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80.1998.73 • CATI TI 80.1998.73 Generato dall'IA

Taxpayer Domicile Dispute and Annulment of Fiscal Fine

Numero d'incarto 80.1998.73
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer was fined for failing to submit a tax return after moving jurisdictions, prompting an appeal where the taxpayer argued they had established fiscal domicile elsewhere since January 1st of the relevant year, despite a one-month registered stay in the original canton. The court determined that whether the taxpayer was subject to the original canton's fiscal sovereignty required resolving the precise domicile status during the disputed period, noting that the evidence was insufficient to definitively establish a lasting intent to reside there, especially given the later tax declaration elsewhere and the short duration of the stay. Due to the ambiguity regarding fiscal domicile, and considering the minor penalty and low declared income in the other canton, the court annulled the disciplinary fine decision and remanded the matter to the tax office for further investigation into the taxpayer's civil domicile during early 1997.

Regesto Legislator

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Art. 2 cpv. 1 LT, Art. 2 cpv. 2 LT, Art. 2 cpv. 3 LT, Art. 3 cpv. 1 lett. c LT, Art. 257 cpv. 1 LT, Art. 174 LIFD; Taxpayer Domicile Dispute and Annulment of Fiscal Fine: The court determined that whether the taxpayer was subject to the original canton's fiscal sovereignty required resolving the precise domicile status during the disputed period, noting that the evidence was insufficient to definitively establish a lasting intent to reside there, especially given the later tax declaration elsewhere and the short duration of the stay. Due to the ambiguity regarding fiscal domicile, and considering the minor penalty and low declared income in the other canton, the court annulled the disciplinary fine decision and remanded the matter to the tax office for further investigation into the taxpayer's civil domicile during early 1997.

Parole chiave

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multa al contribuente dichiarazione fiscale sovranità fiscale domicilio annullamento civile registro dello stato civile Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT 1994

Cited in connection with the costs, although ultimately no court fee or expenses were charged.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited to confirm that the decision is final for the Cantonal Tax (IC).

art. 146 LIFD

Cited to indicate the right to appeal to the Federal Tribunal for Federal Direct Tax (IFD).

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00073 · Lugano 19 maggio 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 16 aprile 1998

in materia di: multa disciplinare

presentato da: · __________ __________ __________, __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. A __________ __________ l’Ufficio di tassazione di Lugano-Città infliggeva, con decisione del 12 marzo 1998, una multa disciplinare di fr. 50.-, poiché, nonostante un richiamo e una diffida per lettera raccomandata, non aveva presentato la dichiarazione fiscale IC/IFD 1997-98.

Il 6 aprile la fiduciaria __________ di Zurigo presentava reclamo all’UT contro la decisione di multa, rilevando in primo luogo che __________ __________ non aveva mai ricevuto la diffida per lettera raccomandata e in secondo luogo che è domiciliata dal 1° gennaio 1997 nel Canton Zurigo, dove ha pure inoltrato la dichiarazione fiscale per il 1997.

Con decisione del 9 aprile 1998 l’UT respingeva il reclamo, rilevando che __________ __________, dopo aver lasciato __________, è stata domiciliata a __________ per un mese, dal 1° al 31 gennaio 1997. Rileva inoltre che la diffida per lettera raccomandata non è stata ritirata.

2. Con il presente, tempestivo ricorso, __________ __________, sempre assistita dalla __________ __________,

chiede l’annullamento della multa, rilevando di essere domiciliata nel Canton __________ dal 1° gennaio 1997. Rileva inoltre

che la diffida non è stata ricevuta, poiché nel febbraio del 1998 era assente dalla Svizzera e che d’altronde non ha mai ricevuto i formulari della tassazione.

3. Le persone fisiche sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza personale quando hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 2 cpv. 1 LT). Una persona ha domicilio fiscale nel Cantone quando vi risiede con l'intenzione di stabilirsi durevolmente o quando il diritto federale ivi le conferisce uno speciale domicilio legale (art. 2 cpv. 2 LT). La dimora fiscale nel Cantone è invece data quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili almeno 30 giorni esercitandovi un'attività lucrativa oppure almeno 90 giorni senza esercitare un'attività lucrativa (art. 2 cpv. 3 LT). Non ha per contro domicilio o dimora fiscali nel Cantone chi, domiciliato fuori Cantone, soggiorna nel Cantone unicamente per frequentare una scuola o per farsi curare in un istituto (art. 2 cpv. 2 LT). Il domicilio, come si evince dalla formulazione del 1° capoverso dell’art. 2, è determinato in base agli articoli 23 e seguenti del Codice civile).

Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscali nel Cantone sono assoggettate all'imposta in virtù della loro appartenenza economica se sono proprietarie di fondi nel Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento personali a questi economicamente assimilabili (art. 3 cpv. 1 lett. c LT)

4. 4.1.

Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest'ultima, in particolare non consegna la dichiarazione d'imposta o gli allegati; non adempie all'obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni; viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d'inventario; è punito con la multa (art. 257 cpv. 1 LT; art. 174 LIFD). La multa è di 1000.- franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, 10.000.- franchi al massimo (art. 257 cpv. 2 LT; art. 174 cpv. 2 LIFD).

4.2.

La violazione di un obbligo procedurale imposto dalla LT può essere commessa solo da colui al quale incombe un simile obbligo. Ciò presuppone che il presunto autore dell’infrazione abbia la qualità di contribuente, sia cioè assoggettato alla sovranità fiscale cantonale in quanto domiciliato secondo l’art. 2 cpv. 1 LT o dimorante secondo l’art. 2 cpv. 2 LT oppure ancora in quanto soggetto limitatamente imponibile secondo l’art. 3 cpv. 1 LT.

4.3.

La violazione di un obbligo procedurale imposto dalla __________ può invece essere commessa solo se l'autorità fiscale cantonale, che avvia la procedura disciplinare, è competente a riscuotere l'imposta federale diretta. Anche in questo caso, la competenza di riscuotere l'imposta federale diretta delle persone fisiche dipende, secondo l'art. 105 cpv. 1 LIFD, dal domicilio o dalla dimora fiscali del contribuente all'inizio del periodo fiscale.

5. Nel caso in esame, prima di esaminare se alla ricorrente sia stata validamente intimata la diffida per lettera raccomandata, se ella possa beneficiare della restituzione del termine in virtù di una conclamata assenza all’estero e, prima ancora, se il richiamo e la raccomandata non dovevano piuttosto essere inviati da tutto principio (anche) alla fiduciaria che rappresenta in questa sede la ricorrente e che già l’aveva rappresentata nel corso di tutta la procedura di tassazione del periodo fiscale 1995/96 in virtù di un rapporto di mandato pacificamente ammesso, occorre chiedersi se essa sia contribuente assoggettata alla sovranità fiscale cantonale per il solo primo mese del 1997.

Vero è che dagli atti dell’incarto risulta che la ricorrente ha trasferito il proprio domicilio il 31 dicembre 1996 da __________ a __________ e altrettanto vero è che il Comune di __________ conferma il trasferimento del domicilio nella propria giurisdizione fino al 31 gennaio 1997. Altrettanto vero è che la ricorrente sostiene di essere (civilmente) domiciliata nel Canton __________ dal 1° gennaio 1997.

Il trasferimento dei documenti da __________ a __________ per un solo mese costituisce un semplice indizio della costituzione di un domicilio civile in quel Comune. Altre circostanze, come la breve durata del deposito dei documenti a __________ e la dichiarazione fiscale presentata nel Canton __________ per l’intero 1997 sono elementi suscettibili di costituire altrettanti indizi di segno opposto e, meglio, nel senso che la ricorrente non ha mai avuto l’intenzione di risiedere durevolmente a __________ con l’intenzione di stabilirsi.

Certo, a questa Camera non sfugge che il precedente domicilio, quello di __________, sussiste almeno fino a quando non ne è stato costituito uno nuovo (art. 24 cpv.

1 CC).

Gli atti dell’incarto non consentono comunque a questa Camera di dirimere la questione relativa all’esistenza di un domicilio a __________ (o eventualmente ancora a __________) durante alcuni giorni, al massimo verosimilmente durante un mese, nel corso del 1997.

Per economia di giudizio, data la ridotta entità della multa, ma anche l’entità del reddito imponibile dichiarato per il 1997 nel Canton __________, questa Camera ritiene di dover annullare in ordine la decisione dell’UT e di retrocedergli gli atti perché compia, se lo riterrà opportuno, ulteriori accertamenti sull’esistenza di un domicilio civile in __________ per alcuni giorni nel corso del 1997.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è evaso a’ sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza la decisione del 9 aprile 1998 è annullata in ordine.

§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per ulteriori nuovi accertamenti ed eventuale nuova decisione.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: