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80.1999.71 • CATI TI 80.1999.71 Generato dall'IA

Taxpayer v. Tax Office: Dual Household and Professional Expense Deductions

Numero d'incarto 80.1999.71
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed a tax office's decision that partially granted deductions for transport, dual household expenses, and professional expenses for the 1997-98 tax years, specifically contesting the low allowance for dual household costs despite a daily expense reimbursement, and seeking higher deductions for professional expenses including telephone, home office, and other ancillary costs covering a period from late 1995. The court partially accepted the appeal, ultimately agreeing in a hearing to set the average annual deduction for dual household expenses at 1,800, confirming other previously agreed professional expense deductions, and ordering the tax office to issue new calculations based on these finalized figures.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayer v. Tax Office: Dual Household and Professional Expense Deductions: The court partially accepted the appeal, ultimately agreeing in a hearing to set the average annual deduction for dual household expenses at 1,800, confirming other previously agreed professional expense deductions, and ordering the tax office to issue new calculations based on these finalized figures.

Parole chiave

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deduzione delle spese professionali assegno per l'economia domestica imposta annuale calcolo delle spese inoltro della dichiarazione fiscale deduzione per i figli Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 144 LIFD
This article was cited in relation to the costs for the final decision, although no court fee or costs were ultimately levied.
Art. 230 cpv. 3 LT
Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Art. 146 LIFD
This article establishes the possibility of appeal to the Federal Tribunal for the IFD tax.
art. 231 LT 1994
This article was cited in relation to the costs for the final decision, although no court fee or costs were ultimately levied.
art. 230 cpv. 3 LT 1994
This article establishes the finality of the judgment for the IC tax.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998

This article was cited as the basis for the Chamber deciding the case with a single judge, which is part of the procedural framework for reaching the final order.

art. 144 LIFD

This article was cited in relation to the costs for the final decision, although no court fee or costs were ultimately levied.

art. 231 LT 1994

This article was cited in relation to the costs for the final decision, although no court fee or costs were ultimately levied.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

This article establishes the finality of the judgment for the IC tax.

art. 146 LIFD

This article establishes the possibility of appeal to the Federal Tribunal for the IFD tax.

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Testo completo

Incarto n. 80.99.00071 · Lugano 5 luglio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 23 marzo 1999

in materia di: IC/IFD 97/98

presentato da: · __________ __________ __________, __________ __________, ritenuto

in fatto ed in diritto

- che nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________ e __________ __________ __________ chiedevano la deduzione di un importo in media annua di fr. 5'355.- per spese di trasporto, di fr. 2'491.- di spese di doppia economia domestica e di fr. 4'583.- di altre spese professionali;

- che in occasione dell’audizione del 21 gennaio 1999 l’Ufficio di tassazione e il contribuente hanno convenuto di stabilire la deduzione per spese di viaggio in fr. 4'100.- di media annua, quella per la doppia economia domestica della moglie in fr. 650.- di media annua, lasciando invece aperta la questione della deduzione per doppia economia domestica del marito e l’ammontare delle sue spese professionali;

- che l’Ufficio di tassazione, in sede di decisione su reclamo, concedeva come convenuto ai contribuenti una deduzione di fr. 4'100.- per spese di trasporto, di fr. 650.- per doppia economia domestica e di fr. 3'000.- per altre spese professionali e, meglio, fr. 2'000.- per il marito e fr. 1'000.- per la moglie che svolge attività a metà tempo (cfr. decisione su reclamo del 22 febbraio 1999; verbale di audizione del 21 gennaio 1999);

- che la limitazione a fr. 650.- della deduzione per spese di doppia economia domestica è motivata dal fatto che il contribuente beneficia di un rimborso spese di fr. 70.- al giorno;

- che con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente rinnova la richiesta di deduzione delle spese di doppia economia domestica dal 1° ottobre 1995 al 31 dicembre 1996 per fr. 1'841.- di media annua, come pure delle spese a titolo di altre spese professionali dal 1° novembre 1995 al 31 dicembre 1996 per fr. 3'029,30 (fr. 1'391.- per spese telefoniche, fr. 1'111.- per uso di un locale della propria abitazione come ufficio e fr. 527,35 per altre spese necessarie all’esercizio della professione);

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che all’udienza del 22 giugno 1999 si è convenuto, dopo aver sentito il contribuente sulla natura del lavoro svolto e le modalità di rimborso forfetario delle spese, di concedere la deduzione per doppia economia domestica in ragione di fr. 1'800.- di media annua e di confermare le altre deduzioni per spese professionali, come pure tutte le altre deduzioni già convenute in sede di reclamo.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 22 febbraio 1999 è conformemente a quanto stabilito in occasione dell'udienza del 22 giugno 1999 (ultimo considerando) e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: