Taxpayer v. Tax Authority: Timeliness of Withholding Tax Refund Claim
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer sought review and refund of alleged excess withholding tax, submitting a request in November 1999, which the tax authority rejected as untimely because it missed the statutory deadline of March 31 of the year following the taxation period. The court upheld the rejection, reasoning that the established deadlines for contesting withholding tax are peremptory, and the taxpayer's assertion of unproven psychological issues related to family circumstances did not constitute the grave reason required by law to justify an extension of the deadline, thereby affirming the principle of legal certainty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 210 cpv. 1 LT, Art. 137 cpv. 1 LIFD, Art. 192 cpv. 1 LT, Art. 192 cpv. 4 LT, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT; Taxpayer v. Tax Authority: Timeliness of Withholding Tax Refund Claim: The court upheld the rejection, reasoning that the established deadlines for contesting withholding tax are peremptory, and the taxpayer's assertion of unproven psychological issues related to family circumstances did not constitute the grave reason required by law to justify an extension of the deadline, thereby affirming the principle of legal certainty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in conjunction with art. 144 LIFD for the assessment of costs ('visti per le spese').
Cited in conjunction with art. 231 LT for the assessment of costs ('visti per le spese').
Cited as the basis for declaring the decision final for income tax matters (IC).
Cited as the basis for allowing appeal to the Federal Tribunal for withholding tax matters (IFD).
Testo completo
Incarto n. 80.1999.00261 · Lugano 24 gennaio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 14 dicembre 1999
in materia di: imposte alla fonte
presentato da: · __________ __________,
,
rappr. da: Sindacato __________ & __________ __________ di __________ e __________, __________ __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Il 5 novembre 1999 __________ __________, assistita dal __________ __________, si rivolgeva all’ Ufficio imposte alla fonte, chiedendo se non fosse possibile rivedere i due anni di trattenuta ed eventualmente ottenere il rimborso della differenza che, a suo dire, il datore di lavoro avrebbe trattenuto in eccedenza.
Con decisione formale dell’8 novembre 1999 l’Ufficio respingeva la domanda per tardività, poiché non era stata presentata nei termini previsti.
1.2.
Il reclamo presentato dalla contribuente il 7 dicembre 1999 veniva respinto con decisione del 10 dicembre successivo.
1.3.
Il 14 dicembre 1999 __________ __________, sempre assistita dal __________, presentava ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello, ribadendo la richiesta di restituzione dell’eccedenza d’imposta che sarebbe stata trattenuta a torto. Fa presente che suo marito, __________ __________ ha terminato di beneficiare dell’indennità di malattia il 28 febbraio 1997, che in seguito per quindici mesi, fino all’aprile del 1998, non ha più percepito alcuna indennità e che dal maggio 1998 ha nuovamente ricevuto le indennità di disoccupazione. Rileva che il ritardo nell’inoltrare la contestazione è da attribuire ai problemi psicologici del momento.
Con memoria del 20 dicembre 1999 l'Ufficio delle imposte alla fonte chiede la reiezione del ricorso, ritenendo che i problemi psicologici non avrebbero minimamente impedito la ricorrente di contestare, perlomeno cautelativamente, le trattenute degli anni 1997 e 1998.
2. 2.1.
In caso di contestazione sulla ritenuta d’imposta, il contribuente o il debitore della prestazione imponibile può esigere dall’autorità di tassazione, fino alla fine del mese di marzo dell’anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento (art.
210 cpv. 1 LT; art. 137 cpv. 1 LIFD).
La Direttiva 01/99 della Divisione delle contribuzioni concernente l'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio, del novembre 1998 e valida dal 1° gennaio 1999, precisa, a sua volta, che il contribuente o il datore di lavoro oppure l’istituto assicurativo o di previdenza che intende contestare la trattenuta d’imposta alla fonte può richiedere, al più tardi entro il 31 marzo dell’anno che segue quello dell’assoggettamento, all’Ufficio delle imposte alla fonte, 6501 Bellinzona, una decisione in merito all’esistenza e all’estensione dell’assoggettamento. Contro questa decisione è data, alle medesime persone, facoltà di reclamo allo stesso Ufficio delle imposte alla fonte entro il termine di 30 giorni. Contro la decisione sul reclamo è poi data facoltà di ricorso, nel termine di 30 giorni, alla Camera di
diritto tributario del Tribunale di Appello a Lugano.
2.2.
Dagli atti dell'incarto emerge chiaramente che la ricorrente non ha esatto, entro il termine previsto dalla legge, vale a dire il 31 marzo dell’anno che segue la scadenza della prestazione, una decisione in merito all’estensione dell’assoggettamento, segnatamente in merito all’aliquota applicabile.
La domanda presentata il 5 novembre 1999 è pertanto manifestamente tardiva.
3. 3.1.
Vero è che nel ricorso si accenna a non meglio precisati problemi psicologici della ricorrente, senza per altro minimamente comprovarli.
Secondo l’art. 192 cpv. 1 LT i termini stabiliti dalla legge sono perentori. Secondo l’art. 192 cpv. 4 LT la restituzione dei termini è data se è provato che l’ inosservanza degli stessi è da attribuire a servizio militare, a malattia, ad assenza dal Cantone o ad altri motivi gravi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
Non basta tuttavia una qualsiasi malattia a giustificare la restituzione del termine, ma occorre piuttosto che la malattia sia stata tale da aver impedito all’interessato di agire o quanto meno di provvedere affinché il termine venisse salvaguardato (CDT 202 del 3 settembre 1990 in re A. C.). Questa Camera ha ad es. negato la restituzione del termine in un caso di tumore cerebrale, visto l’andamento della malattia con attacchi epilettici intermittenti (CDT n. __________.__________.__________ del 2 luglio 1998 in re H.-R. S.).
3.2.
Orbene, nel ricorso il patrocinatore della ricorrente si limita ad asserire, senza per altro peritarsi di comprovarle, delle difficoltà psicologiche legate al momento famigliare particolare e, meglio, all’invalidità del marito.
Una simile situazione, per altro non infrequente, non è certo motivo di restituzione del termine. Diversamente la sicurezza del diritto verrebbe seriamente messa alla prova.
Il ricorso, tutto ben considerato, rasenta la temerarietà.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 380.–
sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: