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80.1999.187 • CATI TI 80.1999.187 Generato dall'IA

Taxpayers' Late Tax Objection Deemed Timely Due to Lack of Formal Notice and Appeal Instructions

Numero d'incarto 80.1999.187
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Taxpayers appealed the rejection of their tax objection as inadmissible, arguing they were unaware of the tax assessment notices sent via simple mail until they received payment slips, which they promptly paid. The court reasoned that while timely objection generally requires actual receipt of the decision, jurisprudence requires the taxpayer to act reasonably and in good faith upon becoming aware of the decision's existence, especially when payment slips referencing the assessment are received without an indication of appeal remedies. Despite the taxpayers' earlier correspondence one month after receiving the payment slips requesting the missing assessment notice, which the tax office appeared to ignore, the court found their subsequent formal objection was still timely under the circumstances, as the lack of formal notification and proper appeal instructions prevented the strict application of the statutory deadline, thus annulling the rejection and remitting the case for a substantive review of the objection.

Regesto Legislator

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Art. 206 cpv. 1 LT, Art. 192 cpv. 5 LT, Art. 74 DIFD, Art. 107 cpv. 3 OG, Art. 38 PA, Art. 116 LIFD; Taxpayers' Late Tax Objection Deemed Timely Due to Lack of Formal Notice and Appeal Instructions: The court reasoned that while timely objection generally requires actual receipt of the decision, jurisprudence requires the taxpayer to act reasonably and in good faith upon becoming aware of the decision's existence, especially when payment slips referencing the assessment are received without an indication of appeal remedies. Despite the taxpayers' earlier correspondence one month after receiving the payment slips requesting the missing assessment notice, which the tax office appeared to ignore, the court found their subsequent formal objection was still timely under the circumstances, as the lack of formal notification and proper appeal instructions prevented the strict application of the statutory deadline, thus annulling the rejection and remitting the case for a substantive review of the objection.

Parole chiave

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decisione di tassazione inosservanza del termine notificazione della decisione dichiarazione fiscale tardiva procedura giudiziaria tributaria eccezioni processuali tardive Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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2P.144/1998
2A.248/1998
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 230 cpv. 3 LT

This article is cited in the dispositive to declare the judgment final regarding the IC (Income Tax).

art. 146 LIFD

This article is cited in the dispositive to state that an appeal to the Federal Tribunal is admissible regarding the IFD (Wealth Tax).

art. 144 LIFD

This article is mentioned in the introductory section for costs, though not explicitly in the numbered orders regarding costs, it governs tax appeal costs generally.

art. 231 LT

This article is mentioned in the introductory section for costs, though not explicitly in the numbered orders regarding costs, it governs tax appeal costs generally.

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Testo completo

Incarto n. 80.1999.00187 · Lugano 4 novembre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 20 settembre 1999

in materia di: IC/IFD 97/98

presentato da: · __________ e __________ __________ __________ __________ __________, __________ __________, rappr. da: Sindacato __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che con decisione del 15 febbraio 1999 l'Ufficio di tassazione di __________ intimava ai coniugi __________ e __________ __________ __________ __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997/98, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 55’953 in media annua per l’IC ed in fr. 54’253 per l’IFD;

- che, in data 15 maggio 1999, i contribuenti annunciavano di voler contestare la suddetta decisione fiscale, non appena in possesso della documentazione necessaria, e osservavano di avere preso conoscenza della sua emissione solo nel mese di aprile e di averne pertanto sollecitato l’intimazione con scritto del 5 maggio 1999;

- che, con reclamo del 4 giugno 1999, i contribuenti chiedevano la riforma della tassazione IC/IFD 1997/98, con riferimento alle deduzioni per spese professionali e per premi assicurativi, e ribadivano di aver potuto prendere conoscenza del tenore della decisione impugnata solo l’11 maggio, dopo avere ricevuto la raccomandata dell’autorità fiscale;

- che, con decisione del 23 agosto 1999, l'Ufficio di tassazione dichiarava il reclamo irricevibile, adducendo che, sebbene la decisione impugnata fosse stata intimata per posta semplice, era tuttavia dimostrato che i contribuenti ne avevano avuto conoscenza, per il fatto di avere provveduto già in data 22 marzo 1999 a pagare i relativi conguagli d’imposta, impiegando a tal fine delle bollette contenenti un riferimento alla data di intimazione della decisione;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ __________ __________ __________ __________ postulano l’annullamento della decisione su reclamo e la riforma della tassazione IC/IFD 1997/98, contestando le argomentazioni su cui si fonda la decisione dell’autorità fiscale;

- che l’art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

- che per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un

suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 p. 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.);

- che la tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto: determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (“*Herrschaftsbereich*”) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33);

- che, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica - determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in RTT 1974, p. 65 ss.);

- che all'autorità di tassazione non è però preclusa la facoltà di addurre altre prove dell'intimazione della tassazione che non siano la quietanza dell'azienda delle poste, al fine di rendere verosimile la notifica: tale verosimiglianza in particolare può essere raggiunta sulla scorta di circostanze concludenti che confermino in modo univoco che la tassazione sia pervenuta al destinatario, e segnatamente alla data indicata dall'autorità (cfr. STF del 18 febbraio 1982 in re R.; DTF

99 Ib 360 e richiami; 103 V 65 cons. 2; CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.);

- che costituiscono ad esempio una prova indiretta dell'avvenuta intimazione della tassazione: il fatto che il contribuente abbia ricevuto, senza reagire immediatamente, le polizze di versamento del conguaglio di imposta in cui è indicata la data di intimazione della tassazione, il richiamo e la diffida di pagamento (cfr. CDT n. 331 del 27 agosto 1984 in re P.); il fatto che il contribuente abbia pagato il conguaglio di imposta cantonale mediante una bolletta che fa riferimento alla tassazione notificata (cfr. CDT n. 526 del 14 dicembre 1983 in re R.; CDT n. 428 del 13 dicembre 1982 in re M.);

- che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la mancata o anomala notificazione di una decisione amministrativa, come pure l'omessa o difettosa indicazione del rimedio giuridico, non devono cagionare alcun pregiudizio alle parti (art. 107 cpv. 3 OG e art. 38 PA; DTF 115 Ia 19 consid. 4a, 112 Ia 310 consid. 3);

- che la facoltà del destinatario di invocare vizi formali trova tuttavia il suo limite nel principio della buona fede (DTF 107 Ia 72 consid. 4a p. 76; RDAT 1989 n. 28 p. 87 consid. 5): il destinatario di un'omessa o irregolare notificazione di una decisione ha sì il diritto di impugnarla anche dopo la scadenza del termine di ricorso ordinario, ma non può differire la sua azione a piacimento; al contrario, deve agire a salvaguardia dei propri diritti, non appena a conoscenza dell'esistenza di una decisione che lo riguarda (ZBl 95/1994 p. 529 consid. 2b; DTF 112 Ib 417 consid. 2d p. 422, 107 Ia 72 consid. 4a p. 76, 102 Ib 93 consid. 3; STF del 13 giugno 1996 in re E.M., inedita, consid. 5a; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, 4a ediz., vol. II, Basilea 1993, n. 1920);

- che, in una recentissima sentenza (STF n. 2P.144/1998 e 2A.248/1998 del 14 giugno 1999, inedita), il Tribunale federale ha negato che dalla propria giurisprudenza possa essere ricavata una regola generale secondo cui, allorquando l'amministrato viene a conoscenza dell'esistenza di una decisione a lui destinata, la quale non gli è però stata notificata, questi debba reagire a tale situazione, chiedendo la ripetizione della notifica entro il termine previsto dalla legge per ricorrere o reclamare;

- che, secondo l’Alta Corte, la giurisprudenza è a questo proposito meno rigorosa: essa esige unicamente che l'amministrato non possa attendere quanto più gli pare per chiedere una nuova notifica della decisione che lo riguarda, ma deve agire entro un termine, che, tenuto conto delle circostanze concrete, appaia ragionevole, nonché rispettoso dei principi della buona fede e della certezza del diritto (cfr. DTF 119 Ib

64 consid. 3b, e in particolare le pag. 71-72 con vari riferimenti);

- che un simile termine non deve necessariamente corrispondere a quello stabilito dall'ordinamento legislativo per l'inoltro di un rimedio di diritto, giacché, se fosse vero il contrario, la parte alla quale non è stata intimata una decisione che la concerne, ma che apprende in altro modo dell’esistenza della medesima, verrebbe addirittura a trovarsi in una posizione più svantaggiosa di chi invece la decisione l'ha ricevuta, anche se sprovvista di ogni indicazione riguardo ai rimedi di diritto esperibili: in quest'ultimo caso la prassi considera in effetti come tempestivo il gravame introdotto anche dopo la scadenza del termine di ricorso (Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, 5 86 B III, pag. 293);

- che, in singoli casi, dove la notifica di una decisione è avvenuta in modo scorretto, la giurisprudenza ha valutato la tempestività della reazione dell’amministrato, tenendo conto del termine previsto dalla legge per impugnare tale atto, anche se va però detto che ciò è sempre avvenuto in presenza di circostanze particolari, per cui alle parti non poteva obiettivamente sfuggire l'obbligo di agire entro un ben preciso termine;

- che, nella medesima sentenza, il Tribunale federale ha ulteriormente argomentato che, per l’art.

116 LIFD, la decisione di tassazione deve essere provvista dell'indicazione dei rimedi di diritto, così che al contribuente risulti chiaro in che modo ed entro quale termine egli abbia la possibilità di insorgere contro la medesima: laddove una simile indicazione dovesse mancare, questi può quindi validamente inoltrare reclamo anche dopo lo scadere del termine processuale previsto per un simile atto (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, vol. III, Basilea 1992, n. 13 ad art. 95 DIFD);

- che per contro le bollette d’imposta non riportano di regola nessuna indicazione circa le modalità di reclamo, di modo che non si può oggettivamente pretendere dal contribuente che si vede recapitare degli atti di questo genere, che egli abbia a reagire entro un ben determinato termine dalla loro ricezione, per rimettere in discussione la decisione di tassazione sulla quale tali bollette si basano: analogamente a quanto avviene nei casi d'omessa indicazione dei rimedi di diritto, anche nella situazione in parola deve dunque di principio essere possibile chiedere una formale notifica della decisione di tassazione anche dopo lo scadere del termine per impugnare un simile atto;

- che, sulla base di queste premesse, la Suprema Corte Federale ha annullato una sentenza di questa Camera, contestando che potesse essere dichiarato irricevibile il reclamo di un contribuente che aveva reagito, chiedendo una copia della decisione di tassazione circa 5/6 settimane dopo la data in cui gli erano state inviate le bollette per il pagamento dei conguagli, tanto più che l’autorità fiscale non era stata in grado di dimostrare neppure la data esatta di tali invii;

- che, in una recentissima decisione, questa Camera ha comunque negato che si possa entrare nel merito di un reclamo interposto mezz’anno dopo l’intimazione della tassazione, sebbene il contribuente, che ha tempestivamente pagato i conguagli in base alla notifica, affermi di essersi reso conto di un errore dell’autorità fiscale solo dopo avere ricevuto dall’Istituto delle assicurazioni sociali una decisione con cui gli si nega il sussidio per i premi della cassa malati (CDT n. __________.__________.__________ del 13 settembre 1999 in re R.S.);

- che il caso dei ricorrenti sembra molto simile a quello cui si riferisce la sentenza della Camera di

diritto tributario appena evocata: anche qui infatti i ricorrenti hanno prontamente pagato i conguagli emessi sulla base della tassazione loro intimata, senza prima chiedere all’autorità fiscale spiegazioni circa la decisione su cui tali conteggi si fondavano;

- che, a differenza del caso citato, va tuttavia rilevato come già il 2 aprile 1999 – cioè pochi giorni dopo avere pagato i conguagli d’imposta –, nella lettera con cui prendevano posizione sulla tassazione 1995/96, i ricorrenti abbiano “sollecitato” la notifica per il biennio 1997-98, lasciando chiaramente intendere con ciò di non averla ricevuta;

- che, a tale proposito, si deve tener presente che l’autorità fiscale non ha dato alcuna risposta ai contribuenti, anche solo per comunicar loro di avere già intimato la decisione in questione;

- che, se si volesse pertanto far decorrere il termine di “reazione” dei ricorrenti dal momento del ricevimento dei conguagli, si dovrebbe considerare che lo stesso non si è protratto, come ritenuto dall’autorità fiscale, fino al 5 maggio 1999, quando hanno chiesto la notifica della tassazione 1997/98, bensì fino al 2 aprile 1999, quando hanno inoltrato la suddetta raccomandata, riposta dall’Ufficio di tassazione tra gli atti relativi al periodo fiscale precedente;

- che verosimilmente l'Ufficio di tassazione, nella decisione impugnata, non ha tuttavia tenuto conto della lettera in questione, come si evince da una nota manoscritta, apposta sulla lettera del 15 maggio 1999 dei contribuenti: accanto al riferimento allo scritto del 2 aprile 1999, il funzionario dell'Ufficio di tassazione ha infatti scritto *«mai ricevuta»*;

- che, alla luce delle peculiarità del caso, questa Camera ritiene di poter considerare ancora «rispettosa dei principi della buona fede e della certezza del diritto» la reazione dei ricorrenti dopo il ricevimento dei conguagli d’imposta, proprio in considerazione dell’affermazione contenuta nella lettera del 2 aprile 1999;

- che, in sede di istruzione del ricorso, la Camera di diritto tributario ha infatti potuto accertare che i conguagli, poi pagati dai ricorrenti, erano stati loro intimati in data 28 febbraio 1999, sicché la lettera del 2 aprile 1999 è stata inviata un mese dopo;

- che, di conseguenza, la decisione su reclamo è annullata e gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione, perché entri nel merito del gravame dei ricorrenti.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 23 agosto 1999 è annullata e gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione, perché entri nel merito del gravame dei ricorrenti.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: