Legislator Giurisprudenza & Legislazione
80.1999.16 • CATI TI 80.1999.16 Generato dall'IA

Association Inheritance Tax Exemption Appeal Withdrawal Following Favorable Tribunal Ruling

Numero d'incarto 80.1999.16
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

An association appealing a denial of inheritance tax exemption for a bequest received, based on the argument that it was a private legal entity pursuing religious goals excluded from exemption, ultimately sought the withdrawal of its appeal after the cantonal tax authority reversed its decision in favor of exemption following a Federal Tribunal ruling that held that excluding private religious entities while exempting similar non-profit entities like sports clubs violated the principle of equal treatment under the federal constitution; consequently, the court struck the appeal from the roll for judicial economy, ordered the state to pay the appellant twelve hundred francs in costs for the successful outcome, and assessed no court fees.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 4 Cost, Art. 154 cpv. 1 lett. d LT, Art. 154 cpv. 1 lett. c LT, Art. 231 cpv. 4 LT, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Association Inheritance Tax Exemption Appeal Withdrawal Following Favorable Tribunal Ruling: - che il presente ricorso può quindi essere evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

Parole chiave

Generato dall'IA
franchigie fiscali autorità fiscale imposta sulle successioni e sulle donazioni rinuncia d'eredità associazione spese legali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998

Cited as the basis for the single judge's ability to decide on the case by striking the appeal from the rolls.

art. 231 cpv. 4 LT

Cited in the reasoning to justify granting costs (ripetibili) to the appellant, which is reflected in order 2.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in order 4 to confirm that the judgment is final.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 80.99.00016 · Lugano 21 luglio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 25 gennaio 1999

in materia di: esenzione dal pagamento delle imposte di successione e donazione

presentato da: · __________ __________ __________ __________, __________ __________, rappr. da: avv. __________ -__________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che il 6 febbraio 1998 decedeva il __________ __________ __________, il quale lasciava un legato di fr. 81'116.- alla costituenda __________ dei __________ in __________;

- che il 16 dicembre 1998 l'associazione __________ dei __________ in __________, avvalendosi dell'assistenza __________ __________ -__________, presentava istanza di esenzione dal pagamento dell'imposta di successione;

- che il 23 dicembre 1998 la Divisione cantonale delle contribuzioni respingeva la richiesta, argomentando che la Comunità richiedente sarebbe una persona giuridica di diritto privato che persegue scopi di culto e che pertanto non adempie i requisiti sanciti dall'art. 154 lett. *c* e lett. *d* LT;

- che il 25 gennaio 1999 l'associazione __________ dei __________, sempre assistita __________ __________ -__________, presentava ricorso, riproponendo la richiesta d'esenzione dall'imposta di successione, protestate spese e ripetibili;

- che la Divisione cantonale delle contribuzioni con osservazioni del 3 marzo 1999 proponeva di respingere il gravame;

- che nel frattempo il Tribunale federale, davanti al quale era pendente un ricorso riguardante una fattispecie analoga, con sentenza dell' 8 marzo 1999, stabiliva che è in contrasto con il principio della parità di trattamento e perciò con l' art. 4 Cost. fed. l' interpretazione dell' art. 154 cpv. 1 lett. d LT che ammette che siano scopi ideali, come tali meritevoli di esenzione dall' imposta di successione e donazione, quelli perseguiti da società sportive o per il tempo libero, escludendo per contro che vi rientri un ente privato avente scopo di culto;

- che, sempre secondo il Tribunale federale, la legge cantonale non prevede una simile limitazione, che per altro non può nemmeno essere dedotta dalla circostanza che all' art. 154 cpv. 1 lett. c LT siano menzionate solo le chiese cui lo Stato ha conferito la personalità di diritto pubblico;

- che, preso atto di questa decisione della massima Autorità giudiziaria federale, la Divisione cantonale delle contribuzioni con lettera del 16 giugno 1999 comunicava a questa Camera di aver provveduto ad annullare la decisione del 23 dicembre 1998 e ad accogliere con nuova decisione del 17 giugno 1999 l'istanza di esenzione del 16 dicembre precedente;

- che con lettera del 13 luglio 1999 l'__________ __________ -__________, per conto dell'Associazione ricorrente, non si oppone allo stralcio del ricorso, ritenuto che il giudice abbia nondimeno a pronunciarsi sulle ripetibili;

- che, a rigore, la nuova decisione della Divisione cantonale delle contribuzioni del

17 giugno 1999 configura una proposta di accoglimento del ricorso;

- che, per economia di giudizio, essendo la nuova decisione - per altro conforme alla giurisprudenza del Tribunale federale sopra ricordata - già stata intimata, si può procedere allo stralcio del ricorso, evitando così la notifica di una nuova decisione;

- che tuttavia, visto l'esito della vertenza, alla ricorrente vanno attribuite le ripetibili;

- che secondo l'art. 231 cpv. 4 LT in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, alla parte ricorrente è riconosciuta un'indennità a titoli di ripetibili;

- che le ripetibili vanno fissate tenendo conto del lavoro svolto per la redazione del ricorso e del valore di causa;

- che le stesse possono quindi essere definite in fr. 1'200.-;

- che il presente ricorso può quindi essere evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

Lo Stato verserà alla ricorrente un importo di fr. 1'200.- di ripetibili.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: