Taxpayers v. Taxation Office: Lack of Motivation in Tax Reduction Denial
Sintesi Legislator
Generato dall'IATaxpayers filed an appeal after the taxation office denied their request for interim taxation based on a reduction in the husband's working hours, citing only relevant statutory provisions without substantive reasoning; consequently, the appellate court remanded the matter to the taxation office, reasoning that the initial decision was not "exhaustively motivated" as required by law for the appeal to be treated as a direct appeal to the higher court, thereby ensuring the taxpayers' right to a reasoned decision and proper appeal process before costs associated with the higher-level procedure were imposed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 55 LT, Art. 45 LIFD, Art. 206 cpv. 3 LT, Art. 132 cpv. 2 LIFD, Art. 133 LIFD, Art. 144 LIFD; Taxpayers v. Taxation Office: Lack of Motivation in Tax Reduction Denial: diritto tributario, diversamente dalla procedura di reclamo, prevede che la tassa di giustizia e le spese processuali siano poste a carico della parte soccombente.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the final order to confirm that the judgment for the Cantonal Tax (IC) is final.
Cited in the final order concerning the deadline and admissibility of an appeal to the Federal Tribunal for Federal Direct Tax (IFD).
Cited in the preamble to the orders ('visti per le spese') regarding costs related to Federal Direct Tax.
Cited in the preamble to the orders ('visti per le spese') regarding costs related to Cantonal Tax.
Testo completo
Incarto n. 80.1999.00235 · Lugano 29 novembre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 6 novembre 1999
in materia di: IC/IFD 99/00 intermedia
presentato da: · __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che, con istanza del 21 luglio 1999 all'Ufficio di tassazione di Locarno, i coniugi __________ e __________ __________ chiedevano una tassazione intermedia a partire dal 2000, in considerazione della riduzione dell'orario di lavoro del marito;
- che, con decisione del 18 ottobre 1999, l'Ufficio di tassazione respingeva l'istanza con la seguente motivazione:
«Tenuto conto delle vigenti disposizioni di legge (art. 55 LT / art. 45 LIFD) la vostra domanda non può essere accolta»;
- che, con tempestivo reclamo allo stesso ufficio, __________ __________ ripropone la richiesta di una tassazione intermedia, concludendo con la frase:
«Qualora le mie motivazioni non fossero accolte, vi prego di inoltrare la mia richiesta alla Camera di diritto tributario (art. 206, cpv. 3)»;
- che l'Ufficio di tassazione ha trasmesso il reclamo alla Camera di diritto tributario, senza alcuna presa di posizione;
- che la trasmissione del reclamo si fonda verosimilmente sull'art. 206 cpv. 3 LT, citato dal reclamante;
- che secondo tale disposizione, ed anche, per l'imposta federale diretta, secondo l'art. 132 cpv. 2 LIFD, il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario;
- che, con questa norma, già nota nel diritto fiscale cantonale ma nuova per quello federale, il legislatore ha inteso razionalizzare la procedura (cfr. Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria del 30 agosto 1976, p. 150; inoltre Messaggio concernente l'armonizzazione fiscale del 25 maggio
1983, ad art. 137; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art. 133 LIFD, p. 419);
- che è assolutamente evidente come la decisione di tassazione impugnata dal reclamante non sia «esaustivamente motivata», limitandosi a citare le disposizioni applicabili in caso di intermedia ed a respingere l'istanza del contribuente;
- che, in simili circostanze, questa Camera non può fare altro che rinviare gli atti all’autorità di tassazione, perché si pronunci nel merito del reclamo;
- che tale soluzione si impone a tutela degli interessi del reclamante, che ha diritto a tutti i gradi di giudizio previsti dalla legge e che non è certo in grado di valutare la probabilità di successo di un eventuale ricorso alla Camera di
diritto tributario prima di avere ricevuto una decisione motivata;
- che non va d'altronde trascurato che la procedura di ricorso dinanzi alla Camera di
diritto tributario, diversamente dalla procedura di reclamo, prevede che la tassa di giustizia e le spese processuali siano poste a carico della parte soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il reclamo è rinviato all'Ufficio di tassazione, affinché emetta una decisione motivata, impugnabile con ricorso alla Camera di diritto tributario.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: