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80.1999.60 • CATI TI 80.1999.60 Generato dall'IA

Taxpayers v. Tax Office: Untimely Property Tax Appeal Dismissed

Numero d'incarto 80.1999.60
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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Taxpayers filed an appeal regarding their property tax assessment for 1997-98, asserting significant maintenance costs rendered the property income-producing, but the administrative tax office had already declared their appeal inadmissible due to being filed nearly ten months after the statutory 30-day deadline following the February 1998 notification. The court dismissed the appeal, reasoning that the claim was procedurally barred because the appeal was irremediably late under tax law, and the taxpayers provided no valid grounds for the restoration of the term, noting that while they submitted comparative tax data from another canton for earlier computation years, procedural deadlines must be respected regardless of inter-cantonal double taxation concerns, although they retain the right to raise constitutional arguments regarding double taxation if the corresponding tax decision from the other canton for the relevant computation years is issued later.

Regesto Legislator

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Art. 206 cpv. 1 LT, Art. 192 cpv. 1 LT, Art. 192 cpv. 5 LT, Art. 46 cpv. 2 Cost, Art. 89 cpv. 3 OG, Art. 231 LT; Taxpayers v. Tax Office: Untimely Property Tax Appeal Dismissed: The court dismissed the appeal, reasoning that the claim was procedurally barred because the appeal was irremediably late under tax law, and the taxpayers provided no valid grounds for the restoration of the term, noting that while they submitted comparative tax data from another canton for earlier computation years, procedural deadlines must be respected regardless of inter-cantonal double taxation concerns, although they retain the right to raise constitutional arguments regarding double taxation if the corresponding tax decision from the other canton for the relevant computation years is issued later.

Parole chiave

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stima fiscale immobiliare diritti del contribuente dichiarazione fiscale tardiva doppia imposizione termine processuale perentorio censure tardive Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT 1994

Cited in relation to the decision on costs.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited to declare the judgment as final.

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Testo completo

Incarto n. 80.99.00060 · Lugano 7 aprile 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 5 marzo 1999

in materia di: IC 97/98

presentato da: · __________ e __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. L'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna notificava il 16 febbraio 1998 la tassazione IC 1997-98 ai coniugi __________, domiciliati a __________ e proprietari di sostanza immobiliare in Ticino, esponendo loro un reddito della sostanza immobiliare lordo di fr. 12'900.- e una sostanza imponibile lorda di fr. 277'454.-.

2. Con lettera del 29

dicembre 1998, spedita il 4 gennaio 1999, i coniugi __________ presentavano reclamo contro le tassazioni IC 1997-98,

producendo i riparti d'imposta intercantonali del Canton Zurigo degli anni di computo 1993 e 1994, come pure copia della dichiarazione fiscale 1997 presentata e relativi allegati.

Il 15 febbraio 1999 l' Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna dichiarava irricevibile il reclamo contro le surriferite notifiche di tassazioni in quanto tardivo.

3. Con il presente ricorso del 5 marzo 1999 i contribuenti chiedono la correzione della tassazione IC 1997-98, asserendo, alla luce delle ingenti spese di manutenzione sopportate negli anni di computo 1995-96, che l'immobile di __________ non ha prodotto alcun reddito.

4. Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

5. 5.1.

Secondo l'art. 206 cpv. 1 LT, contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa. L'art. 192 cpv. 1 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994). In altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173).

5.2.

Nel presente caso, il reclamo presentato il 4 gennaio 1999 dai contribuenti contro la notifica di tassazione del 16 febbraio 1998 in materia di IC 1997-98 è irrimediabilmente tardivo, essendo stato presentato dieci mesi dopo la scadenza del termine per reclamare.

5.3.

I ricorrenti non invocano per altro nessun motivo di restituzione dei termini, limitandosi invece a chiedere la modifica della loro tassazione, presentando le decisioni di riparto del Canton Zurigo per gli anni di computo 1993 e 1994, entrambe datate rispettivamente 4 e 21 settembre 1998.

Stando così le cose, non può quindi essere censurata la decisione dell'Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il gravame.

6. 6.1.

Va nondimeno rilevato, a titolo abbondanziale, che la norma dell'art. 46 cpv. 2 Cost. fed., volta ad impedire i casi di doppia imposizione, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro. Se dunque un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.).

Se, per motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.).

6.2.

Va quindi fatto presente ai ricorrenti che per la tassazione IC 1997-98 fanno stato gli anni di computo 1995 e 1996.

Dagli atti dell'incarto non risulta se il Canton Zurigo li abbia già emessi. Quelli prodotti con il reclamo si riferiscono agli anni di computo 1993 e 1994, base di calcolo della tassazione IC 1995-96, notificata il 14 agosto 1995 e passata incontestata in giudicato.

Qualora la tassazione del Canton Zurigo relativa al periodo fiscale 1997-98 (anni di computo 1995 e 1996), non fosse ancora stata emessa, così come la relativa decisione di riparto, i contribuenti avranno ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art.

46 cpv. 2 Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF 111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p. 530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 250.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 330.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: