Legislator Giurisprudenza & Legislazione
80.1999.266 • CATI TI 80.1999.266 Generato dall'IA

Property Co-Owners Appeal Tax Assessment Against Property

Numero d'incarto 80.1999.266
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The case involved property co-owners appealing a determination by the tax authority to quantify a legal mortgage for cantonal property taxes dating from 1989 to 1997 against their property, following a prior sale and subsequent purchase of a share by the appellants, who were notified as third-party pledge holders. The court ultimately dismissed the appeal because the appellants, after their counsel withdrew, informed the court that they had paid all the outstanding taxes, leading to the decision to strike the appeal from the rolls without imposing costs or fees.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT; Property Co-Owners Appeal Tax Assessment Against Property: The court ultimately dismissed the appeal because the appellants, after their counsel withdrew, informed the court that they had paid all the outstanding taxes, leading to the decision to strike the appeal from the rolls without imposing costs or fees.

Parole chiave

Generato dall'IA
stima fiscale immobiliare autorità fiscale tassazione delle spese spese legali regime della proprietà azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 230 cpv. 3 LT

Cited to establish that the decision is final for the Indirect Taxes (IC) authority.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 80.1999.00266 · Lugano 2 maggio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 16 dicembre 1999

in materia di: quantificazione dell'ipoteca legale relativa alle imposte cantonali 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994,1995, 1996 e 1997.

presentato da: · __________ e __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. La __________ __________ __________ e __________ __________ erano comproprietari in ragione di metà ciascuno della part. n. __________ RFD __________, su cui sorgeva un immobile costituito in PPP. L’immobile era pesantemente ipotecato.

Con il rogito n. __________ del 14 luglio 1997 del notaio __________ __________, iscritto a RF il giorno successivo, l’immobile veniva venduto a __________ __________ al prezzo di fr. 383'000.-. Il trasferimento della proprietà dell’immobile non dava luogo ad alcuna tassazione sugli utili immobiliari per assenza d'imponibile, come risulta dalla decisione dell’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del 27 gennaio 1998.

Il 4 maggio del 1998 i coniugi __________ e __________ lacovelli acquistavano la quota di PPP n. __________ sul fondo base part. N. __________ RDF.

Dopo aver constatato che i beni immobili di proprietà della __________ __________ erano stati oggetto di una procedura di realizzazione forzata, la Divisione delle contribuzioni, per il tramite del proprio Ufficio esazione e condoni, notificava ai coniugi lacovelli, in qualità di terzi proprietari del pegno, come pure agli altri terzi interessati, il conteggio per la quantificazione dell'ipoteca legale per l’imposta immobiliare cantonale dal 1989 al 1997 dovute dalla __________ __________ su di un mezzo del totale dell'immobile gravato.

Per ognuno degli anni l’imposta è stata calcola nel due per mille del valore di stima ufficiale di fr. 32'874.-, pari a fr. 65.75, più interessi fino al corrispondente attestato di carenza di beni.

2. Il reclamo presentato da __________ e __________ lacovelli contro i suddetti conteggi di quantificazione dell’ipoteca legale veniva respinto dall’UTPG con decisione separata per ognuno degli anni del 15 novembre 1999, poiché le imposte assistite da ipoteca legale denotano una connessione particolare con l'immobile.

3. 3.1.

Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, assistiti dall'avv. __________ __________, chiedono l'annullamento delle suddette decisioni per intervenuta prescrizione con riferimento all’ipoteca legale per gli anni dal 1989 al 1994. Contestano poi, in via subordinata, la quantificazione della stessa. Rilevano inoltre, in via ancor più subordinata, che in base agli atti pubblici del 15 luglio 1997, rispettivamente del 4 maggio 1998, la __________ __________ e __________ si erano impegnati ad assumere tutti i debiti precedenti la data del trapasso di proprietà.

3.2.

Il Servizio giuridico delle Divisione delle contribuzioni propone per contro la reiezione del ricorso

3.3.

All’udienza dell’8 febbraio 2000 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.

4. Il presente ricorso viene deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico le presente causa che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza;

5. Con scritto del 22 marzo 2000 l'avv. __________ comunicava a questa Camera d'aver cessato il rapporto di patrocinio dei ricorrenti.

Questi ultimi, a loro volta, rispondendo a precisa richiesta della Camera, comunicavano in data 8 aprile 2000 di ritirare il ricorso, avendo nel frattempo provveduto a pagare tutte le imposte.

Il ricorso può e deve pertanto essere stralciato dai ruoli.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: