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80.1998.49 • CATI TI 80.1998.49 Generato dall'IA

Failure to Translate Tax Appeal Bars Review

Numero d'incarto 80.1998.49
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed an appeal against a disciplinary fine imposed for failure to submit a tax declaration because the appeal document was submitted in German, which violates the mandatory requirement for filings with Ticino authorities to be in Italian. Although the court acknowledged its duty to prevent excessive formalism by notifying the appellant of the deficiency and granting a fifteen-day period to submit a translation, the appellant failed to rectify the formal defect within the specified time, leading to the appeal being declared inadmissible and the appellant being charged with court costs.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Failure to Translate Tax Appeal Bars Review: Although the court acknowledged its duty to prevent excessive formalism by notifying the appellant of the deficiency and granting a fifteen-day period to submit a translation, the appellant failed to rectify the formal defect within the specified time, leading to the appeal being declared inadmissible and the appellant being charged with court costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
multe disciplinari amministrazione fiscale termine di controllo momento del deposito grave deficienza del procedimento all'estero procedura per sottrazione d'imposta Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 144 LIFD
Cited in the section governing the costs and expenses associated with the final orders.
Art. 230 cpv. 3 LT
Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
art. 231 LT 1994
Cited in the section governing the costs and expenses associated with the final orders.
art. 230 cpv. 3 LT 1994
Cited in order no. 4 to confirm that the judgment is final.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 231 LT 1994

Cited in the section governing the costs and expenses associated with the final orders.

art. 144 LIFD

Cited in the section governing the costs and expenses associated with the final orders.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in order no. 4 to confirm that the judgment is final.

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00049 · Lugano 7 maggio 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

Il segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 22 marzo 1998

in materia di: multa disciplinare

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che, con decisione del 12 febbraio 1998, l'Ufficio di tassazione di Locarno infliggeva a __________ __________ una multa disciplinare di fr. 75.–, per non avere inoltrato la dichiarazione fiscale 1997/98;

- che un reclamo contro la suddetta sanzione veniva respinto dall’autorità fiscale con decisione del 27 febbraio 1998;

- che, con scritto del 22 marzo 1998, redatto in lingua tedesca, il contribuente dichiara di interporre ricorso alla Camera di diritto tributario contro la decisione su reclamo;

- che l’osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

- che, tuttavia, l'autorità ticinese che riceva un ricorso redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone non può limitarsi a pronunciare l'irricevibilità dello stesso, ma deve segnalare prima tale vizio al ricorrente, attribuendogli contestualmente un termine per la traduzione, per non incorrere in un eccesso di formalismo (DTF

106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in *Rep*. 1991 p. 234);

- che, pertanto, la Camera di diritto tributario ha inviato al contribuente, in data 25 marzo 1998, una lettera nella quale lo avvertiva del difetto del suo ricorso e attribuiva un termine di quindici giorni per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata traduzione;

- che, il ricorrente non ha dato seguito a tale ingiunzione;

- che, sulla base di quanto precede, questa Camera non può fare altro che constatare l’inammissibilità del ricorso, per il difetto formale indicato;

- che la tassa di giustizia e le spese processuali devono essere poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. La tassa di giustizia e le spese di cancelleria, per complessivi fr. 80.–, sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: