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80.1999.252 • CATI TI 80.1999.252 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal on Foreign Asset Valuation and Deduction Disallowance

Numero d'incarto 80.1999.252
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Taxpayers appealed an assessment that partially disallowed deductions for insurance premiums and dependent children based on previously determined foreign assets of CHF 550,000 and income of CHF 44,000; in response to the appeal, which contested the asset amount by providing property records suggesting a significantly higher value, the court, sitting as a single judge, settled the matter for tax rate purposes by establishing the foreign assets at CHF 200,000 and foreign income at CHF 12,000, resulting in the partial acceptance of the appeal and ordering the tax office to issue new calculations accordingly without levying court fees or costs.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale; Taxpayer Appeal on Foreign Asset Valuation and Deduction Disallowance: § Di conseguenza gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

Parole chiave

Generato dall'IA
tassazioni fiscali stima di immobili esteri deduzione dal reddito imposta immobiliare premi assicurativi oggetto dell'imposta Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale

Cited to justify the decision being made by a single Judge.

art. 230 cpv. 3 LT

Cited to establish that the judgment is final for the IC.

art. 146 LIFD

Cited to establish the possibility of appeal to the Federal Tribunal for the IFD.

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Testo completo

Incarto n. 80.1999.00252 · Lugano 3 marzo 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 7 dicembre 1999

in materia di: IC/IFD 99/00

presentato da: · __________ e __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 i coniugi __________ chiedevano tra le altre le seguenti deduzioni:

- premi assicurativi fr. 7'400.-

- figli a carico fr. 6'200.-

- figli agli studi fr. 800.-

Nella notifica di tassazione l’Ufficio di tassazione di Bellinzona considerava nel calcolo dell’aliquota l’esistenza di una sostanza all’estero di fr. 550'000.- e di un reddito di fr. 44'000.-. Ciò comportava l’ammissione soltanto parziale delle suddette deduzioni sociali, e, meglio:

- premi assicurativi fr. 4’364.-

- figli a carico fr. 3'656.-

- figli agli studi fr. 472.-

(cfr. decisione su reclamo dell’ 8 novembre 1999).

2. Con il presente, tempestivo ricorso i contribuenti contestano l’esistenza di una sostanza in Italia di fr. 600'000.-, producendo un estratto della partita catastale da cui risulta che sono proprietari di un immobile di un valore catastale di L.it. 942'500.-. Chiedono pertanto l’ammissione integrale della deduzione per figli a carico e per figli agli studi.

3. Il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause, come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza;

4. All’udienza del 29 febbraio 2000 dopo discussione, sentite le spiegazioni dei ricorrenti, si è deciso di stabilire, per le sole aliquote e relativa attribuzione delle deduzioni, la sostanza all'estero in fr. 200'000.- e il reddito in fr. 12'000.-.

Gli atti del procedimento devono pertanto essere retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto a' sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: