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80.1999.43 • CATI TI 80.1999.43 Generato dall'IA

Taxpayer Challenge to Intercantonal Tax Apportionment Based on Rental Value and Valuation Uniformity

Numero d'incarto 80.1999.43
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer challenged the tax assessment and subsequent decision on appeal regarding the intercantonal tax apportionment, specifically contesting the calculated rental value and overall income/wealth figures, and requested an adjustment based on the apportionment report from another Canton. The court rejected the appeal, reasoning that assets must be valued uniformly, and although the valuation factor used by the other Canton was only recommended, the court saw no reason to deviate from the taxing authority's apportionment, which strictly adhered to the established recommendations for intercantonal distribution concerning property valuation for the relevant fiscal period.

Regesto Legislator

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Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayer Challenge to Intercantonal Tax Apportionment Based on Rental Value and Valuation Uniformity: The court rejected the appeal, reasoning that assets must be valued uniformly, and although the valuation factor used by the other Canton was only recommended, the court saw no reason to deviate from the taxing authority's apportionment, which strictly adhered to the established recommendations for intercantonal distribution concerning property valuation for the relevant fiscal period.

Parole chiave

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stima fiscale immobiliare imposta sul reddito immobile locato valutazione degli attivi rettifica del valore generalità e uniformità dell'imposizione Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 231 LT
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
Art. 230 cpv. 3 LT
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
art. 231 LT 1994
This article governs the rule concerning costs (spese processuali) which were imposed on the appellant in the dispositive.
art. 230 cpv. 3 LT 1994
This article was cited in the dispositive to declare the decision final.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT 1994

This article governs the rule concerning costs (spese processuali) which were imposed on the appellant in the dispositive.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

This article was cited in the dispositive to declare the decision final.

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Testo completo

Incarto n. 80.99.00043 · Lugano 15 marzo 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 17 febbraio 1999

in materia di: IC 97/98

presentato da: · __________ __________, __________. __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che l'Ufficio di tassazione notificava il 7 agosto 1998 a __________ __________, domiciliato a __________ e proprietario di un immobile in __________, la tassazione IC 1997-98 e la relativa decisione di riparto intercantonale;

- che il contribuente impugnava tempestivamente la notifica della tassazione, contestando sia il valore locativo sia l'ammontare del reddito e della sostanza complessivi considerati nella decisione di riparto;

- che con decisione su reclamo dell' 8 febbraio 1999 l'UT respingeva la richiesta del contribuente di ridurre il valore locativo e rettificava le deduzioni, cosicché il reddito imponibile saliva da fr. 13'156.- a fr. 13'601.- e la sostanza da fr. 319'538.- a fr. 331'309.-;

- che con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede sostanzialmente la rettifica del riparto intercantonale allegato dall' Ufficio di tassazione alla decisione su reclamo in base al riparto intercantonale allestito dal Canton __________;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale gli attivi devono essere valutati secondo un criterio unitario (ASA 27 423; CDT n. 282/91 del 31 ottobre 1991 in re Eredi M.);

- che in ossequio a tale principio, la Conferenza dei funzionari fiscali di Stato stabilisce per ogni periodo fiscale IFD le regole per la valutazione degli immobili nei riparti intercantonali;

- che, per quanto riguarda il periodo fiscale 1997-98, la Circolare del 6 dicembre 1996 del Comitato della succitata Conferenza ha stabilito che per il Canton Ticino il valore degli immobili da considerare nell'ambito della ripartizione intercantonale deve corrispondere al 120% del valore di stima ufficiale e per il Canton __________ al 140%;

- che è vero che la Circolare specifica che il fattore di rivalutazione del Canton Zugo (come pure quello del Canton Glarona) e un fattore puramente raccomandato, a differenza di quello di tutti gli altri Cantoni;

- che tuttavia questo giudice non ha motivo di scostarsi dalla raccomandazione della Conferenza dei Funzionari fiscali di Stato;

- che le differenze tra il riparto del canton Zugo e quello, qui contestato, del Canton Ticino sono unicamente da ricondurre al fattore di rivalutazione del 110% invece che del 140% applicato alla sostanza immobiliare del canton Zugo dall'Autorità fiscale di quel Cantone e alla diversa ventilazione delle deduzioni che ne consegue;

- che così stando le cose, questo giudice non ha motivo di scostarsi dal riparto dell'Autorità fiscale ticinese, che si è attenuta scrupolosamente alle raccomandazioni sopra ricordate.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 150.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 230.–

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: