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80.1999.167 • CATI TI 80.1999.167 Generato dall'IA

Tax Appeal Timeliness Based on Unclaimed Registered Mail Notification

Numero d'incarto 80.1999.167
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer filed an appeal on August 27, 1999, against a tax authority's decision on a prior objection, which had been served by registered mail on July 16, 1999, but was ultimately returned as "unclaimed" by the postal service on July 27, 1999, after the seven-day retention period expired. The court reasoned that under existing jurisprudence regarding registered mail notification, the presumed date of notification for the purpose of calculating the statutory thirty-day appeal period was the last day of the retention period, established as July 23, 1999 (seven days after the attempted delivery), meaning the appeal deadline expired on August 26, 1999, leading the court to declare the August 27 filing untimely and therefore inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 227 cpv. 1 LT, Art. 140 cpv. 1 LIFD, Art. 192 LT, Art. 133 LIFD, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT; Tax Appeal Timeliness Based on Unclaimed Registered Mail Notification: The court reasoned that under existing jurisprudence regarding registered mail notification, the presumed date of notification for the purpose of calculating the statutory thirty-day appeal period was the last day of the retention period, established as July 23, 1999 (seven days after the attempted delivery), meaning the appeal deadline expired on August 26, 1999, leading the court to declare the August 27 filing untimely and therefore inadmissible.

Parole chiave

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dichiarazione fiscale tardiva tempestività dell'inoltro notifica per raccomandata termine legale notificazione della decisione autorità fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT

Cited in relation to the costs imposed on the appellant in point 2.

art. 144 LIFD

Cited in relation to the costs imposed on the appellant in point 2.

art. 230 cpv. 3 LT

Cited in point 4 to establish the finality of the judgment concerning IC matters.

art. 146 LIFD

Cited in point 4 to establish the possibility of appeal to the Federal Tribunal concerning IFD matters.

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Testo completo

Incarto n. 80.1999.00167 · Lugano 29 novembre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 27 agosto 1999

in materia di: IC/IFD 95/96

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, con scritto del 27 agosto 1999, __________ __________ ha interposto ricorso contro la decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione di __________ -__________, intimatagli il 19 luglio 1999;

- che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

- che, infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono essere retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- che, per l'art. 227 cpv. 1 LT e l'art. 140 cpv. 1 LIFD, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’ autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;

- che il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT e art. 133 LIFD);

- che, nella fattispecie, al contribuente la decisione su reclamo è stata intimata per raccomandata, in data 16 luglio 1999;

- che, quando un atto dell’autorità amministrativa o giudiziaria fiscale è notificato tramite la posta la regolarità dell’intimazione era giudicata, fino al 31 dicembre 1997, in base all’Ordinanza d’esecuzione (I) del 1° settembre 1967 della LSP, che all’art. 169 stabiliva che, se al momento della distribuzione di un invio raccomandato, non è reperibile una persona legittimata alla consegna, il fattorino lascia un invito di ritiro con l’indicazione del termine di giacenza che è di sette giorni: se il destinatario non lo ritira, l’ufficio postale ritorna la raccomandata al mittente con la menzione “non ritirato”;

- che, in siffatte circostanze, per giurisprudenza federale, si considerava che l’intimazione dell’atto avvenisse l’ultimo giorno della giacenza presso la posta (DTF 115 Ia 15, ASA 61 p. 739, StE 1998 B 93.6 n. 16; cfr. anche Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, p. 70);

- che la stessa giurisprudenza deve ritenersi applicabile anche dopo l’abrogazione della citata ordinanza (p. es. sentenza inedita della II Corte civile del Tribunale federale del 24 agosto 1998, n. __________.__________/__________), per il fatto che le condizioni generali “servizi postali”, che disciplinano i rapporti della Posta con i clienti, prevedono, al punto 4.5 lett. b, che il detentore di un invito di ritiro è autorizzato a ritirare l’invio menzionatovi durante un periodo di sette giorni e che gli invii sono considerati non recapitabili se il destinatario non li ritira entro le scadenze previste;

- che al ricorrente la tassazione IC/IFD 1995/96 è stata intimata con raccomandata del

16 luglio 1999, che egli non ha ritirato ed è pertanto stata ritornata al mittente;

- che, dalla ricerca commissionata dall'Ufficio di tassazione a La Posta è risultato che l'invio in questione è stato rimandato al mittente il 27 luglio 1999, in quanto non ritirato;

- che, per le ragioni descritte, la tassazione deve pertanto ritenersi notificata dopo la scadenza dei sette giorni di giacenza e comunque al più tardi il 27 luglio 1999, tanto più che l’Ufficio di tassazione ha comunque proceduto ad un nuovo invio al contribuente per lettera semplice;

- che pertanto il termine di ricorso è scaduto al più tardi il 26 agosto 1999;

- che il ricorso del 27 agosto deve allora considerarsi tardivo e conseguentemente irricevibile.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 280.–

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: