di un'imposta federale diretta, del 9 dicembre 1940 (DIFD), va interpretata in modo restrittivo, dal momento che, anche secondo la LIFD, la tassazione intermedia deve in linea di principio rimanere un'eccezione (cfr. DTF 115 Ib 8 consid. 2, pubblicata ugualmente in ASA 60, 255/256).

5.3.

Non può quindi essere accolta la tesi proposta dal ricorrente.

Non è infatti possibile assimilare di fatto la rendita AI e la pensione, percepite fino alla fine di marzo del 1999, ad un salario da attività lavorativa dipendente per poi legittimare una nuova tassazione intermedia per cessazione dell’attività al compimento dei

65 anni di età.

Ciò che conta per la concessione di una tassazione intermedia non è infatti il raggiungimento dell’età pensionabile o l’inizio del versamento di una rendita di vecchiaia bensì la cessazione dell’attività lucrativa, tanto è vero che il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che, in generale, una tassazione intermedia è da eseguire una volta sola all’entrata nella vita lavorativa e al momento della cessazione dell’attività lucrativa a causa dell’età o di malattia (cfr. DTF

109 Ib 10; ASA 53 p. 188; RTT 1988, 27; inoltre, ancora recentemente, CDT n. __________.__________.__________ del 4 gennaio 1999 in re M. A., con riferimenti).

Avendo già beneficiato di una tassazione intermedia al momento della effettiva cessazione del lavoro, all’inizio del 1984, il ricorrente non può pertanto pretenderne una seconda adesso, non essendo chiaramente ipotizzabile una seconda cessazione a distanza di quindici anni.

5.4.

Certo, come il ricorrente osserva nel suo gravame, egli subisce un aggravio fiscale per il periodo fiscale 1999/2000 a partire dal 1° aprile 1999, per effetto del calcolo dell’imponibile con il sistema praenumerando. Tale effetto sarebbe potuto essere evitato solo se la legge prevedesse la possibilità di intraprendere una seconda tassazione intermedia al momento in cui chi ha cessato l’attività inizia o finisce di ricevere una rendita.

Le leggi fiscali di altri cantoni ammettono invece più tassazioni intermedie in caso di pensionamento, permettendo una migliore conformità ai dettami del principio di capacità contributiva (cfr. p. es. Zurigo, StE 1990 B 63.13 n. 21). Vi sono poi cantoni che hanno risolto problemi come quello qui in esame mediante l’introduzione nella legge di un ulteriore motivo di tassazione intermedia, rappresentato dall’inizio o dalla cessazione di una grande rendita (cfr. p. es. § 57 cpv. 1 lett. e LT-AG; v. anche Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 654 ss.).

5.5.

D’altronde, la situazione determinata dal sistema vigente non si limita a svantaggiare i contribuenti, potendo al contrario anche dare luogo a vantaggi fiscali. Questa Camera è stata per esempio recentemente confrontata con il caso di un contribuente che, un anno dopo la cessazione dell’attività lucrativa, ha iniziato a ricevere una rendita della cassa pensione, che non è pertanto stata inclusa nella base di calcolo della tassazione intermedia. Ebbene, è stato confermato il principio che il pensionamento comporta l’emissione di una tassazione intermedia per cessazione dell’attività lucrativa, anche nel caso in cui il contribuente abbia diritto alla rendita della cassa pensione solo un anno dopo il momento in cui è cessato il reddito dell’attività. Né la legge federale né la legge cantonale consentono infatti di intraprendere una seconda tassazione intermedia al momento in cui

chi ha cessato l’attività inizia a ricevere una rendita (CDT n. __________.__________.__________ del 24 aprile 1997 in re S.S.).

6. Data la particolarità della fattispecie, questa Camera applica la tassa di giustizia minima prevista dalla legge.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: