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80.1999.150 • CATI TI 80.1999.150 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Untranslated Filing

Numero d'incarto 80.1999.150
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed a disciplinary fine for failing to file a tax return after being repeatedly notified, submitting the appeal in German despite the official language being Italian; the court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to provide the required translation after being given a specific deadline and warning of inadmissibility, reasoning that adherence to the official language is a fundamental procedural requirement, and further noting that even if the translation had been submitted, the underlying grounds citing personal hardship would likely have failed as the hardship occurred after the filing deadline and no request for an extension had been filed.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT; Taxpayer Appeal Inadmissible Due to Untranslated Filing: - che va del resto ricordato alla ricorrente che il termine per l’inoltro della dichiarazione e, di riflesso, per l’eventuale richiesta di proroga scadeva già a fine marzo, prima cioè degli eventi che le avrebbero impedito di adempiere i suoi obblighi.

Parole chiave

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inoltro della dichiarazione fiscale spese di procedura multa fiscale lingua ufficiale fascicolo personale motivi di rigore Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT

Cited in the preamble to the final orders regarding the costs.

art. 144 LIFD

Cited in the preamble to the final orders regarding the costs.

art. 230 cpv. 3 LT

Cited in order 4 regarding the finality of the judgment for IC.

art. 146 LIFD

Cited in order 4 regarding the possibility of appeal to the Federal Tribunal for IFD.

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Testo completo

Incarto n. 80.99.00150 · Lugano 31 agosto 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 9 luglio 1999

in materia di: multa disciplinare

presentato da: · __________ __________ -__________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, non avendo __________ __________ -__________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1999/2000 entro il termine previsto, l'Ufficio di tassazione di __________ la richiamava, con lettera del 15 aprile 1999, e quindi la diffidava, con lettera raccomandata del

20 maggio 1999, avvertendola che, in caso di inosservanza dei suoi obblighi nel termine di 10 giorni, sarebbe stata multata;

- che, non essendo pervenuta a tale data la dichiarazione fiscale, con decisione del 17 giugno 1999 l'Ufficio di tassazione infliggeva alla contribuente una multa disciplinare di fr. 75.–;

- che un reclamo della contribuente veniva respinto dall’autorità fiscale con decisione del 23 giugno 1999, nella quale si rilevava in particolare come la reclamante non avesse mai chiesto una proroga del termine per l’inoltro della dichiarazione;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ -__________ contesta, in lingua tedesca, la multa inflittale, invocando motivi personali che le avrebbero impedito di collaborare con l’autorità fiscale;

- che, con lettera raccomandata del 12 luglio 1999, la Camera di diritto tributario ha attribuito alla ricorrente un termine di 15 giorni per tradurre il ricorso, avvertendola che l’inosservanza del termine avrebbe comportato l’irricevibilità del gravame;

- che nessuna traduzione è pervenuta nel termine utile né in seguito;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine: essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata;

- che, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre in caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

- che, per non incorrere in un eccesso di formalismo, la Camera di diritto tributario non può limitarsi peraltro a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza segnalare prima tale vizio alla ricorrente, attribuendole contestualmente un termine per la traduzione (DTF

106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);

- che, come detto, la Camera ha pertanto inviato alla contribuente, in data 12 luglio 1999, una lettera nella quale la avvertiva del difetto del suo reclamo e le attribuiva un termine di 15 giorni per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata traduzione;

- che il mancato invio della traduzione richiesta comporta l’irricevibilità del ricorso;

- che, comunque, se anche la traduzione fosse pervenuta, il ricorso avrebbe dovuto essere pure respinto nel merito, non potendosi certo ritenere che il lutto e la malattia che avrebbero colpito la ricorrente nei mesi di aprile e maggio non potessero consentirle di inoltrare neppure la richiesta di proroga, impiegando il formulario appositamente allegato al modulo per la dichiarazione;

- che va del resto ricordato alla ricorrente che il termine per l’inoltro della dichiarazione e, di riflesso, per l’eventuale richiesta di proroga scadeva già a fine marzo, prima cioè degli eventi che le avrebbero impedito di adempiere i suoi obblighi.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: