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80.1999.123 • CATI TI 80.1999.123 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Dismissed Due to Withdrawal

Numero d'incarto 80.1999.123
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer filed an appeal against a fine imposed by the taxation office for failing to submit a tax declaration after receiving prior warnings, noting the fine followed a prior disciplinary action for similar non-compliance, and arguing for equal treatment compared to Swiss companies owning non-income-producing land. However, the court dismissed the appeal because the appellant withdrew the recourse during the hearing, leading to the case being struck from the rolls without collecting judicial fees or costs.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayer Appeal Dismissed Due to Withdrawal: However, the court dismissed the appeal because the appellant withdrew the recourse during the hearing, leading to the case being struck from the rolls without collecting judicial fees or costs.

Parole chiave

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multa al contribuente desistenza dall'azione dichiarazione fiscale tardiva importo esente da imposta lite in materia di contribuzioni pubbliche esenzione dal pagamento dei bolli Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998

Cited as the procedural basis for disposing of the case after the appellant withdrew the appeal.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited to specify that the decision is final for the IC (imposta di}$; contribuabili).

art. 146 LIFD

Cited to specify the admissibility and deadline for appeal to the Federal Tribunal for the IFD (imposta di}$; persone fisiche).

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Testo completo

Incarto n. 80.99.00123 · Lugano 5 luglio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 7 giugno 1999

in materia di: multa disciplinare

presentato da: · __________ __________, __________ - __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. 1.1.

Il 1° aprile 1999 l’ Ufficio di tassazione delle persone giuridiche in Bellinzona infliggeva alla __________ __________ una multa disciplinare di fr. 600.- per non aver presentato la dichiarazione d’imposta IC e IFD 1996 nonostante un richiamo e una diffida per lettera raccomandata.

Il reclamo presentato dalla contribuente il 3 maggio 1999 veniva respinto con decisione del 5 maggio 1999.

1.2.

Già nel precedente periodo un'analoga procedura disciplinare si era conclusa con

sentenza del 17 settembre 1998, in cui questa Camera aveva ritenuto del tutto pacifica una violazione delle disposizioni procedurali da parte della ricorrente, che non aveva ottemperato all’obbligo di collaborare. Aveva inoltre tutelato la commisurazione della multa da parte dell'autorità fiscale in considerazione dell'ostinazione con cui da almeno tre anni la ricorrente incorre in violazioni procedurali. Aveva infine respinto siccome ininfluenti gli argomenti sviluppati dal patrocinatore della ricorrente in occasione dell’udienza.

2. 2.1.

Con il presente, tempestivo ricorso la __________ __________, assistita __________. __________ __________, chiede la riduzione della multa disciplinare invocando la parità di trattamento con le società svizzere.

Rimprovera all'autorità fiscale e, in particolare, a questa Camera di non aver risposto alla censura di disparità di trattamento riservatale rispetto alle società svizzere che si limitano a essere proprietarie di un terreno improduttivo di reddito.

2.2.

L’UTPG propone per contro di respingere il ricorso, confermando che si tratta di contribuente plurirecidiva e rinunciando a priori a un’audizione.

3. In occasione dell'udienza del 1° luglio 1999 il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso.

La presente causa viene pertanto liquidata conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il

14 maggio 1998.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.

146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: