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80.1999.227 • CATI TI 80.1999.227 Generato dall'IA

Taxpayers v. Tax Office: Jurisdiction for Tax Assessment Revision

Numero d'incarto 80.1999.227
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Taxpayers, who had initially claimed a deduction for three dependent children but only had the deduction for one allowed in the 1997/98 tax assessment, appealed after their subsequent challenge to the assessment was rejected because the initial assessment was deemed final due to their payment of the tax balance. The court ruled that jurisdiction over the request for revision of the tax assessment lies with the authority that issued the last decision on the merits which became legally final, which in this case was the initial Tax Office, not the Appellate Tax Chamber which had only confirmed the finality of the prior decision on formal grounds, and thus the case files were remanded to the Tax Office to rule on the merits of the revision request.

Regesto Legislator

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Art. 234 cpv. 1 LT, Art. 234 cpv. 3 LT, Art. 149 cpv. 3 LIFD, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD; Taxpayers v. Tax Office: Jurisdiction for Tax Assessment Revision: The court ruled that jurisdiction over the request for revision of the tax assessment lies with the authority that issued the last decision on the merits which became legally final, which in this case was the initial Tax Office, not the Appellate Tax Chamber which had only confirmed the finality of the prior decision on formal grounds, and thus the case files were remanded to the Tax Office to rule on the merits of the revision request.

Parole chiave

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revisione della tassazione fiscale deduzione per i figli autorità fiscale imposta diretta motivi di competenza determinazione del domicilio fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 234 cpv. 1 LT

This article establishes the jurisdiction of the Tax Office to rule on the substance of the revision request, leading to the referral of the case in order 1.

art. 149 LIFD

This article establishes the jurisdiction of the Tax Office to rule on the substance of the revision request for the direct federal tax, leading to the referral of the case in order 1.

art. 230 cpv. 3 LT

Cited in order 4 as the legal basis for the finality of the judgment concerning the Cantonal Tax (IC).

art. 146 LIFD

Cited in order 4 as the legal basis allowing an appeal to the Federal Tribunal concerning the Direct Federal Tax (IFD).

art. 144 LIFD

Cited in the 'visti per le spese' section regarding costs, although the actual operative order (2) waived fees.

art. 231 LT

Cited in the 'visti per le spese' section regarding costs, although the actual operative order (2) waived fees.

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Testo completo

Incarto n. 80.1999.00227 · Lugano 29 novembre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 25 ottobre 1999

in materia di: revisione IC/IFD 97/98

presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: Sindacato __________ e __________, __________ __________ __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, nella dichiarazione fiscale 1997/98, i coniugi __________ e __________ __________ chiedevano la deduzione di fr. 18’000 (fr. 15’300 per l’IFD) per figli a carico, indicando, sulla prima pagina del modulo, i nominativi e la data di nascita dei loro tre figli;

- che, notificando loro la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 9 novembre 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ ammetteva la deduzione di soli fr. 6’000 (fr. 5’100 per l’IFD), cioè limitatamente ad un figlio a carico;

- che, con scritto del 20 maggio 1999, i contribuenti asserivano di avere appreso dall’istituto delle assicurazioni sociali che era stata loro intimata la tassazione 1997/98, sulla cui base era stato loro negato il sussidio per i premi della cassa malati, e chiedevano quindi che l’autorità fiscale procedesse alla notifica della decisione stessa, non avendola essi mai ricevuta;

- che, in data 21 maggio 1999, l'Ufficio di tassazione trasmetteva ai contribuenti copia della notifica del 9 novembre 1998;

- che i contribuenti impugnavano la decisione di tassazione con reclamo del 25 maggio 1999, chiedendo la deduzione per tre figli a carico, così come indicato nella dichiarazione fiscale;

- che l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, con decisione del

28 giugno 1999, adducendo che i reclamanti avevano proceduto al pagamento dei conguagli d’imposta già il 18 dicembre 1999 (*recte*: 1998) e che in tal modo avevano ammesso con un fatto concludente di avere ricevuto la notifica di tassazione, cui si fa riferimento nella richiesta di conguaglio stessa;

- che, con

sentenza del 13 settembre 1999, la Camera di diritto tributario ha respinto un ricorso del contribuente contro la suddetta decisione su reclamo, constatando che la tassazione era passata in giudicato;

- che, con istanza del 25 ottobre 1999 all'Ufficio di tassazione, __________ __________ ha chiesto la revisione della tassazione 1997/98;

- che, in data 3 novembre 1999, l'Ufficio di tassazione ha trasmesso l'istanza alla Camera di diritto tributario, ritenendo quest'ultima competente a decidere sull'istanza di revisione, in applicazione dell'art. 234 cpv. 1 LT

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che gli articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono la competenza decisionale all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda;

- che la reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art. 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD);

- che, in materia d'imposta federale la domanda di revisione deve essere inoltrata all'autorità che ha adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità superiori che non sono entrate in materia per motivi formali (cfr. pure ASA 35 p. 148 ss., in particolare cons. 3, p. 151: STF del 26 aprile 1988 in re E. D.);

- che è infatti principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta al *judex* *a quo*, ossia a quella autorità che ha emanato la decisione della quale si postula la revisione;

- che anche per l'imposta cantonale vige il principio che l'istanza di revisione deve essere presentata all'autorità che ha adottato per ultima una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità giudiziarie superiori che non sono entrate nel merito per motivi formali (Soldini, L'autorità competente in materia di revisione, in RTT 1988, p. 39);

- che ne consegue, nella fattispecie, che la competenza a pronunciarsi nel merito dell'istanza di revisione è dell'Ufficio di tassazione, che ha deciso per ultimo nel merito, e non della Camera di diritto tributario, che si è limitata a constatare la sopravvenuta res judicata della notifica della tassazione;

- che contro la decisione in materia di revisione sono poi ammessi ancora i rimedi del reclamo allo stesso ufficio e del ricorso a questa Camera, qualora l'istanza non dovesse essere accolta;

- che gli atti sono pertanto rinviati all'Ufficio di tassazione.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione di __________, perché entri nel merito dell'istanza di revisione del 25 ottobre 1999.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: