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80.1999.36 • CATI TI 80.1999.36 Generato dall'IA

Tax Appeal Inadmissibility for Language and Substantiation Defects

Numero d'incarto 80.1999.36
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer's written submission, originally submitted to a tax office in German after an initial assessment and subsequent internal appeal resolution, was treated as an appeal and forwarded to the appellate tax chamber. The chamber notified the taxpayer that the appeal was inadmissible due to failing to meet the formal requirements of being in Italian and lacking proper substantiation, granting a deadline to remedy these defects. Because the taxpayer failed to comply with this explicit instruction, the court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that adherence to the official language and providing necessary motivation are essential formal requirements for an appeal, and while authorities must grant an opportunity to cure such defects, non-compliance necessitates rejection.

Regesto Legislator

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Art. 227 cpv. 2 LT, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Tax Appeal Inadmissibility for Language and Substantiation Defects: The chamber notified the taxpayer that the appeal was inadmissible due to failing to meet the formal requirements of being in Italian and lacking proper substantiation, granting a deadline to remedy these defects. Because the taxpayer failed to comply with this explicit instruction, the court dismissed the appeal as inadmissible, reasoning that adherence to the official language and providing necessary motivation are essential formal requirements for an appeal, and while authorities must grant an opportunity to cure such defects, non-compliance necessitates rejection.

Parole chiave

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autorità fiscale requisiti di forma tassazioni fiscali lingua ufficiale rispetto del termine inoltro della dichiarazione fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT 1994

Cited as the basis for viewing the decision regarding court costs.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited to confirm that the judgment is final.

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Testo completo

Incarto n. 80.99.00036 · Lugano 26 febbraio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 22 dicembre 1998

in materia di: IC 97/98

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, con decisione dell'8 luglio 1998, l'Ufficio di tassazione di Lugano Campagna infliggeva a __________ __________, domiciliato a __________, una multa disciplinare di fr. 100.-, poiché, nonostante un richiamo per lettera semplice e una diffida per lettera raccomandata dell' 8 gennaio 1998 e successiva proroga fino al 28 febbraio 1998, non aveva presentato la dichiarazione per l'imposta cantonale 1997-98;

- che il 9 novembre 1998 l' Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la tassazione IC 1997-98, in cui gli esponeva un reddito lordo della sostanza immobiliare di fr. 10'548.-, concedendogli deduzioni per complessivi fr. 3'325.-;

- che con decisone del 21 dicembre 1998 l' Ufficio di tassazione accoglieva il reclamo come richiesto dal contribuente e, meglio, elevando le deduzioni a complessivi fr. 5'261.-;

- che il 22 dicembre 1998 il contribuente si rivolgeva in lingua tedesca all' Ufficio esazione e condoni, che provvedeva a trasmetterlo per competenza all' Ufficio di tassazione di Lugano Campagna;

- che con lettera del 12 gennaio 1999 l'UT di Lugano Campagna avvertiva il contribuente che il suo scritto del 22 dicembre 1998, in assenza di un avviso contrario da parte sua, sarebbe stato trasmesso alla Camera perché lo tratti come ricorso;

- che, in assenza di avviso contrario da parte di __________ __________, l'UT trasmetteva a questa Camera il citato scritto del contribuente di data 22 dicembre;

- che la Cancelleria della Camera di diritto tributario del tribunale d'appello, con scritto dell' 11 febbraio 1999, attribuiva al contribuente un termine con scadenza al 22 febbraio 1999 per riproporre il ricorso in lingua italiana debitamente motivato, avvertendolo che, in caso di inosservanza dell’invito, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile, sicché, per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

- che l'esigenza della motivazione costituisce un'ulteriore esigenza formale di ricevibilità del ricorso: infatti, secondo l'art. 227 cpv. 2 LT, il ricorrente deve indicare nel ricorso le sue conclusioni, esporre i fatti sui quali esse si fondano e produrre, se del caso, i relativi mezzi di prova;

- che l'autorità ticinese che riceva un ricorso che denota vizi formali, segnatamente un ricorso redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone oppure un ricorso privo di qualsiasi motivazione, non può limitarsi a pronunciare l'irricevibilità dello stesso, ma deve segnalare prima tale vizio al ricorrente, attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione, per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in *Rep*. 1991 p. 234);

- che, pertanto, la Camera di diritto tributario ha inviato al contribuente, in data 11 febbraio 1999, una lettera nella quale lo avvertiva dei difetti procedurali del suo ricorso, attribuendogli un termine fino al 22 febbraio per sanarli, con comminatoria di irricevibilità in caso di inadempienza degli obblighi procedurali;

- che, il ricorrente non ha dato seguito a tale ingiunzione;

- che, sulla base di quanto precede, questa Camera non può fare altro che constatare l’inammissibilità del ricorso, per il difetto formale indicato;

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.–

per un totale di fr. 150.–

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: