Taxpayer Withdrawal of Appeal Against Late Tax Assessment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer, who failed to file a tax declaration despite reminders and was subsequently assessed officiously based on an estimated income, filed a late administrative appeal against the decision upholding the inadmissibility of their initial appeal (which was late because they were awaiting documentation regarding sick pay). The court struck the current appeal from the rolls because the appellant withdrew it during the hearing, after the judge explained the tardiness of both the initial appeal and the current appeal, though the court also informed the appellant about the possibility of applying for a tax remission based on hardship.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 246 cpv. 1 LT, Art. 246 cpv. 2 LT, Art. 144 LIFD, Art. 146 LIFD; Taxpayer Withdrawal of Appeal Against Late Tax Assessment: The court struck the current appeal from the rolls because the appellant withdrew it during the hearing, after the judge explained the tardiness of both the initial appeal and the current appeal, though the court also informed the appellant about the possibility of applying for a tax remission based on hardship.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis procedural rule allowed the Tax Chamber to decide the case with a single Judge, as the appeal did not raise issues of principle or significant importance.
This article was cited for the costs assessment related to the judgment.
This article governs the possibility of filing an administrative law appeal to the Federal Supreme Court against the present judgment.
Testo completo
Incarto n. 80.99.00155 · Lugano 13 settembre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 19 luglio 1999
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da: · __________ __________, __________ __________, ritenuto
in fatto ed in diritto
1. __________ __________ non presentava la dichiarazione fiscale IC/IFD 1997-98 nonostante un richiamo, una diffida per lettera raccomandata, una successiva proroga fino al
30 giugno 1998 e una multa disciplinare.
L'UT di __________ si vedeva pertanto costretto a tassare d'ufficio la contribuente. Le esponeva pertanto in via valutativa un reddito del lavoro di fr. 56'000.- di media annua (cfr. notifica della tassazione del 18 gennaio 1999).
Il 9 marzo 1999 __________ __________ presentava reclamo all' Ufficio di tassazione, affermando di non averlo potuto presentare prima, poiché attendeva dalla Cassa cantonale di compensazione l'estratto degli stipendi percepiti a causa di malattia.
Con decisione del 31 maggio 1999 l' Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo in quanto tardivo.
2. Con il presente, ricorso datato 19 luglio 1999 ma spedito per lettera raccomandata il giorno successivo, __________ __________ contesta la decisione su reclamo, asserendo d'aver interposto reclamo in ritardo causa assenze per lavoro e "non avendo esattamente la cognizione del tempo". Lamenta inoltre che non le sarebbe stata data la possibilità di essere sentita.
3. All'udienza del 6 settembre 1999, la ricorrente, sentite le spiegazioni del giudice in relazione alla tardività sia del reclamo sia dello del 19 luglio 1999 a questa Camera, ha dichiarato di ritirare il ricorso.
4. Il giudice attira nondimeno l'attenzione della ricorrente sulla possibilità di formulare domanda di condono. L'art. 246 cpv. 1 LT consente infatti al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti.
Secondo l'art. 246 cpv. 2 LT, la domanda di condono, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente.
5. Il presente ricorso viene evaso con la procedura prevista dall'art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 144 LIFD
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: