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80.1999.107 • CATI TI 80.1999.107 Generato dall'IA

Tax Assessment Appeal and Remand for Final Settlement Decision

Numero d'incarto 80.1999.107
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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The appellant contested the ordinary income and wealth tax assessment for 1997-98, primarily arguing for a new final settlement taxation effective from 1996, as they believed they had ceased activity again after a previous final settlement taxation in 1988. The court found the appeal against the ordinary tax assessment itself to be manifestly unfounded as it was based on the appellant's own declaration, which had already been adjusted favorably for minor professional expenses; however, the court ruled that the lower tax authority had failed to issue a formal, appealable decision regarding the request for the new final settlement taxation, and therefore, remanded the case for the authority to issue a formal decision on the request, which would require determining if a genuine resumption of activity occurred after the 1988 cessation to justify a new final settlement.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 230 cpv. 3 LT 1994, art. 231 LT 1994; Tax Assessment Appeal and Remand for Final Settlement Decision: The court found the appeal against the ordinary tax assessment itself to be manifestly unfounded as it was based on the appellant's own declaration, which had already been adjusted favorably for minor professional expenses; however, the court ruled that the lower tax authority had failed to issue a formal, appealable decision regarding the request for the new final settlement taxation, and therefore, remanded the case for the authority to issue a formal decision on the request, which would require determining if a genuine resumption of activity occurred after the 1988 cessation to justify a new final settlement.

Parole chiave

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tassazione dell'imposta sul reddito autorità fiscale imposta sulla sostanza procedura giudiziaria tributaria ripresa dell'imposta sul valore aggiunto impugnabilità della decisione di rinvio Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited to confirm that the judgment is final for IC matters.

art. 146 LIFD

Cited as the basis for appeal availability regarding IFD matters.

art. 144 LIFD

Cited in relation to the costs considered for the judgment.

art. 231 LT 1994

Cited in relation to the costs considered for the judgment.

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Testo completo

Incarto n. 80.99.00107 · Lugano 21 luglio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 10 maggio 1999

in materia di: IC/IFD 97/98

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. L’Ufficio di tassazione di Lugano-Città notificava l’11 maggio 1998 a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997-98, in cui venivano ripresi senza variazioni di sorta i fattori di reddito e di sostanza dichiarati.

Con tempestivo reclamo del

22 giugno 1998 la contribuente chiedeva all’UT di riesaminare la tassazione, poiché a suo avviso l’imposta dovuta sarebbe inferiore a quella stabilita nella notifica di tassazione. In sede di audizione l’UT concedeva alla contribuente la deduzione forfetaria per altre spese professionali. Con decisone su reclamo del 10 maggio 1999 l’UT riduceva pertanto il reddito imponibile della contribuente di mille franchi, con conseguente diminuzione dell’imposta sul reddito di fr. 108.50.

2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta la tassazione IC/IFD 1997-98, poiché sarebbe in attesa della tassazione intermedia IC/IFD 1996.

Con osservazioni del 2 giugno 1999 l’UT propone invece di respingere il ricorso. Precisa che alla contribuente è già stata concessa una tassazione intermedia per cessazione dell’attività lucrativa con effetto dal 1° gennaio 1988. Rileva inoltre che, anche concedendole una seconda tassazione intermedia per cessazione dell’attività, la ricorrente non sarebbe esente da imposta.

3. 3.1.

Nella misura in cui il ricorso è rivolto contro la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98, fondata sugli elementi di reddito e di sostanza dichiarati dalla ricorrente medesima, è manifestamente infondato. La ricorrente d’altronde non contesta la dichiarazione d’imposta in quanto tale.

3.2.

La ricorrente chiede piuttosto di essere posta al beneficio di una nuova tassazione intermedia per cessazione dell’attività a decorrere dal 1996, data in cui avrebbe nuovamente cessato l’attività.

Tale questione era d’altronde già stata implicitamente sollevata nel reclamo del 22 giugno 1988, laddove la contribuente affermava di aver parlato con un funzionario delle tasse di __________, secondo il quale avrebbe avuto diritto alla tassazione intermedia per cessazione dell’attività.

L’UT non si è mai pronunciato con decisione formale, impugnabile davanti a questa Camera, sulla questione della tassazione intermedia, anche se parrebbe avere implicitamente respinto la domanda notificando la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98. Ciò risulterebbe confermato anche dalle osservazioni al ricorso del 2 giugno 1999.

3.3.

A mente di questa Camera gli atti vanno retrocessi all’ UT perché si pronunci con decisione formale, impugnabile con reclamo e del caso con ricorso, sulla richiesta di (nuova) tassazione intermedia per cessazione dell’attività.

In tale contesto l’UT avrà modo di esaminare compiutamente la situazione della ricorrente, segnatamente di stabilire se alla cessazione dell’attività, che sta alla base della (prima) tassazione intermedia per cessazione dell’attività dal 1° gennaio 1988, vi sia davvero stata una ripresa dell’attività che avrebbe giustificato una nuova tassazione intermedia per (nuovo) inizio d’attività oppure se l’attività svolta dopo la tassazione intermedia per cessazione dell’attività dal 1° gennaio 1988 abbia avuto soltanto carattere accessorio.

3.4.

È appena il caso di rilevare che, qualora la domanda di tassazione intermedia dovesse essere accolta, la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98 diverrebbe praticamente priva d’oggetto.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in cui è rivolto contro la tassazione ordinaria IC/IFD 1997-98, è respinto.

§ Gli atti del procedimento sono nondimeno retrocessi all’ UT perché si pronunci con decisione formale, suscettibile di essere impugnata, sulla richiesta di tassazione intermedia con effetto dall’inizio del 1996.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: