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80.1999.113 • CATI TI 80.1999.113 Generato dall'IA

Taxpayers v. Tax Authority: Real Estate Gains Tax Assessment Appeal Withdrawal

Numero d'incarto 80.1999.113
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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Taxpayers appealed the assessment of real estate gains tax following the 1996 sale of property, specifically contesting the tax authority's exclusion of mortgage interest payments from investment costs, arguing that since these amounts were not deducted in prior ordinary tax assessments, they should be deductible here. Following a hearing where the tax authority clarified that some of the interest payments had already been deducted in earlier tax years (1993/94) and that the remaining amount related to construction costs already partially accounted for, all involved parties formally withdrew their appeal, leading the court to strike the appeal from the rolls without imposing judicial fees or costs.

Regesto Legislator

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Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayers v. Tax Authority: Real Estate Gains Tax Assessment Appeal Withdrawal: Following a hearing where the tax authority clarified that some of the interest payments had already been deducted in earlier tax years (1993/94) and that the remaining amount related to construction costs already partially accounted for, all involved parties formally withdrew their appeal, leading the court to strike the appeal from the rolls without imposing judicial fees or costs.

Parole chiave

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tassazioni fiscali autorità fiscale imposta immobiliare beni immobili imposta reale trasferimento dell'imposta Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 231 LT
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
Art. 230 cpv. 3 LT
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
art. 231 LT 1994
This article was referenced when considering the imposition of costs (forfeiture of costs).
art. 230 cpv. 3 LT 1994
This article was cited in the final order to declare the judgment definitive.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998

This provision was cited as the basis for the single judge to decide the case, as the appeal was withdrawn.

art. 231 LT 1994

This article was referenced when considering the imposition of costs (forfeiture of costs).

art. 230 cpv. 3 LT 1994

This article was cited in the final order to declare the judgment definitive.

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Testo completo

Incarto n. 80.99.00113 · Lugano 21 luglio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 21 maggio 1999

in materia di: imposta sugli utili immobiliari

presentato da: · 1. __________ __________, __________ __________, rappr. da__________ __________, __________ __________,

2. __________ __________, __________. __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. Con atto pubblico iscritto a registro fondiario in data 11 ottobre 1996, i signori __________ __________ e __________ __________ alienavano a __________ __________ la part. n. __________ e la PPP n. __________ del Comune di __________ __________ __________, al prezzo di fr. 610’572.20.

Notificandogli la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, l'Ufficio di tassazione di Locarno commisurava l’utile imponibile in fr. 570’572, avendo ammesso in deduzione solo il valore di acquisto di fr. 40’000.

In seguito a reclamo dei contribuenti, l’autorità fiscale riduceva l’utile a fr. 36’391 e l’imposta a fr. 7’278.20. In particolare, erano ammesse spese di investimento per complessivi fr. 218’564.80, cioè per un ammontare di fr. 89’930.25 inferiore rispetto a quanto fatto valere dai reclamanti. Erano infatti stati esclusi gli interessi passivi pagati dai venditori negli anni 1991, 1992, 1993.

2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i signori __________ e __________ contestano il mancato riconoscimento degli interessi passivi quali costi di investimento. A loro avviso, indipendentemente dalla loro natura di interessi sul capitale o di interessi sul credito di costruzione, dovrebbero essere dedotti per il fatto stesso di non essere stati considerati nell’ambito della tassazione ordinaria. Quanto al periodo fiscale 1995/96, ammettono che la tassazione d’ufficio intrapresa dall’autorità fiscale non comprende interessi passivi; in relazione al periodo precedente, la tassazione ordinaria non sarebbe per contro ancora stata emessa.

3.In occasione dell'udienza del 23 giugno 1999 l'Ufficio di tassazione precisava che gli interessi passivi 1991/92 erano stati interamente dedotti nelle tassazioni 1993/94 degli alienanti.

L’Ufficio di tassazione soggiungeva inoltre che una parte degli interessi, che doveva essere considerata relativa non all’acquisto ma alla costruzione ed era quindi già stata ammessa in deduzione nella decisione su reclamo, in base ad un calcolo approssimativo.

Sentite le spiegazioni dell' Ufficio di tassazione l'avv. __________ dichiarava, per quanto lo concerneva personalmente, di ritirare seduta stante il ricorso, riservandosi un termine per comunicare l'eventuale ritiro del ricorso anche da parte di __________ __________.

Con lettera del 12 luglio 1999 l'avv. __________ comunicava a questa Camera che anche __________ __________ recedeva dal ricorso.

4. Il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico le cause che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza;

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: