Legislator Giurisprudenza & Legislazione
80.1999.163 • CATI TI 80.1999.163 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Dismissed for Repeated Tax Return Failure

Numero d'incarto 80.1999.163
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed an appeal against a disciplinary fine of 1,200 francs imposed for the repeated failure to file a tax return despite prior warnings and a formal notice, rejecting the taxpayer's excuse based on unfamiliarity with administrative matters and language barriers, especially given previous penalties for similar non-compliance and the option to hire a representative; the court reasoned that the penalty was legally justified due to the objective requirement of a formal notice and subjective fault (negligence), and the fine's amount was correctly calculated according to cantonal directives for third-time recidivism based on the taxpayer's last established taxpaying capacity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayer Appeal Dismissed for Repeated Tax Return Failure: Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

Parole chiave

Generato dall'IA
multa al contribuente dichiarazione fiscale inadempimento reiterato rimborso dell'IVA conformità amministrativa autorità giudiziaria fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 231 LT
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
Art. 230 cpv. 3 LT
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
art. 231 LT 1994
Cited as the legal basis governing the allocation of procedural costs.
art. 230 cpv. 3 LT 1994
Cited to declare the decision as final.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998

Cited to establish the jurisdictional basis for the single judge deciding the case.

art. 231 LT 1994

Cited as the legal basis governing the allocation of procedural costs.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited to declare the decision as final.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 80.99.00163 · Lugano 31 agosto 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 11 agosto 1999

in materia di: multa disciplinare

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. L’Ufficio di tassazione di __________ infliggeva il 17 giugno 1999 a __________ __________ una multa disciplinare di fr. 1'200.--, perché il contribuente, nonostante un primo richiamo e una diffida inviatagli per lettera raccomandata, non aveva consegnato la dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-00.

L'invio raccomandato non veniva ritirato e veniva quindi retrocesso all' Ufficio di tassazione con la menzione "non ritirato" il 25 giugno successivo. La decisione di multa disciplinare gli veniva quindi nuovamente inviata per lettera semplice il

5 luglio 1999.

Già nei precedenti periodi fiscali il contribuente era stato fatto oggetto di procedure disciplinari per inosservanza degli obblighi procedurali e gli erano state inflitte multe disciplinari: fr. 900.- il 19 giugno 1997 (IC/IFD 1997-98); fr. 300.- il 22 giugno 1995 (IC/IFD 1995-96), fr. 150.- il 16 giugno 1993 (IC/IFD 1993-94).

2. Il 22 luglio 1999 __________ __________ si rivolgeva all’UT di __________, scusandosi per le inadempienze e sottolineando le difficoltà incontrate nel presentare la dichiarazione d'imposta per poca dimestichezza con la materia e scarsa conoscenza della lingua.

Il reclamo veniva respinto con decisione del 30 luglio 1999.

3. Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente chiede di annullare o quanto meno di ridurre la multa disciplinare, ribadendo quanto già esposto nel reclamo e lamentando inoltre di essere stato imposto negli anni trascorsi su redditi mai conseguiti.

4. Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

5. 5.1.

Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la LT e la LIFD oppure una disposizione presa in applicazione di queste ultime, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati, non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni, viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura di inventario, è punito con la multa di fr. 1'000.– al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di fr. 10'000.– al massimo (artt. 257 LT 1994 e 174 LIFD).

Perché l'autorità fiscale possa infliggere una multa, devono quindi essere realizzate due distinte condizioni:

• l'una soggettiva, che consiste nella colpa del contribuente, vale a dire in una sua azione o omissione intenzionale o per semplice negligenza:

• e l'altra oggettiva, vale a dire la diffida che l'autorità fiscale deve rivolgere al contribuente invitandolo a collaborare (cfr. Pedroli, Le norme penali della nuova legge svizzera sull'imposta federale diretta, in Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia, n. 2/3 - 1995, p. 766; Pedroli, Le norme penali delle nuove leggi sulle imposte dirette, in RDAT II-1996 p. 483; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo, 1995, p. 472).

5.2.

Il Tribunale federale ha recentemente precisato che la multa per violazione di obblighi di procedura da parte del contribuente non rappresenta un mero mezzo coercitivo dell'amministrazione ma presenta anche carattere penale, sicché il contribuente può essere punito anche se compie l'atto ordinato dall'autorità solo dopo la scadenza del termine impartitogli (RF 51/1996 p. 481 = StE 1997 B

101.1 n. 9).

5.3.

Nella commisurazione della sanzione, l'autorità di tassazione fa riferimento alle direttive della Divisione delle contribuzioni (cfr. Circolare n. 12 del 16 maggio 1997 della Divisione delle contribuzioni, in particolare tariffario allegato), secondo cui la multa per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale deve essere calcolata secondo un'apposita tariffa che tenga conto della capacità contributiva. Pertanto, la sanzione deve essere commisurata, secondo le indicazioni della circolare in esame, considerando quale capacità contributiva l’ammontare delle imposte cantonali determinate con l’ultima tassazione delle imposte cantonali passata in giudicato (cfr. CDT n. __________.__________.__________ dell' 8 ottobre 1997 in re G. D.).

La circolare dell’autorità fiscale cantonale parte sostanzialmente dalla presunzione secondo cui la capacità contributiva di precedenti bienni di tassazione non si scosti in misura apprezzabile da quella del biennio successivo. Se essa viene a cadere, poiché la capacità contributiva del soggetto fiscale è radicalmente mutata, ad es. a seguito di un dissesto finanziario, si terrà conto dei riflessi che la nuova situazione può gettare sul versante soggettivo della negligenza (CDT n. 259 del 4 ottobre 1991 in re R.L.; CDT n. 78/94 del 25 maggio 1994 in re R.S.).

6. 6.1.

Va subito ricordato che nel presente caso il ricorrente si trova alla terza recidiva consecutiva.

I suoi argomenti, legati a scarsa dimestichezza amministrativa e linguistica, non possono essere tutelati in questa sede. Non tanto perché con il trascorrere degli anni in Svizzera, la dimestichezza nel disbrigo degli affari amministrativi e la competenza linguistica del contribuente dovrebbero essere migliorate, ma anche e soprattutto perché nulla gli avrebbe impedito di affidare il mandato di rappresentarlo verso il fisco cantonale ad una persona qualificata, ad esempio a un fiduciario. Anzi, tutto quanto accadutogli gli avrebbe consigliato di farlo.

La sanzione disciplinare è quindi del tutto giustificata.

6.2.

Venendo alla commisurazione della sanzione occorre rilevare che, al momento in cui l’UT ha inflitto al contribuente la multa disciplinare di fr. 1'200.-- per il mancato inoltro della dichiarazione fiscale IC/IFD 1999-2000, l’ultima tassazione cresciuta in giudicato, per quanto emessa d'ufficio e quindi fondata sull'apprezzamento evidenziava un reddito imponibile di fr. 130'000.-.

L'importo della multa corrisponde a quello della multa base di fr. 300.- moltiplicato per quattro, come prevede la Circolare n. 12 del 16 maggio 1997 della Divisione cantonale delle contribuzioni in caso di recidiva (prima recidiva due volte, seconda recidiva tre volte, terza recidiva quattro volte).

Dall'incarto non emergono per altro elementi di natura personale o famigliare tali da indurre a una diversa valutazione ovvero a una deroga rispetto al trattamento riservato a tutti gli altri casi simili al suo.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 250.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 330.–

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: