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80.1999.79 • CATI TI 80.1999.79 Generato dall'IA

Taxpayer Transport Expense Deduction Appeal

Numero d'incarto 80.1999.79
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer, who worked both within and outside the canton as a music teacher and orchestral player with irregular hours and work locations, appealed the tax authority's limitation of transport expense deductions, claiming public transport was impractical. The court reasoned that while private vehicle use must not be merely convenient, its use is justifiable when public transport is unreasonable, finding that the taxpayer's erratic schedule, including a tight turnaround between teaching engagements in different locations, made reliance on public transport unfeasible, thus warranting the full deduction requested, as the requested amount was calculated based on cantonal parameters.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT; Taxpayer Transport Expense Deduction Appeal: The court reasoned that while private vehicle use must not be merely convenient, its use is justifiable when public transport is unreasonable, finding that the taxpayer's erratic schedule, including a tight turnaround between teaching engagements in different locations, made reliance on public transport unfeasible, thus warranting the full deduction requested, as the requested amount was calculated based on cantonal parameters.

Parole chiave

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deduzione per spese imposta sul reddito tassa sui veicoli orario di lavoro irregolare trasporto collettivo spese di trasporto professionale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 230 cpv. 3 LT

This provision declares the judgment final for the Income Tax (IC).

art. 146 LIFD

This provision regulates the possibility of appeal to the Federal Tribunal for the Direct Federal Tax (IFD).

art. 144 LIFD

Cited regarding costs regarding the Direct Federal Tax (IFD) proceedings.

art. 231 LT

Cited regarding costs regarding the Cantonal Income Tax (IC) proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 80.99.00079 · Lugano 17 maggio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 8 aprile 1999

in materia di: IC/IFD 97/98

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. __________ __________, nato nel 1966, celibe, domiciliato a __________, svolge la propria attività in parte nel cantone in parte fuori cantone come maestro di musica e come orchestrale.

Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 il contribuente chiedeva la deduzione per spese di trasporto di un importo di fr. 10'944.- di media annua.

Nella notifica di tassazione del 12 ottobre 1998 l’UT limitava la deduzione per spese di trasporto a fr. 4’100.-, elevandola poi in sede di reclamo a fr. 5'200.- (cfr. decisione su reclamo del 29 marzo 1999).

2. Con il presente tempestivo ricorso __________ __________ chiede l’aumento della deduzione per spese di trasporto, affermando che dati gli orari di lavori irregolari e l’ubicazione dei luoghi di lavoro (__________e __________) non può utilizzare i normali mezzi pubblici di trasporto. Fa rilevare in particolare che il martedì insegna alle scuole elementari di __________ __________ fino alle 11.45 e che alle 15’45 dello stesso giorno deve trovarsi alla scuola di musica di __________ (__________), che dista 1,5 km dalla stazione.

3. Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

4. 4.1.

L'autorità di tassazione ha concesso al ricorrente la deduzione di un importo di fr. 5’200.- per spese di trasporto, invece dell’importo di fr. 10'950.- chiesto nella dichiarazione d’imposta, argomentando che lavora fuori cantone soltanto a tempo parziale e che può usare il mezzo pubblico.

Nel ricorso, il contribuente sostiene, come si è visto, che, l’uso del mezzo pubblico gli è precluso dal tipo di lavoro che svolge, dai particolari orari e dall’ubicazione dei luoghi di lavoro.

Non è invece contestata la deduzione per doppia economia domestica di fr. 2'600.-, concessa dall'UT al ricorrente per il solo vitto senza alloggio nel Canton __________.

4.2.

La giurisprudenza ha stabilito che se, da un lato, l'uso del mezzo privato non deve essere una soluzione di comodo, dall'altro, l'uso del mezzo pubblico non deve apparire irragionevole (CDT n. __________.__________.__________ dell'11 luglio 1996 in re D.B.).

Il limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. *a*; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/

Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staatsund Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, op. cit., p. 84, nota 17).

4.3.

Nel caso del cosiddetto *Wochenaufenthalter* la dottrina è ancor più severa nell'ammettere l'uso del mezzo privato.

I *Wochenaufenthalter* sono invero gli unici contribuenti che in modo più o meno legale - talvolta con la compiacenza delle autorità locali - possono dedurre dal reddito lordo quali spese necessarie per l'esercizio della professione spese che invece sono di mantenimento, così testualmente i commentatori argoviesi (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., p. 329). Di parere sostanzialmente analogo anche Funk, per il quale la decisione di separare il domicilio dal luogo di lavoro colloca questi contribuenti nella confortevole situazione di poter dedurre costi motivati da considerazione esclusivamente private, contrariamente a quanto esige la prassi restrittiva in materia di uso quotidiano del veicolo privato (Funk, op. cit., p. 108).

4.4.

Il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall'uso privato del mezzo di trasporto deve dunque costituire l'eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche "disagio" supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l'uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale.

5. Occorre rilevare innanzi tutto che, nel caso in esame, il ricorrente non può e non deve essere considerato persona che dimora settimanalmente fuori cantone, cioè un *Wochenaufenthalter*, bensì persona domiciliata e dimorante a tutti gli effetti in __________, che per ragioni di lavoro è tenuto a recarsi settimanalmente nel Canton __________.

Il ricorrente è infatti maestro di musica alle scuole elementari di __________ __________, ma svolge anche attività di insegnamento e di orchestrale in orchestre e luoghi diversi. Basti pensare che negli anni di computo 1995-97 ha svolto la propria attività presso il __________ di __________, __________ di __________, __________ a __________, le scuole di __________ e la __________ di __________.

Gli orari di lavoro (insegnamento), indicati nel ricorso, non consentono certamente al ricorrente, terminato l'insegnamento a __________ poco prima di mezzogiorno, di raggiungere __________ nel __________ __________ per le 15'45, se non con l'automobile. D'altra parte, l'uso del mezzo di trasporto privato, nel caso concreto, consente anche al ricorrente di non dover affrontare spese di doppia economia domestica legate al pernottamento.

Non va inoltre disatteso che le diverse attività svolte, soprattutto quella di membro di diverse orchestre, che notoriamente comporta ritmi e orari di lavoro irregolari, sovente in fasce d’orario particolari, implicano un'accresciuta mobilità.

In simili condizioni merita tutela l’affermazione del ricorrente di non poter far capo ai mezzi pubblici di trasporto.

Anche la quantificazione delle spese di trasporto fatta dal ricorrente (fr. 10'950.-, pari a 38 trasferte nel Canton __________ di km

480 ognuna, senza tener conto d’altri più brevi tragitti) merita tutela, in quanto calcolata in base ai parametri stabiliti dall’autorità fiscale cantonale.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 15 febbraio 1999 è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasporto è elevata a fr. 10'950.- di media annua.

§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.

2. Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: