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80.1999.37 • CATI TI 80.1999.37 Generato dall'IA

Taxpayers v. Tax Authority (Suspension of Fine Due to Pending Appeal of Underlying Demand)

Numero d'incarto 80.1999.37
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Taxpayers appealed a disciplinary fine imposed for failing to file their tax return despite repeated requests and extensions, arguing the fine could not be imposed while their underlying challenge to the official demand (diffida) was still pending. The court agreed, reasoning that the imposition of a fine for non-compliance requires the objective prerequisite of an undisputed demand, and since the taxpayers had successfully challenged the initial demand with an appeal that was granted a suspensive effect, the basis for the subsequent punitive fine was temporarily removed, leading to the annulment of both the fine and the decision rejecting the related administrative complaint.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, artt. 257 LT e 174 LIFD, art. 231 LT; Taxpayers v. Tax Authority (Suspension of Fine Due to Pending Appeal of Underlying Demand): The court agreed, reasoning that the imposition of a fine for non-compliance requires the objective prerequisite of an undisputed demand, and since the taxpayers had successfully challenged the initial demand with an appeal that was granted a suspensive effect, the basis for the subsequent punitive fine was temporarily removed, leading to the annulment of both the fine and the decision rejecting the related administrative complaint.

Parole chiave

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multa al contribuente autorità fiscale dichiarazione fiscale reclamo amministrativo autorità disciplinare lite in materia di contribuzioni pubbliche Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998

Cited as the legal basis for the composition of the court (single judge) deciding the case.

artt. 257 LT e 174 LIFD

Cited as the substantive provisions defining the conditions for imposing a disciplinary fine, though the fine was ultimately annulled on procedural grounds.

art. 144 LIFD

Cited regarding the costs associated with the federal direct tax appeal (LIFD).

art. 231 LT

Cited regarding the costs associated with the cantonal tax law appeal (LT).

art. 230 cpv. 3 LT

Cited to confirm the finality of the judgment regarding the cantonal tax (LT).

art. 146 LIFD

Cited to specify the procedural rule for appealing the decision to the Federal Supreme Court regarding the federal direct tax (LIFD).

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Testo completo

Incarto n. 80.99.00037 · Lugano 15 marzo 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 10 febbraio 1999

in materia di: multa disciplinare

presentato da: · __________ e __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, in data 10 aprile 1997, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna inviava ai coniugi __________ e __________ __________ un richiamo ad inoltrare la dichiarazione fiscale 1997/98, non essendo quest’ultima pervenuta entro il termine del 31 marzo 1997;

- che, in seguito a ripetute richieste, l’autorità fiscale concedeva ai contribuenti ben cinque proroghe del termine per l’inoltro della dichiarazione, l’ultima delle quali scadeva il 30 settembre 1998;

- che, non essendo pervenuta a tale data la dichiarazione fiscale, l'Ufficio di tassazione notificava ai contribuenti una diffida raccomandata, attribuendo loro un termine di dieci giorni per adempiere i propri obblighi;

- che i contribuenti impugnavano la suddetta diffida e la relativa tassa di fr. 30, argomentando di non avere mai ricevuto una risposta alla richiesta di proroga del 30 giugno 1998 e di non avere neppure ricevuto il richiamo del 10 aprile 1997;

- che l’autorità fiscale respingeva un reclamo contro tale diffida, con decisione del 14 ottobre 1998;

- che i contribuenti impugnavano allora la decisione con ricorso alla Camera di diritto tributario, la quale, dopo avere concesso l’effetto sospensivo (decreto 22 dicembre 1998), respingeva il gravame con decisione del 4 gennaio 1999;

- che, in data 10 dicembre 1998, l'Ufficio di tassazione aveva tuttavia inflitto ai contribuenti una multa disciplinare di fr. 300 per il mancato inoltro della dichiarazione;

- che un reclamo del 18 dicembre 1998 contro la suddetta decisione veniva respinto con decisione dell’11 gennaio 1999 dell’autorità di tassazione;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ impugnano la decisione su reclamo, argomentando che l’autorità fiscale non avrebbe avuto il diritto di infligger loro una multa disciplinare fintantoché non fosse divenuta definitiva la decisione in materia di diffida;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT e 174 LIFD);

- che, perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:

• l'una *soggettiva*, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:

• e l'altra *oggettiva*, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'im-posta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Idem, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472);

- che il Tribunale federale ha precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9 = ASA

66 p. 142);

- che, nella fattispecie, essendo stata contestata, mediante il precedente ricorso a questa Camera, la diffida in quanto tale, è evidente che il presupposto oggettivo per la multa non poteva ritenersi adempiuto, tanto più che il presidente di questa __________ aveva espressamente riconosciuto l’effetto sospensivo al gravame pendente;

- che, pertanto, si giustifica l’annullamento della multa disciplinare;

- che l’accoglimento del ricorso comporta che non siano posti a carico dei ricorrenti né la tassa di giustizia né le spese processuali, mentre è loro riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo dell’11 gennaio 1999 e la multa disciplinare del 10 dicembre 1998 sono annullate.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

Ai ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 200.– per ripetibili.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: