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80.1998.96 • CATI TI 80.1998.96 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal: Validity of Assessment Following Cessation of Gainful Activity

Numero d'incarto 80.1998.96
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed an official tax assessment for 1997/98, which was imposed after failing to file a return, arguing that the assessed labor income was incorrect because they had ceased gainful activity and begun receiving a pension as of March 31, 1995, which should have triggered an intermediate assessment for cessation of activity for prior tax periods. The court reasoned that the taxpayer's claim of having ceased employment and relying solely on pension income beginning in 1995 was a fundamental change in the basis of taxation, necessitating an intermediate assessment according to tax law provisions concerning the cessation of gainful activity, therefore annulling the challenged decision and remanding the matter for the tax authority to issue a new assessment reflecting the post-retirement income structure.

Regesto Legislator

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Art. 231 cpv. 2 LT, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayer Appeal: Validity of Assessment Following Cessation of Gainful Activity: The court reasoned that the taxpayer's claim of having ceased employment and relying solely on pension income beginning in 1995 was a fundamental change in the basis of taxation, necessitating an intermediate assessment according to tax law provisions concerning the cessation of gainful activity, therefore annulling the challenged decision and remanding the matter for the tax authority to issue a new assessment reflecting the post-retirement income structure.

Parole chiave

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validità della tassazione fiscale cessazione dell'attività lucrativa tassazione delle spese dichiarazione fiscale autorità fiscale imposta sui salari Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 cpv. 2 LT

This article was cited in the reasoning leading to the decision on costs, justifying that costs are borne by the appellant due to their conduct which necessitated the appeal.

art. 144 LIFD

Cited in the section listing the legal basis for the costs ruling, governing costs for the direct federal tax.

art. 231 LT 1994

Cited in the section listing the legal basis for the costs ruling, governing costs for the cantonal tax.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in the final order (point 4) to state that the decision is final for the IC (cantonal tax).

art. 146 LIFD

Cited in the final order (point 4) to specify the conditions for appeal to the Federal Tribunal for the IFD (federal tax).

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00096 · Lugano 2 luglio 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

vicecancelliere: · Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 9 maggio 1998

in materia di: IC/IFD 97/98

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, non avendo __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1997/98, con decisione del 9 ottobre 1997 l'Ufficio di tassazione di Bellinzona le infliggeva una multa disciplinare di fr. 400.–, avvertendola che, in caso di mancato adempimento dell’obbligo di collaborazione entro 10 giorni, si sarebbe proceduto ad una tassazione d’ufficio;

- che la contribuente non dava seguito alla diffida in questione, ragione per cui, con decisione del 19 gennaio 1998, l'Ufficio di tassazione le notificava la tassazione d’ufficio IC/IFD 1997/98, nella quale il reddito del lavoro era commisurato in fr. 130’000.– in media annua e quello della sostanza in fr. 14’000.–, mentre il reddito imponibile ammontava a fr. 127’157.– per l’IC e fr. 128’657.– per l’IFD;

- che, in seguito all’invio, da parte della sorella della contribuente, della documentazione relativa alla comunione ereditaria __________ __________, l’autorità fiscale notificava alla contribuente una decisione su reclamo, nella quale riduceva il reddito della sostanza a fr. 9’500.– ed elevava le relative deduzioni a fr. 13’664.–, lasciando per il resto invariato l’imponibile;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta il reddito del lavoro stabilito per apprezzamento dall’autorità fiscale e argomenta di essere pensionata già dal 31 marzo 1995;

- che di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT 1994), ma, all'inizio dell'assoggettamento, è tuttavia determinato:

*a) per il periodo fiscale in corso:*

• per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. *a* LIFD);

• per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dal-l'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. *a* LT 1994).

*b) per il periodo fiscale successivo*, in base al reddito consegui-to nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. *b* LIFD, 53 cpv. 1 lett. *b* LT);

- che la base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT 1994), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT 1994).

- che la tassazione biennale *praenumerando*, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385), ragione per cui la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: *Höhn/Athanas* [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in *ASA* 64 p. 278);

- che si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:

*a)* divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;

*b)* mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lu-crativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;

*c)* devoluzione per causa di morte

(artt. 45 LIFD, 55 LT 1994);

- che, per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. *e* LT 1994);

- che, nella fattispecie, la ricorrente adduce per la prima volta di avere cessato l’attività lucrativa già il 31 marzo 1995 e di percepire da allora solo una pensione ed una rendita AVS;

- che, di conseguenza, già per il periodo fiscale 1995/96 avrebbe dovuto essere intrapresa una tassazione intermedia per cessazione dell’attività con effetto a partire dal 1° aprile 1995, nella quale si sarebbe dovuto stralciare il reddito del lavoro ed inserire al suo posto i nuovi redditi sostitutivi;

- che, pertanto, anche la tassazione IC/IFD 1997/98 avrebbe dovuto fondarsi sui redditi percepiti dopo il pensionamento;

- che appare giustificato allora annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’autorità di tassazione, perché emetta una decisione di tassazione intermedia;

- che la tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla Camera di diritto tributario sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo (art. 231 cpv. 2 LT);

- che, pertanto, la tassa di giustizia e le spese sono a carico della ricorrente, che ha causato la tassazione d’ufficio, ora annullata, mediante la sua condotta.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del 14 aprile 1998 è annullata.

§ Gli atti sono rinviati all’autorità fiscale, perché emetta una tassazione intermedia per cessazione dell’attività lucrativa ed una nuova tassazione IC/IFD 1997/98.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: