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80.1999.239 • CATI TI 80.1999.239 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Procedural and Formal Defects

Numero d'incarto 80.1999.239
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed a disciplinary fine imposed for failing to submit a tax return despite prior warnings, claiming inability to file accurately due to an ongoing fiscal audit in another canton, but submitted the appeal in French despite the jurisdiction requiring Italian submissions. The court reasoned that while linguistic freedom is protected, the principle of territoriality mandates the use of Italian in official proceedings within that canton, making the submission in French a formal defect; despite granting a deadline to translate, which expired, the appeal was declared inadmissible based on the procedural requirement, and further noted that even on the merits, the fine was justified as the taxpayer failed to request a formal extension for filing.

Regesto Legislator

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Art. 206 cpv. 1 con, Art. 227 cpv. 1 LT, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 206 cpv. 2 e 227 cpv. 2 LT, art. 206 cpv. 1 con art. 227 cpv. 1 LT; Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Procedural and Formal Defects: The court reasoned that while linguistic freedom is protected, the principle of territoriality mandates the use of Italian in official proceedings within that canton, making the submission in French a formal defect; despite granting a deadline to translate, which expired, the appeal was declared inadmissible based on the procedural requirement, and further noted that even on the merits, the fine was justified as the taxpayer failed to request a formal extension for filing.

Parole chiave

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multa al contribuente dichiarazione fiscale difetto formale di procedura procedura disciplinare insinuazione del credito autorità giudiziaria fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998

Cited to establish the composition of the court (single judge) for deciding the case.

art. 206 cpv. 2 e 227 cpv. 2 LT

Cited in the reasoning section explaining the procedural basis for requiring a translation, which led to the rejection of the appeal.

art. 206 cpv. 1 con art. 227 cpv. 1 LT

Cited in the reasoning section regarding the deadlines for appeal/complaint, relevant to the inadmissibility ruling.

art. 231 LT 1994

Cited as the basis for ruling on the procedural costs.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in the dispositive to declare the judgment as final.

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Testo completo

Incarto n. 80.1999.00239 · Lugano 10 gennaio 2000 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 16 novembre 1999

in materia di: multa disciplinare

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. L’Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna infliggeva il 14 ottobre 1999 a __________ __________ una multa disciplinare di fr. 250.--, perché, nonostante un primo richiamo e una diffida inviatagli per lettera raccomandata, non aveva consegnato la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000.

Il reclamo presentato in lingua francese dal contribuente e poi tradotto in italiano su richiesta dell'UT, veniva respinto con decisione del 15 novembre 1999.

2. Con il presente, tempestivo ricorso in lingua francese __________ __________ si rivolge a questa Camera, argomentando di non essere tuttora in grado di presentare una dichiarazione d'imposta esatta, essendo stata effettuata una verifica fiscale nella sua azienda nel Cantone di domicilio.

Con lettera del 26 novembre 1999 il Presidente della Camera faceva presente al ricorrente l'infondatezza del suo ricorso, poiché nulla gli impediva di chiedere all'autorità fiscale ticinese una proroga per inoltrare la dichiarazione d'imposta. Nel contempo gli impartiva un termine fino al 6 dicembre per tradurre in lingua italiana il ricorso, con la comminatoria d'irricevibilità.

3. Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

4. 4.1.

Secondo dottrina e giurisprudenza la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione federale. Nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 116 cpv. 1 CF, che riconosce quattro lingue nazionali.

Il riconoscimento delle lingue nazionali all' art. 116 cpv. 1 CF pone alla libertà linguistica anche dei limiti, poiché la stessa norma costituzionale garantisce altresì il *principio di territorialità*, per il quale tutte le lingue nazionali hanno pari diritti. Sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua. Simili misure devono però rispettare la proporzionalità.

Pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile. Per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.).

4.2.

Se un allegato è redatto in altra lingua, in applicazione degli art. 206 cpv. 2 e

227 cpv. 2 LT viene fissato al ricorrente - sotto comminatoria di irricevibilità del reclamo, risp. del ricorso - un termine ragionevole per presentare la traduzione in lingua italiana ritenuto che, per la tempestività, fa stato l'invio del ricorso nella lingua non ufficiale.

La facoltà concessa dalle citate norme per rimediare al difetto di contenuto o, nel nostro caso, di forma - data la perentorietà del termine di reclamo e di ricorso, art. 206 cpv. 1 con art. 227 cpv. 1 LT - non hanno lo scopo di prolungare il termine stesso e favorire abusi nel senso di presentare tempestivamente una semplice dichiarazione di ricorso con la riserva di motivarla in seguito. Dette norme, in una procedura retta dalla massima ufficiale, vogliono evitare un eccesso di formalismo da parte delle autorità nel dichiarare irricevibili ricorsi presentati da persone non cognite o sprovvedute.

4.3.

Tale disciplina giuridica è per altro conforme alla CEDU.

Secondo il Tribunale federale, infatti, il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.).

4.4.

Nel caso di specie il Presidente della Camera, preso atto del ricorso del contribuente redatto in lingua francese, gli ha impartito un termine fino al 6 dicembre 1999 per presentare la traduzione in italiano, con la comminatoria che altrimenti il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile. Nel contempo lo avvertiva dell'infondatezza dello stesso, per evitargli una decisione negativa con conseguente carico di spese e tassa di giudizio.

Il termine per la traduzione, notificato per lettera raccomandata, è scaduto infruttuoso. A questa Camera non resta quindi che dichiarare irricevibile il ricorso, ponendo a carico del ricorrente inadempiente gli oneri procedurali.

5. A titolo meramente abbondanziale si rileva che il ricorso sarebbe comunque stato da respingere anche nel merito.

5.1.

Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD).

Perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:

• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:

• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Pedroli, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

5.2.

Il Tribunale federale ha recentemente precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B 101.1 n. 9).

5.3.

Nella commisurazione della sanzione, l'autorità di tassazione fa riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. __________ del 16 maggio 1997 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità contributiva. Pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali passata in giudicato (cfr. CDT n. __________.__________.__________ dell' 8 ottobre 1997 in re G. D.).

La circolare dell’autorità fiscale cantonale parte sostanzialmente dalla presunzione secondo cui la capacità contributiva di precedenti bienni di tassazione non si scosti in misura apprezzabile da quella del biennio successivo. Se essa viene a cadere, poiché la capacità contributiva del soggetto fiscale è radicalmente mutata, ad es. a seguito di un dissesto finanziario, si terrà conto dei riflessi che la nuova situazione può gettare sul versante soggettivo della negligenza (CDT n. 259 del 4 ottobre 1991 in re R.L.; CDT n. 78/94 del 25 maggio 1994 in re R.S.).

5.4.

Nel presente caso, come già fatto notare al ricorrente nello scritto del 26 novembre 1999, nulla gli impediva di rivolgere all'autorità fiscale una supplica intesa a ottenere una proroga per l'inoltro della dichiarazione, specificando il motivo e, se del caso, di rinnovare, alla scadenza, la richiesta, ribadendo l'impossibilità di fornire dati precisi a causa della verifica in corso nel Cantone di domicilio.

Ne consegue che, quand'anche il reclamo fosse ricevibile, la sanzione disciplinare sarebbe del tutto giustificata, anche nel suo ammontare in considerazione dei redditi, non trascurabili, evidenziati dall'ultima tassazione.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 280.–

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: