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80.1998.50 • CATI TI 80.1998.50 Generato dall'IA

Property Tax Appeal Inadmissibility Due to Language Non-Compliance

Numero d'incarto 80.1998.50
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A property owner, subject to limited taxation in the canton due to real estate ownership, filed an appeal in German challenging their property tax assessment, claiming the taxable assets should be reduced to zero, but the tax office declared the initial appeal inadmissible because it was not filed in Italian as required by local law, despite granting a deadline for translation which the taxpayer missed, arguing ignorance of the linguistic requirement; the court upheld the inadmissibility, reasoning that while linguistic freedom exists, the constitutional principle of territoriality allows cantons to enforce their official language (Italian) in administrative proceedings to maintain linguistic homogeneity, and that the tax authority acted correctly by not displaying excessive formalism when granting the opportunity to correct the procedural defect.

Regesto Legislator

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Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Property Tax Appeal Inadmissibility Due to Language Non-Compliance: - che, secondo il Tribunale federale, il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile anche con l’art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l’art.

Parole chiave

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lingua ufficiale libertà di lingua imposta immobiliare regime della proprietà esecuzione della tassazione fiscale imposta reale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 231 LT
visto per le spese l'art. 231 LT 1994
Art. 230 cpv. 3 LT
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
art. 231 LT 1994
Cited in the preamble to the judgment for the rule concerning costs ('visto per le spese').
art. 230 cpv. 3 LT 1994
Cited in order 4 to declare the judgment as final.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT 1994

Cited in the preamble to the judgment for the rule concerning costs ('visto per le spese').

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in order 4 to declare the judgment as final.

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00050 · Lugano 7 maggio 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

vicecancelliere: · Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 25 marzo 1998

in materia di: IC 95/96

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che __________ __________, domiciliato a Interlaken, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietario di sostanza immobiliare a __________;

- che, con reclamo del 4 dicembre 1997, redatto in lingua tedesca, il contribuente impugnava la tassazione IC 1995/96, notificatagli il 17 novembre 1997, argomentando che la sostanza imponibile avrebbe dovuto essere ridotta da fr. 795’060.– a fr. 0.–;

- che, in data 12 dicembre 1997, l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna indirizzava al reclamante una lettera, nella quale gli attribuiva un termine fino al 31 dicembre 1997 per tradurre il gravame in lingua italiana e lo avvertiva che, in caso di inadempienza, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile;

- che, non essendole pervenuta la traduzione richiesta, l’autorità fiscale dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del 9 marzo 1998;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede nuovamente di azzerare il patrimonio imponibile nel Canton Ticino, adducendo di aver dimenticato di chiedere in deduzione i debiti esistenti, e dichiara di non aver saputo che la lingua tedesca non è accettata nel Canton Ticino;

- che la Camera di diritto tributario, in caso di ricorso contro una decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, deve esaminare preliminarmente se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, nel qual caso gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, oppure se la decisione di irricevibilità deve essere confermata;

- che, secondo dottrina e giurisprudenza, la *libertà linguistica*, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà non scritte della Costituzione federale: nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue nazionali, il suo uso è tutelato anche dall' art. 116 cpv. 1 CF, che riconosce quattro lingue nazionali;

- che, tuttavia, il riconoscimento delle lingue nazionali all'art. 116 cpv. 1 CF pone alla libertà linguistica anche dei limiti, poiché la stessa norma costituzionale garantisce altresì il *principio di territorialità*, per il quale tutte le lingue nazionali hanno pari diritti: sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua;

- che, secondo il Tribunale federale, il principio della territorialità, secondo cui i confini esistenti delle zone e delle isole linguistiche non devono poter essere modificati, è compatibile anche con l’art. 8 (che tutela la vita privata e familiare) e con l’art.

14 (che vieta fra l' altro una discriminazione fondata sulla lingua) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) (DTF 106 Ia 303; Haefliger, Die EMRK und die Schweiz, p. 207; cfr. pure Rep. 1987 p. 149 e RDAT II-1993 p. 215 s.);

- che, pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile, tanto è vero che, per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF

102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.; CDT n. __________.__________.__________ del 31 maggio 1995 in re R.K.);

- che, di fronte al reclamo del contribuente, redatto in lingua tedesca, l’Ufficio di tassazione, per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF 106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in *Rep.* 1991 p. 234), ha provveduto, con scritto del 12 dicembre 1997 a segnalare il vizio al reclamante e ad attribuirgli contestualmente un termine di oltre quindici giorni per la traduzione;

- che, non essendo pervenuta alcuna traduzione del gravame, l'autorità fiscale lo ha pertanto correttamente dichiarato irricevibile;

- che, stando così le cose, la Camera di diritto tributario non può che constatare la sopravvenuta *res* *judicata* della decisione del 17 novembre 1997, contro la quale è stato interposto un reclamo formalmente inammissibile;

- che non possono ovviamente indurre ad una diversa soluzione le argomentazioni del ricorrente, secondo cui egli avrebbe ritenuto di poter reclamare in lingua tedesca, proprio perché l’autorità di tassazione lo aveva avvertito dell’esistenza del vizio formale.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: