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80.1999.207 • CATI TI 80.1999.207 Generato dall'IA

Taxpayer v. Tax Office: Income Tax Assessment Date Settlement

Numero d'incarto 80.1999.207
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer filed an appeal seeking revision of their income tax assessment for 1997-98, arguing that the initial assessment, which commenced unlimited tax liability on September 1, 1997, failed to account for the fact that their unlimited tax obligation should have started later, specifically April 10, 1998, following their marriage and change in residency status, leading to potential double taxation on income already taxed at source. The court, after clarifying that the taxpayer was indeed taxed twice on income and unemployment benefits for the overlapping period, accepted a settlement whereby the Tax Office agreed to issue a new assessment starting the unlimited tax liability on April 10, 1998, in exchange for the taxpayer withdrawing the appeal, resulting in the case being struck from the roll and the files being returned to the Tax Office for recalculation.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayer v. Tax Office: Income Tax Assessment Date Settlement: The court, after clarifying that the taxpayer was indeed taxed twice on income and unemployment benefits for the overlapping period, accepted a settlement whereby the Tax Office agreed to issue a new assessment starting the unlimited tax liability on April 10, 1998, in exchange for the taxpayer withdrawing the appeal, resulting in the case being struck from the roll and the files being returned to the Tax Office for recalculation.

Parole chiave

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tassazione dell'imposta sul reddito convenzione contro la doppia imposizione assoggettamento del contribuente ricalcolo del reddito procedura giudiziaria tributaria dichiarazione fiscale tardiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998

This provision justifies the decision being made by a single Judge due to the nature of the case not raising principal questions.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited to confirm the final nature of the judgment for Income Tax (IC).

art. 146 LIFD

Cited to specify the deadline and forum for appealing the judgment regarding Income Tax on Earned Income (IFD).

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Testo completo

Incarto n. 80.1999.00207 · Lugano 29 novembre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 6 ottobre 1999

in materia di: revisione IC/IFD 97/98

presentato da: · __________ e __________ __________ -__________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. L’8 febbraio 1999 l’Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ __________, nata nel 1974, di professione __________, la tassazione IC/IFD 1997-98, a valere dal 1° settembre 1997 al 31 dicembre 1998, in cui le esponeva in media annua, conformemente a quanto dichiarato, un reddito del lavoro di fr. 21'800.- e indennità di disoccupazione per fr. 7'274.-, concedendole le deduzioni, così come richieste e, meglio, fr. 2'000.- per l’IC e fr. 1'800.- per l’IFD a titolo di altre spese professionali, fr. 3'061.- per premi assicurativi e fr. 2'595.- per contributi AVS/AI/IPG. La tassazione non veniva contestata e passava in giudicato.

Il 12 luglio 1999 __________ __________, che il __________ 1998 aveva sposato __________ __________, si rivolgeva all’UT di __________, chiedendo una proroga per la presentazione della dichiarazione d’imposta 1999-2000, perché non sarebbe stata in grado di esporre il reddito della moglie, adducendo che l’UT nella notifica di tassazione dell’8 febbraio 1999 non avrebbe tenuto conto delle osservazioni presentate il 12 dicembre 1998 e, meglio, che la moglie avrebbe ottenuto un permesso tipo C soltanto dal mese di agosto del 1998.

Il 13 luglio 1999 l’UT di __________ replicava che la tassazione IC/IFD 1997-98 della moglie era definitiva che della disoccupazione della moglie dal 1° settembre 1997 al mese di aprile del 1998 se ne sarebbe tenuto conto nella tassazione 1999-2000.

Il 21 luglio 1999 i coniugi __________ -__________, assistiti da __________ __________, presentavano istanza di revisione della tassazione IC/IFD 1997-98 della moglie, lamentando la motivazione generica della tassazione, dalla non era possibile rilevare che l’UT non aveva tenuto conto delle osservazioni presentate il 12 dicembre 1998 ed eccependo quindi un vizio di motivazione.

L’UT con decisione dell’11 agosto 1999 respingeva la domanda di revisione in assenza negando che sussista un qualsiasi elemento atto a legittimare la revisione. In particolare l’inizio dell’assoggettamento sarebbe dipeso dalla cessazione dell’assoggettamento alla fonte e la tassazione sarebbe perfettamente conforme a quanto dichiarato. Quanto sostenuto dagli istanti sarebbe di rilievo unicamente per la tassazione 1999-2000.

Il reclamo presentato il 6 settembre 1999, in cui venivano ribaditi i noti argomenti, veniva respinto con decisione su reclamo dell’8 settembre 1999.

2. Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ -__________ chiedono l’accoglimento del loro ricorso e conseguentemente la retrocessione degli atti all’UT per nuova decisione. Ribadiscono le note argomentazioni, rilevando inoltre che il loro rappresentante l’8 febbraio 1999 non era al corrente della notifica di tassazione di __________ __________ e che è stato consultato soltanto nel mese di giugno.

L’UT propone la reiezione del ricorso.

3. In occasione dell’udienza del 25 novembre 1999 si è potuto chiarire che la ricorrente è stata imposta alla fonte fino alla fine di luglio del 1998 e che quindi dal 1° settembre 1997, data dell’inizio dell’assoggettamento illimitato alla fine di luglio 1998 ha pagato due volte le imposte sullo stesso reddito (del lavoro e da indennità di disoccupazione), la prima volta alla fonte, la seconda a seguito della tassazione ordinaria.

L’inizio dell’assoggettamento illimitato della ricorrente avrebbe dovuto iniziare a decorrere dalla data del matrimonio e, meglio, dal __________ 1998.

Sempre in occasione dell’udienza si è potuto accertare che l’imposta alla fonte trattenuta da aprile a luglio del 1998 e che quindi avrebbe dovuto essere retrocessa ammontava a ca. fr. 255.- Si è inoltre potuto accertare che nel frattempo l’Ufficio imposte alla fonte aveva retrocesso alla contribuente ca. fr. 242.- per imposte alla fonte trattenute sulle indennità di disoccupazione dal mese di dicembre del 1997 al mese di aprile 1998, che invece risulterebbero dovute stante l’inizio dell’assoggettamento illimitato dal 10 aprile 1998.

Dopo discussione, il giudice ha proposto per economia di giudizio la seguente soluzione:

1. l’Ufficio di tassazione si impegna a emettere una nuova tassazione con inizio dell’assoggettamento dal 10 aprile 1998, in sostituzione della precedente decisione dell’ 8 febbraio 1999, che faceva partire l’inizio dell’assoggettamento illimitato già dal 1° settembre 1997;

2. il ricorrente, dal canto suo, si impegna seduta stante a ritirare il presente ricorso in materia di revisione.

Le parti hanno aderito seduta stante alla suddetta proposta.

3. Visto quanto precede, la presente causa viene evasa conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, secondo cui la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico le cause che, come la presente, non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all’ Ufficio di tassazione perché proceda nei propri incombenti conformemente al consid. 3.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: