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80.1999.180 • CATI TI 80.1999.180 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Inadmissibility Due to Untranslated Filing

Numero d'incarto 80.1999.180
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The administrative authority declared a taxpayer's appeal inadmissible because the appeal, initially submitted in German, was not translated into Italian as required by the authority following notification, despite the taxpayer raising substantive issues concerning missed deductions for care expenses and property status; the court reasoned that, due to the constitutional principle of territoriality for languages in cantonal matters, the requirement for filings to be in Italian is essential and non-negotiable, and since the authority provided a timely warning and deadline for translation, rejecting the appeal based on formal defects was appropriate, thus affirming the initial decision of inadmissibility and rendering the substantive arguments irrelevant.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayer Appeal Inadmissibility Due to Untranslated Filing: Secondo dottrina e giurisprudenza la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione federale. Nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 116 cpv. 1 CF, che riconosce quattro lingue nazionali.

Parole chiave

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posizioni amministrative notificazione della decisione dichiarazione fiscale tardiva argomentazione nel merito assistenza amministrativa fiscale autorità giudiziaria fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998

Cited as the legal basis allowing the decision to be made by a single judge.

art. 144 LIFD

Cited as the provision governing the costs for the Income Tax (IC).

art. 231 LT 1994

Cited as the provision governing the costs for the Wealth Tax (IFD).

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited to establish that the decision is final for the Income Tax (IC).

art. 146 LIFD

Cited to establish the possibility of appeal to the Federal Tribunal for the Wealth Tax (IFD).

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Testo completo

Incarto n. 80.99.00180 · Lugano 27 settembre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 8 settembre 1999

in materia di: IC/IFD 98 intermedia, IC 98 intermedia

presentato da: · __________ __________, __________ __________ __________ __________, rappr. da: Dr. __________. __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. __________ __________, nata nel 1911, vedova, è bisognosa d'assistenza ininterrotta durante tutta la giornata sin dal 1996.

Il 14 dicembre 1998 l' Ufficio di tassazione notificava al suo rappresentante, __________ __________, la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98 valida dal 1° gennaio 1997 al 20 agosto 1998.

Lo stesso giorno l' Ufficio di tassazione gli notificava pure la tassazione intermedia IC/IFD 1997-98, a valere per il periodo dal 21 agosto 1998 al 31 dicembre 1998, motivata da partenza dal Cantone Ticino. Alla contribuente veniva unicamente esposta la sostanza immobiliare nel Cantone Ticino e il relativo reddito (assoggettamento limitato).

Il 18 gennaio 1999 venivano emesse due nuove tassazioni intermedie: la prima, a valere dal 21 agosto 1998 al 31 ottobre 1998, in cui alla contribuente venivano esposti gli elementi di sostanza e di reddito in Svizzera come nella precedente tassazione intermedia (assoggettamento limitato); la seconda a valere dal 1° novembre 1998 al 31 dicembre 1998 per fine dell'assoggettamento limitato.

L'8 febbraio successivo l'UT notificava due nuove tassazioni, in sostituzione delle precedenti del 18 gennaio. Nella prima la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98 (assoggettamento illimitato) veniva procrastinata fino al 31 ottobre 1998, la seconda la radiava dal 1° novembre successivo per fine dell'assoggettamento.

2. Il 20 marzo 1999 __________ __________, rappresentante della contribuente, si rivolgeva, con uno scritto redatto in lingua tedesca, all' Ufficio di tassazione, rilevando di essere stata assente all'estero. Lamentava inoltre la mancata deduzione delle spese di cura (fr. 42'219.- di salari alle infermiere) nella tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98. Rilevava inoltre che la casa di __________ era disabitata e che a tutt'oggi non era stato trovato un inquilino. Faceva infine presente che dal 1° novembre 1998, quando la contribuente ha trasferito il proprio domicilio da __________ nella Svizzera interna, la sostanza e il relativo reddito sono di spettanza della Comunione ereditaria fu __________ __________.

Il 12 aprile l'UT invitava per lettera raccomandata la contribuente a presentare il reclamo in lingua italiana entro il 25 aprile 1999, avvertendolo che, se il temine fosse scaduto infruttuoso, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Con due distinte decisioni del 9 agosto 1999 l' Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo della contribuente, osservando che il patrocinatore della ricorrente non aveva ottemperato all'invito di tradurre il reclamo.

3. Con il presente, tempestivo ricorso il rappresentante della contribuente ricorre contro la surriferita tassazione intermedia, ribadendo in sostanza le critiche di merito che aveva già espresso nel reclamo (mancata abitazione della casa di __________, ingenti spese di cura infermieristica, ecc.). Rileva inoltre che dal 21 agosto 1998 è stato "sospeso" il diritto di abitazione.

Degli ulteriori argomenti ricorsuali verrà detto in seguito, per quanto necessario.

4. La presente causa viene decisa dalla Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, poiché non pone questioni di principio che non siano già state risolte e non è di rilevante importanza.

5. 5.1

La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli Uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.

Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. In caso contrario la Camera confermerà la decisione d'irricevibilità.

5.2

Nella fattispecie, come già rilevato, l'autorità di tassazione non è entrata nel merito del reclamo della contribuente, argomentando che ella non ha dato seguito entro il 25 aprile 1999 all'invito a voler tradurre il gravame in lingua italiana.

5.3

Secondo dottrina e giurisprudenza la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione federale. Nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 116 cpv. 1 CF, che riconosce quattro lingue nazionali.

Il riconoscimento delle lingue nazionali all' art. 116 cpv. 1 CF pone alla libertà linguistica anche dei limiti, poiché la stessa norma costituzionale garantisce altresì il *principio di territorialità*, per il quale tutte le lingue nazionali hanno pari diritti. Sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua. Simili misure devono però rispettare la proporzionalità.

Pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile. Per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.).

5.4

Si rileva inoltre, a titolo abbondanziale, che la mancata traduzione in italiano del reclamo con conseguente irricevibilità dello stesso non è in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU).

Secondo il Tribunale federale, infatti, il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile con l' art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l'art. 14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.).

5.5

Si rileva inoltre, sempre abbondanzialmente, che quanto ai rapporti fra l' amministrato e l'amministrazione federale, dall'art. 116 cpv. 2 CF discende che gli amministrati possono rivolgersi ai servizi amministrativi della Confederazione in una delle tre lingue ufficiali ed hanno il diritto di ricevere una risposta nella stessa lingua. La regola del trilinguismo si applica a tutti i servizi dell' amministrazione e vale altresì per gli organismi di diritto pubblico o privato che agiscono in nome proprio ma per conto della Confederazione, nell' adempimento di un compito di quest' ultima (p. es. per la Cassa nazionale svizzera di assicurazione per il caso di infortunio). Le amministrazioni cantonali sottostanno invece al principio della territorialità delle lingue (DTF 108 V 208).

Peraltro, la regola del trilinguismo si applica in verità solo nei rapporti con l' amministrazione centrale, mentre è notevolmente temperato dal principio di territorialità nei rapporti con l' amministrazione decentrata (Malinverni, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 9 ad art. 116).

Ne consegue che la decisione dell'autorità di tassazione non è censurabile neppure nella misura in cui si è pronunciata quale autorità di tassazione in materia di imposta federale diretta.

5.6

Si sottolinea, infine, che la decisione dell' Ufficio di tassazione sarebbe senz'altro censurabile, se l'autorità stessa si fosse limitata a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza invece segnalare prima tale vizio alla reclamante ed attribuendole contestualmente un termine per la traduzione; in tal caso, infatti, la decisione sarebbe stata viziata da eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in *Rep.* 1991 p. 234).

L' Ufficio di tassazione ha invece inviato alla contribuente, in data 12 aprile 1999, una lettera nella quale la avvertiva del difetto del suo reclamo e le attribuiva un termine fino al 25 aprile 1999 per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata traduzione.

5.7.

Di nessun rilievo è infine la circostanza, asserita dal rappresentante della ricorrente, che fino all'agosto del 1999 ella aveva presso di lui solo un recapito e che solo dopo tale data egli ha un diritto di rappresentanza.

Ciò non toglie che le diverse tassazioni sono state notificate all'indirizzo indicato dalla contribuente e che la stessa non ha reagito in tempo utile. Ma soprattutto tale circostanza non cambia alcunché in relazione all'inosservanza del temine impartito dall'UT per tradurre il reclamo, poiché lo stesso è stato inviato al __________. __________ __________ personalmente, che con lo scritto del 20 marzo 1999 si era manifestato quale patrocinatore.

6. 6.1.

In simili condizioni non mette conto non solo esaminare le censure di merito sollevate dal rappresentante della ricorrente, ma neppure gli ulteriori ostacoli formali alla tempestività del reclamo del 20 marzo 1999, che appare manifestamente tardivo non solo per quanto attiene alla tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98, notificata il 14 dicembre 1998, e alla tassazione intermedia notificata lo stesso giorno, ma anche per quanto attiene alle successive tassazioni intermedie del 18 gennaio 1999, risp. 10 febbraio 1999.

Né mette conto approfondire l'eventuale restituzione del termine con riferimento alle suddette notifiche.

6.2.

Deve comunque essere fatto presente al rappresentante della ricorrente che in ogni caso, contestando una tassazione intermedia, può mettere in discussione unicamente gli elementi di reddito e di sostanza toccati dal motivo che sta alla base della tassazione intermedia, ma non gli elementi di reddito e di sostanza stabiliti dalla tassazione ordinaria e non toccati dall'intermedia. Sicché, nella misura in cui il rappresentante della ricorrente contestasse nel merito elementi della tassazione ordinaria del 14 dicembre 1998 non toccati nell'intermedia, sarebbe indiscutibilmente tardivo indipendentemente dalla traduzione o meno del reclamo.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: