Taxpayer v. Tax Office: Withholding Tax Adjustment and Unemployment Benefits Inclusion
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer contested the withholding tax adjustment for 1998, which resulted from the tax office including unemployment benefits in the taxable income, leading to a higher tax liability despite the taxpayer asserting an incorrect tax rate was applied. The court dismissed the appeal, reasoning that the tax office correctly applied the 8.7% rate based on the total income, including the undeclared unemployment benefits and the spouse's income, and the increased tax difference stemmed from the inclusion of the benefits, not a misapplication of the rate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayer v. Tax Office: Withholding Tax Adjustment and Unemployment Benefits Inclusion: The court dismissed the appeal, reasoning that the tax office correctly applied the 8.7% rate based on the total income, including the undeclared unemployment benefits and the spouse's income, and the increased tax difference stemmed from the inclusion of the benefits, not a misapplication of the rate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural rule determined the composition of the Tax Chamber (single Judge) for the decision, although it does not appear in the final orders, it is mentioned just before the operative part where the ruling is pronounced, and procedural rules setting the jurisdiction/composition often precede the operative part even if not repeated in the numbered items.
Cited just before the dispositive concerning the application of costs for the ruling.
Cited in order no. 4 to establish that the judgment is final.
Testo completo
Incarto n. 80.1999.00273 · Lugano 24 gennaio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 1999
in materia di: imposte alla fonte 1998
presentato da: · __________ __________ -__________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il 26 marzo 1999 __________ __________ -__________ contestava la trattenuta dell’imposta alla fonte effettuata dal suo datore di lavoro, Camping __________ di __________;
- che il 15 aprile 1999 l’Ufficio di tassazione imposte alla fonte chiedeva alla contribuente informazioni circa l’esatta data d’inizio e di cessazione dell’attività;
- che con lettera dell’8 settembre 1999 l’Ufficio, dopo aver esaminato la scheda salariale della contribuente del 1998, confermava la correttezza dell’aliquota d’imposta applicata;
- che il 12 novembre l’Ufficio si rivolgeva ulteriormente alla contribuente chidendole di precisare se aveva percepito nel periodo da marzo a giugno delle indennità di disoccupazione;
- che con decisione su reclamo del 24 novembre 1999 l’Ufficio imposte alla fonte rettificava il conteggio della trattenuta d’imposta alla fonte, aggiungendo al reddito del lavoro di fr. 11'537,75 le indennità di disoccupazione erogate dalla cassa di disoccupazione __________ in ragione di fr. 6'018,75, con la conseguenza che l’imposta dovuta, stante un’aliquota dell’8,7%, ammontava a fr. 1'527,40 e non a fr. 1'305,35;
- che con il presente, tempestivo ricorso la ricorrente contesta l’applicazione dell’aliquota e la differenza chiestale dall’Ufficio imposte alla fonte di fr. 222,35;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che il ricorso appare destituito di ogni e qualsiasi fondamento;
- che, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, l’Ufficio non le ha applicato l’aliquota del 10,7%, bensì - come emerge chiaramente dalla decisione su reclamo - quella dell’8,7%;
- che tale aliquota è conforme ai redditi conseguiti dalla ricorrente, nei quali devono essere incluse anche le indennità di disoccupazione non dichiarate e a quelli del marito (cfr. Tabella C in caso di doppio reddito);
- che pertanto la differenza chiestale dall’Ufficio non è dovuta tanto all’aliquota d’imposta, quanto piuttosto all’assoggettamento dei redditi derivanti dalle indennità di disoccupazione;
- che in simili condizioni il ricorso deve essere respinto.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali e la tassa di giustizia in complessivi fr. 100.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: