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80.1999.65 • CATI TI 80.1999.65 Generato dall'IA

Taxpayer Commuter Transport Deduction Dispute

Numero d'incarto 80.1999.65
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer who resided near their weekly workplace sought to deduct substantial transportation costs as necessary for earning income, arguing that due to irregular hours and poor public transport connections for weekend returns to their family domicile, private transport was required, but the tax office limited the deductible amounts for both transport and double household expenses. The court reasoned that while weekly commuters are generally entitled to deduct necessary expenses when daily return is impossible, the taxpayer's claim for extensive private transport costs was subject to scrutiny; however, after examining public transport schedules which showed travel times of five to six hours, the court found public transport use to be "exigible," yet it allowed an increased deduction beyond the tax office's initial grant to account for connecting travel from the station to the weekly residence and the workplace, ultimately granting a partial appeal and raising the transport deduction to 6,800.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT; Taxpayer Commuter Transport Deduction Dispute: The court reasoned that while weekly commuters are generally entitled to deduct necessary expenses when daily return is impossible, the taxpayer's claim for extensive private transport costs was subject to scrutiny; however, after examining public transport schedules which showed travel times of five to six hours, the court found public transport use to be "exigible," yet it allowed an increased deduction beyond the tax office's initial grant to account for connecting travel from the station to the weekly residence and the workplace, ultimately granting a partial appeal and raising the transport deduction to 6,800.

Parole chiave

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deduzione dal reddito spese di trasporto professionale trasporto collettivo aumento del reddito multa al contribuente domicilio fiscale in materia di doppia imposizione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 144 LIFD

Cited in the preamble to the orders as relating to the application of tax law (LIFD) for costs.

art. 231 LT

Cited in the preamble to the orders as relating to the application of tax law (LT) for costs.

art. 230 cpv. 3 LT

Cited in order 4 to declare the decision final for IC matters.

art. 146 LIFD

Cited in order 4 to state the conditions for appeal to the Federal Tribunal for IFD matters.

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Testo completo

Incarto n. 80.99.00065 · Lugano 23 aprile 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 8 marzo 1999

in materia di: IC/IFD 97/98

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. __________ __________, nato nel 1969, celibe, domiciliato a __________, lavora alle dipendenze del __________ __________ di __________. Fino alla fine del 1995 risiedeva durante la settimana a __________ e dal 1996 a __________.

Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1997-98 il contribuente chiedeva la deduzione per spese di trasporto di un importo di fr. 30'528.- di media annua, oltre alle spese di doppia economia domestica di fr. 17'350.-.

Nella notifica di tassazione del 23 novembre 1998 l’UT limitava la deduzione per spese di trasporto a fr. 3'500.- e quella per doppia economia domestica a fr. 14'700.- e, meglio, fr. 10'800.- per l’affitto e fr. 3'900.- per un pasto fuori casa.

2. Con tempestivo reclamo del 21 dicembre 1998 il contribuente contestava la limitazione delle deduzioni operata dall’UT, facendo presente, da una parte, l’orario irregolare impostogli dalla banca in virtù della sua specifica funzione e, dall’altra, l’impossibilità di raggiungere __________ con il treno in termini di tempo ragionevoli durante la fine settimana. Si dichiarava altresì disponibile per un colloquio chiarificatore.

Con decisione del 15 febbraio 1999 l’UT respingeva il reclamo, rilevando che l’uso del mezzo pubblico non appariva irragionevole trattandosi del rientro alla fine della settimana.

3. Con il presente tempestivo ricorso __________ __________ chiede la deduzione delle spese di trasporto così come chiesto nella dichiarazione. Ribadisce l’impossibilità di far rientro in Ticino utilizzando il treno il venerdì alla fine del lavoro. Fa inoltre presente che non sono minimamente state considerate le spese quotidiane per recarsi al lavoro dal luogo in cui dimora durante la settimana, come pure quelle per raggiungere il luogo di domicilio dalla stazione di __________ in occasione del rientro settimanale.

4. 4.1.

In linea di principio, il contribuente che abita durante la settimana nel luogo in cui lavora e trascorre il fine settimana e le vacanze regolarmente nel domicilio della sua famiglia (il c.d. *Wochenaufenthalter*) ha diritto di dedurre costi che è costretto a sopportare, se non gli è possibile il quotidiano rientro al domicilio (Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 688; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 328; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 106; CDT n. 300 del 31 dicembre 1993, in RDAT I–1994 n. 4t p. 318).

4.2.

È possibile che, per diverse ragioni (mancanza di camera o abitazione adatta, costo troppo elevato ecc.) il luogo di dimora settimanale si trovi non al luogo di lavoro stesso bensì in un comune vicino. Se il contribuente adempie per il resto i presupposti per essere qualificato pendolare settimanale (rientro regolare al luogo di domicilio della famiglia nei giorni liberi), ha diritto alle deduzioni corrispondenti. In relazione ai costi di trasporto, devono essere allora considerati sia quelli dal domicilio al luogo di dimora settimanale sia quelli da quest’ultimo al luogo di lavoro (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., p. 329). Tuttavia, il tribunale fiscale argoviese ha avuto modo di rifiutarsi di riconoscere il luogo di dimora di un contribuente celibe che aveva domicilio a Wettingen, luogo di lavoro a Zurigo e residenza settimanale a Winterthur (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, loc. cit.).

4.3.

Con riferimento al tragitto giornaliero necessario per recarsi al lavoro, la giurisprudenza ha stabilito che se, da un lato, l’uso del mezzo privato non deve essere una soluzione di comodo, dall’altro, l’uso del mezzo pubblico non deve apparire irragionevole (CDT n. __________.__________.__________ dell’11 luglio 1996 in re D.B.).

Il limite entro il quale è possibile pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici si determina in pratica in base a diversi fattori, laddove tuttavia non è possibile stabilire delle regole rigide (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 109). Fra i diversi criteri adottati dai cantoni, il più ricorrente è quello che considera potersi concedere la deduzione delle spese per il mezzo privato quando ciò consente di risparmiare quotidianamente almeno un'ora per lo spostamento da casa al posto di lavoro e ritorno (cfr. Istruzioni di servizio alla legge fiscale del Canton Zurigo, cifra 144bis, lett. *a*; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 315; Weidmann/Grossmann/Zigerlig, Wegweiser durch das st. gallische Steuerrecht, IV ediz., Berna 1987, p. 38; StE 1988 B 22.3 n. 21 [Canton Soletta]). Un altro criterio consiste nell'ammettere la deduzione per l'automobile privata se lo spostamento con il mezzo pubblico richiede più di un'ora e con l'automobile basta meno della metà del tempo (in tal senso una sentenza del Tribunale amministrativo bernese, cfr. Gruber, Handkommentar zum bernischen Gesetz über die direkten Staatsund Gemeindesteuern, 5a ediz., Berna 1987, p. 109). Più rigida la giurisprudenza dei Cantoni di Basilea-Campagna e Basilea-Città, che non ammettono deduzioni aldilà di quelle per i mezzi pubblici ogniqualvolta il tragitto da casa al luogo di lavoro richieda meno di due ore e mezzo per l'andata al mattino ed il ritorno alla sera (sentenze citate in: Funk, op. cit., p. 84, nota 17).

4.4.

Nel caso del cosiddetto *Wochenaufenthalter* la dottrina è ancor più severa nell'ammettere l'uso del mezzo privato.

I *Wochenaufenthalter* sono invero gli unici contribuenti che in modo più o meno legale – talvolta con la compiacenza delle autorità locali – possono dedurre dal reddito lordo quali spese necessarie per l'esercizio della professione spese che invece sono di mantenimento, così testualmente i commentatori argoviesi (Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, op. cit., p. 329). Di parere sostanzialmente analogo anche __________, per il quale la decisione di separare il domicilio dal luogo di lavoro colloca questi contribuenti nella confortevole situazione di poter dedurre costi motivati da considerazioni esclusivamente private, contrariamente a quanto esige la prassi restrittiva in materia di uso quotidiano del veicolo privato (Funk, op. cit., p. 108).

È infine appena il caso di rilevare che le spese per recarsi la fine settimana nell'abitazione di vacanza non costituiscono pacificamente spese necessarie per l'esercizio della professione (Gruber, op. cit., p. 109).

5. 5.1.

Al di là delle ventilate rivendicazioni del domicilio fiscale da parte del comune di dimora, di cui è cenno nel ricorso, il domicilio del ricorrente a __________ nel periodo di computo 1995-96 è incontestato e quindi non litigioso in questa sede.

Incontestata è inoltre la valutazione delle spese di doppia economia domestica. In discussione è invece unicamente la deduzione per le spese di trasporto.

5.2.

Dalla consultazione dei collegamenti ferroviari tra __________ e il Ticino, si evince che il ricorrente ha la possibilità di rientrare in Ticino al termine del lavoro settimanale da __________ già di venerdì partendo o alle 16’46 o alle 18’46, impiegando circa sei ore (poco più nel primo caso, un quarto d’ora meno nel secondo). Analoghe possibilità esistono partendo il sabato mattina dopo le sette, con un

collegamento favorevolissimo poco dopo le nove via __________, che impiega appena poco più di cinque ore fino a __________ e addirittura solo quattro ore e

mezza a __________.

Lo stesso dicasi per il rientro la domenica: partendo da __________ alle cinque meno venti o da __________ alle cinque e mezza si raggiunge __________ da __________ in poco più di cinque ore e da __________ in nemmeno quattro ore e mezza.

Non appena si considerino i tempi di trasferta con l’automobile, senza considerare gli inconvenienti legati all’eccesso di traffico in determinati periodi dell’anno, i rallentamenti e gli ingorghi provocati dagli inevitabili cantieri per la manutenzione delle autostrade, le innumerevoli limitazioni di velocità e non da ultimo lo stress del viaggio, l’uso del mezzo pubblico appare senz’altro esigibile, per non dire ragionevole.

Certo occorre dare atto al ricorrente che deve pure sempre raggiungere __________ da __________ o da __________, rispettivamente recarsi da __________ in una di queste due località. E occorre pure dargli atto dei costi di parcheggio che può incontrare alla stazione di __________ o di __________. Appare quindi giustificato tenerne conto, aggiungendo all’importo dell’abbonamento generale delle FFS un ulteriore importo che viene prudentemente valutato da questa Camera in fr. 2'500.- all'anno.

A questi importi vanno inoltre aggiunte le spese di trasferta per recarsi al lavoro, segnatamente dalla stazione di __________ alla sede dell’istituto bancario (quattro / cinque chilometri due volte al giorno). L’UT ha aggiunto al costo dell’abbonamento generale delle FFS di fr. 3'000.- un ulteriore importo di fr. 500.-, che tutto ben considerato questa Camera ritiene di poter elevare a fr. 1’300.- (come se venisse utilizzata l’automobile).

La deduzione per spese di trasporto può quindi equamente essere stabilita, secondo questa Camera, in fr. 6'800.- (fr. 3000.- + fr. 1'300.- + fr. 2'500.-).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 15 febbraio 1999 è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasporto viene elevata da fr. 3'500.- a fr. 6'800.-.

§§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: