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80.1998.6 • CATI TI 80.1998.6 Generato dall'IA

Failure to Translate Appeal Document Renders Inadmissible After Notice

Numero d'incarto 80.1998.6
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involves an appeal challenging a disciplinary fine imposed for failure to file a tax return, where the appeal document was submitted in German rather than the required Italian for the Ticino authorities. The court reasoned that while adherence to the official language is a formal requirement for a valid appeal, an authority receiving a non-conforming document must first notify the appellant of the defect and grant a deadline for correction to avoid excessive formalism; however, since the court had already sent such a notice with a fifteen-day period for translation which the appellant ignored, the appeal was declared inadmissible due to the uncorrected formal defect, with costs assessed against the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Failure to Translate Appeal Document Renders Inadmissible After Notice: The court reasoned that while adherence to the official language is a formal requirement for a valid appeal, an authority receiving a non-conforming document must first notify the appellant of the defect and grant a deadline for correction to avoid excessive formalism; however, since the court had already sent such a notice with a fifteen-day period for translation which the appellant ignored, the appeal was declared inadmissible due to the uncorrected formal defect, with costs assessed against the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
termine di disdetta dichiarazione fiscale vizio formale multe disciplinari documenti validi lingua ufficiale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 144 LIFD
Cited in relation to the final decision on costs.
Art. 230 cpv. 3 LT
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
art. 231 LT 1994
Cited in relation to the final decision on costs.
art. 230 cpv. 3 LT 1994
Cited in the final order to state that the judgment is final.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 231 LT 1994

Cited in relation to the final decision on costs.

art. 144 LIFD

Cited in relation to the final decision on costs.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in the final order to state that the judgment is final.

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00006 · Lugano 23 marzo 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

Il segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 12 gennaio 1998

in materia di: multa disciplinare

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, con decisione dell’11 dicembre 1997, l'Ufficio di tassazione di __________ infliggeva a __________ __________ una multa disciplinare di fr. 225.–, per non avere inoltrato la dichiarazione fiscale 1997/98;

- che un reclamo contro la suddetta sanzione veniva respinto dall’autorità fiscale con decisione del 7 gennaio 1998;

- che, con scritto del 12 gennaio 1998, redatto in lingua tedesca, la contribuente dichiara di interporre ricorso alla Camera di diritto tributario contro la decisione su reclamo;

- che l’osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

- che, tuttavia, l'autorità ticinese che riceva un ricorso redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone non può limitarsi a pronunciare l'irricevibilità dello stesso, ma deve segnalare prima tale vizio al ricorrente, attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione, per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF

106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in *Rep*. 1991 p. 234);

- che, pertanto, la Camera di diritto tributario ha inviato alla contribuente, in data 15 gennaio 1998, una lettera nella quale la avvertiva del difetto del suo ricorso e le attribuiva un termine di quindici giorni per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata traduzione;

- che, la ricorrente non ha dato seguito a tale ingiunzione;

- che, sulla base di quanto precede, questa Camera non può fare altro che constatare l’inammissibilità del ricorso, per il difetto formale indicato;

- che la tassa di giustizia e le spese processuali devono essere poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia e le spese di cancelleria, per complessivi fr. 80.–, sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: