Pension Foundation v. Tax Office: Withholding Tax on Early Withdrawal Benefit
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA pension foundation contested the withholding tax assessment on an early withdrawal benefit paid to an employee, arguing for a more favorable tax rate based on a pre-1987 provision, while the tax office asserted the current contract began in 1989 and involved a premium from an unrecognized pension institution. The court partially accepted the appeal based on an agreement reached at the hearing, reforming the prior decision to tax a portion of the lump-sum benefit at the standard rate and the remainder at the attenuated rate, acknowledging both the history of the underlying contract and the source of the disputed funding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT; Pension Foundation v. Tax Office: Withholding Tax on Early Withdrawal Benefit: The court partially accepted the appeal based on an agreement reached at the hearing, reforming the prior decision to tax a portion of the lump-sum benefit at the standard rate and the remainder at the attenuated rate, acknowledging both the history of the underlying contract and the source of the disputed funding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the introductory section ('visti per le spese') concerning costs related to the appeal.
Cited in the introductory section ('visti per le spese') concerning costs related to the appeal.
Cited in the dispositive to confirm that the judgment on cantonal income tax (IC) is final.
Cited in the dispositive to indicate the admissibility of an appeal to the Federal Tribunal concerning federal withholding tax (IFD).
Testo completo
Incarto n. 80.99.00014 · Lugano 17 maggio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 21 gennaio 1999
in materia di: imposte alla fonte
presentato da: · Fondazione di previdenza per il personale della __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. La fondazione di previdenza per il personale della __________ __________ di __________ ha versato al dipendente __________ __________, all’inizio del 1998 una prestazione di libera uscita di fr. 1’185’404, con riferimento all’uscita dell’assicurato dalla fondazione di previdenza in data 31 dicembre 1997.
Su richiesta della suddetta fondazione, in data 5 ottobre 1998, l’Ufficio imposte alla fonte comunicava che dalla prestazione di uscita a favore del signor __________, domiciliato all’estero, avrebbe dovuto essere trattenuta una imposta alla fonte di fr. 189’039.60.
2. La debitrice d’imposta impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 27 ottobre 1998, contestando il calcolo dell’imposta e postulando l’applicazione dell’aliquota più favorevole prevista per le prestazioni fondate su un rapporto previdenziale già esistente al 31 dicembre 1986. L’importo avrebbe pertanto dovuto essere ridotto a fr. 100’059.20.
L’autorità di tassazione respingeva il gravame con decisione del 23 dicembre 1998, argomentando che:
- il contratto di assicurazione in oggetto era iniziato il 1° gennaio 1989;
- l’avere di vecchiaia già maturato sul contratto di assicurazione già esistente non era stato trasferito al nuovo contratto;
- il premio unico di fr. 675’564, versato sul nuovo contratto di previdenza, proveniva da un’istituzione di previdenza non riconosciuta.
3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la Fondazione di previdenza per il personale della __________ __________ ripropone la richiesta che la prestazione a favore del signor __________ sia tassata con l’aliquota più favorevole. Contesta l’affermazione su cui si fonda la decisione impugnata ed osserva di avere stipulato un contratto di assicurazione collettiva con la __________ assicurazioni sin dal 1972 e di averlo semplicemente ristrutturato nel 1989, scindendolo in due contratti distinti. Una delle due polizze è stata finanziata, a tale momento, pure con il versamento di un premio unico di fr. 675’564, proveniente da un’istituzione di previdenza non riconosciuta.
Nelle sue osservazioni del
12 febbraio 1999, l’Ufficio imposte alla fonte propone la reiezione del ricorso, negando che il rapporto di previdenza in base al quale è stata versata la prestazione in capitale fosse già esistente al 31 dicembre 1986.
4. All’udienza del 28 aprile 1999, tenuto conto della genesi del contratto che ha dato luogo al versamento del capitale e della provenienza dei finanziamenti da una fondazione non riconosciuta fiscalmente, le parti hanno convenuto di imporre la prestazione di libera uscita in ragione di fr. 920’000 con l’aliquota normale e per il resto con l’aliquota attenuata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 23 dicembre 1998 è riformata nel senso che la prestazione di libera uscita è imposta in ragione di fr. 920’000 con l’aliquota normale e per il resto con l’aliquota attenuata.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: