Taxpayer Appeal Withdrawn in Land Exchange Capital Gains Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed the real estate capital gains tax assessed on a land exchange with the State, where the taxpayer ceded a portion of their land and received an equivalent area from the State in return without any monetary equalization payment, arguing they realized no profit and incurred disadvantages due to the terrain's configuration. The court initially explained that the exchange was fiscally taxable because the agreement stipulated that the taxpayer remained responsible for the real estate capital gains tax, but upon clarification from the judge regarding the taxability, the appellant withdrew the appeal before a final ruling on the merits, leading the court to declare the appeal struck from the roll without imposing court fees or costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT; Taxpayer Appeal Withdrawn in Land Exchange Capital Gains Dispute: The court initially explained that the exchange was fiscally taxable because the agreement stipulated that the taxpayer remained responsible for the real estate capital gains tax, but upon clarification from the judge regarding the taxability, the appellant withdrew the appeal before a final ruling on the merits, leading the court to declare the appeal struck from the roll without imposing court fees or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited to confirm that the decision is final for the entity being judged (IC).
Cited in relation to the view on costs, even though no costs were ultimately charged.
Cited in relation to the view on costs, even though no costs were ultimately charged.
Testo completo
Incarto n. 80.1999.00277 · Lugano 3 marzo 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 27 dicembre 1999
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da: · __________ __________, __________ __________, ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Il 28 gennaio 1999 veniva stipulato tra lo Stato del Cantone Ticino e __________ __________ un atto pubblico di permuta a seguito di espropriazione. __________ __________ cedeva allo Stato una superficie di mq 50 che venivano staccati dalla part. n. __________ e aggiunti alla part. n. __________ RFD di __________. A sua volta lo Stato cedeva a __________ __________ una superficie di mq 50 che venivano staccati dalla part. n. __________ e annessi alla part. n. __________. La permuta è stata effettuata senza versamento di conguagli.
Il
26 giugno 1999 l'Ufficio di tassazione notificava al contribuente l'imposta sugli utili immobiliari in relazione alla scorporo ceduto allo Stato, definendo il valore d'alienazione in fr. 15'000.-, il valore d'acquisto in fr. 2'000.- e l'imposta dovuta sull'utile di fr. 13'000.- in fr. 390.-.
2. Il
14 luglio 1999 il contribuente presentava reclamo, chiedendo l'annullamento della notifica di tassazione sull'utile immobiliare.
Sentito il contribuente, l'Ufficio di tassazione con decisione su reclamo del 29 novembre 1999 respingeva il reclamo, ribadendo, da un lato, l'imponibilità della permuta e, dall'altro, la determinazione del valore dell'alienazione in base ad altre operazioni avvenute nell'ambito della costruzione del semiallacciamento di __________.
3. Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede nuovamente l'annullamento della tassazione sull'utile immobiliare relativo alla permuta del 28 gennaio 1999 con lo Stato. Nega di aver conseguito un utile, affermando che dalla permuta ha tratto solo degli svantaggi soprattutto in relazione alla configurazione orografica del terreno. Degli ulteriori argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.
4. All'udienza del 29 febbraio 2000 il ricorrente ha spiegato al giudice dalle origini le vicissitudini che hanno condotto alla permuta in discussione.
Il giudice, a sua volta, ha spiegato le ragioni per cui la permuta in discussione è fiscalmente imponibile, rilevando in particolare che nell'atto notarile lo Stato si è assunto tutte le spese relative all'atto, segnatamente (spese di trapasso e d'iscrizione a registro, spese per rilevazioni geometriche), ma non l'imposta sull'utile immobiliare, che è espressamente rimasta a carico dei singoli contraenti.
Con lettera del 2 marzo 2000 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso. Questo giudice può quindi eccezionalmente fare astrazione dal prelevare spese e tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art.
144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: