Taxpayer Appeal Regarding Double Household and Professional Expense Deductions
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer, employed as a chambermaid working shifts, appealed an administrative decision that denied the deduction for double household expenses (meals taken away from home) but granted limited deductions for transport and other professional expenses, arguing she incurred extra costs for meals and required work attire. The court partially accepted the appeal regarding the double household expense deduction because the taxpayer failed to provide precise data on meals taken outside the home or subsidized by the employer, but based on the amounts withheld from her salary by the employer for meals in 1995 and 1996, the court granted an average annual deduction for meal expenses of a specified amount, treating it analogously to meals consumed in a company canteen, while otherwise confirming the initial assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 25 cpv. 1 LT-1994, Art. 26 cpv. 1 LIFD, Art. 33 LT-1994, Art. 34 LIFD, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT; Taxpayer Appeal Regarding Double Household and Professional Expense Deductions: The court partially accepted the appeal regarding the double household expense deduction because the taxpayer failed to provide precise data on meals taken outside the home or subsidized by the employer, but based on the amounts withheld from her salary by the employer for meals in 1995 and 1996, the court granted an average annual deduction for meal expenses of a specified amount, treating it analogously to meals consumed in a company canteen, while otherwise confirming the initial assessment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the section governing court costs/fees ('visti per le spese').
Cited in the section governing court costs/fees ('visti per le spese').
Cited to determine that the judgment is final for the IC (Income Tax).
Cited to establish the possibility of an appeal to the Federal Tribunal for the IFD (Wealth Tax).
Testo completo
Incarto n. 80.98.00094 · Lugano 15 giugno 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 7 maggio 1998
in materia di: IC/IFD 97/98
presentato da: · __________ __________, __________ __________, ritenuto
in fatto ed in diritto
1. __________ __________ ha lavorato quale cameriera con un orario a turni presso il __________ __________ di __________ fino alla fine di maggio del 1996 e dal 1° giugno presso il __________ __________. Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 ha chiesto la deduzione dai redditi delle spese di trasporto con il mezzo pubblico in ragione di fr. 2'880.-, la deduzione per doppia economia domestica in ragione di fr. 2'600.- e la deduzione per altre spese professionali, segnatamente per abiti, in ragione di fr. 2'374.-.
L'UT le ha invece concesso la deduzione per spese di trasporto limitatamente a fr. 600.- (costo dell'abbonamento generale) e quella per altre spese professionali per fr. 2'000.- per l'IC e di fr. 1'800.- per l'IFD, mentre le ha integralmente negato la deduzione per doppia economia domestica. Secondo l'UT la contribuente beneficerebbe della possibilità di prendere i pasti sul luogo di lavoro a un prezzo di favore non superiore al costo se prendesse il pasto nella propria economia domestica. Non avrebbe inoltre provato la deduzione per altre spese professionali in misura superiore a quella concessa forfetariamente di fr. 2'000.- (cfr. decisione su reclamo del 14 aprile 1998).
2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede la deduzione per doppia economia domestica. Argomenta di essere costretta a prendere il pasto sul luogo di lavoro, che gli viene addebitato secondo le tariffe dell'AVS. Rileva inoltre di essere tenuta a vestirsi in modo adeguato.
3. Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT-1994 sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.
Gli altri costi e spese non possono essere dedotti (art. 33 LT-1994; art. 34 LIFD).
4. Deduzione per altre spese professionali
4.1
Sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi harde software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art.
7 cpv. 1 DE del 10 dicembre 1996). La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2’000.-- l’anno oppure nella misura delle spese effettive. In quest’ultimo caso dovranno essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 7 cpv. 2 DE del 10 dicembre 1996). La deduzione complessiva è ridotta proporzionalmente se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (art. 7 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996).
Anche per l’IFD sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi harde software EED), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, per lavori pesanti, ecc. (art. 7 cpv. 1 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione è pari al 3% del salario netto, ritenuto un minimo di fr. 1’800.-- l’anno e un massimo di fr. 3’600.-- (cfr. appendice dell’ordinanza del
10 febbraio 1993, modificata il 31 maggio 1996). Tuttavia la riduzione forfetaria va ridotta in modo adeguato se l’attività lucrativa dipendente è esercitata solamente durante una parte dell’anno o a tempo parziale (art. 7 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993).
4.2.
Orbene, nel presente caso l'UT ha concesso la deduzione massima prevista dalla normativa legale per il caso di specie in mancanza di prove che documentino "altre spese professionali" per un importo effettivo superiore a quello forfetario. Non mette pertanto conto chiedersi se le spese per abiti rientrino o meno tra le "altre spese professionali".
5. Deduzione per doppia economia domestica (pasti fuori casa)
5.1.
Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche dell' 8 novembre 1994).
La deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'600.-- l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE del 10 dicembre 1996), rispettivamente in fr. 5'200.- se il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE del 10 dicembre 1996).
Per l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del
10 febbraio 1993). Per il periodo 1997-98 la deduzione massima è di fr. 2’600.- all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993, modificata il 31 maggio 1996).
5.2.
Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 6.- il giorno o fr. 1’300.- l’ anno, rispettivamente fr. 18.- il giorno o fr. 3’ 900 l’ anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (cfr. art. 4 cpv. 3 DE del 10 dicembre 1996; inoltre appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993, modificata il 31 maggio 1996).
5.3.
Dagli atti dell'incarto non emergono indicazioni precise che consentano di affermare quanti siano i pasti consumati fuori casa presso il datore di lavoro e se la ricorrente riceva un contributo o paghi un prezzo di favore. Risulta unicamente che dal salario le sono stati dedotti nel 1995 fr. 1'680.- e nel 1995 fr. 560.-, senza ulteriori indicazioni.
Questa carenza di dati impedisce di stabilire in quale misura la ricorrente possa ambire alla deduzione per doppia economia domestica (pasti fuori casa).
Per economia di giudizio, impregiudicati i prossimi periodi fiscali, questa Camera ritiene di poter accogliere su questo punto il ricorso, concedendo alla ricorrente una deduzione per pasti fuori casa, come se si trattasse di pasti consumati in una mensa aziendale, determinandone l'importo in fr. 1'120.- di media annua pari alla trattenuta operata a questo titolo dal datore di lavoro.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 14 aprile 1998 è riformata nel senso che alla ricorrente è concessa una deduzione per doppia economia domestica di fr. 1'120.- di media annua. Per il resto è confermata.
§§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all'UT perché emetta nuovi conteggi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art.
146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario
del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il Segretario: