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80.1999.141 • CATI TI 80.1999.141 Generato dall'IA

Taxpayers Withdraw Real Estate Income Assessment Appeal

Numero d'incarto 80.1999.141
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Taxpayers appealed an assessment that significantly increased their declared real estate income, arguing that the increase was due to a misunderstanding despite subsequent communications with the tax office, but the initial administrative objection was deemed late and rejected. The appellate court decided the matter after the taxpayers formally withdrew their appeal following a hearing, resulting in the appeal being struck from the roll without costs or fees being levied.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayers Withdraw Real Estate Income Assessment Appeal: The appellate court decided the matter after the taxpayers formally withdrew their appeal following a hearing, resulting in the appeal being struck from the roll without costs or fees being levied.

Parole chiave

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tassazione dell'imposta sul reddito reddito immobiliare imposta reale spese amministrative accordo fiscale preliminare rimborso dell'imposta preventiva Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 144 LIFD

Cited in the preamble to costs/expenses rules applied to the decision.

art. 231 LT 1994

Cited in the preamble to costs/expenses rules applied to the decision.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited to establish the finality of the judgment for Cantonal Tax (IC).

art. 146 LIFD

Cited to indicate the possibility of appeal to the Federal Tribunal for Direct Federal Tax (IFD).

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Testo completo

Incarto n. 80.99.00141 · Lugano 13 settembre 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 28 giugno 1999

in materia di: IC/IFD 97/98

presentato da: · __________ e __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 i coniugi __________ e __________ __________ dichiaravano, oltre al reddito del lavoro del marito, un reddito della sostanza immobiliare di fr. 8'000.- di media annua. Nella tassazione, notificata ai contribuenti il 21 settembre 1998, l' Ufficio di tassazione rettificava l'ammontare del reddito della sostanza elevandolo a fr. 27'530.- di media annua rettificando di conseguenza la deduzione per spese di manutenzione.

L'11 novembre 1998 __________ __________ si rivolgeva all' Ufficio di tassazione lamentando il considerevole aumento del reddito imponibile rispetto al periodo precedente e chiedendo che la tassazione fosse riveduta.

Il 18 novembre 1998 l' Ufficio di tassazione invitava i contribuenti a giustificare il ritardo del loro reclamo. L'11 dicembre successivo i coniugi __________, rilevando che già durante il mese di settembre vi sarebbero stati tra __________ __________ e una funzionaria dell'UT, la signora __________, dei colloqui che non avrebbero consentito per incomprensione o malinteso di chiarire la reale situazione.

Con decisione del 21 giugno 1999 l'UT respingeva il reclamo, dichiarandolo tardivo.

2. Con tempestivo ricorso del 28 giugno 1999 i coniugi __________, pur dando atto di non poter contestare oggettivamente la tardività del loro reclamo, protestano la loro buona fede e chiedono di ridurre il reddito della sostanza a fr. 8'000.- di media annua. Argomentano che tale è l'importo loro versato dagli inquilini, i genitori della signora __________, per l'affitto dell'abitazione di __________. Rilevano inoltre che la signora __________ potrà confermare la tempestività della loro dichiarazione.

Sempre in data 29 giugno 1999 i coniugi __________ presentavano all' Ufficio di tassazione una domanda di revisione.

3. Con scritto del 3 settembre 1999, dopo l'udienza tenutasi lo stesso giorno, i ricorrenti hanno dichiarato di ritirare il ricorso.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: