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80.1998.41 • CATI TI 80.1998.41 Generato dall'IA

Taxpayer's Appeal Dismissed for Lack of Italian Translation

Numero d'incarto 80.1998.41
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer filed an appeal regarding corporate income tax for 1996 in German to the tax authority of a predominantly Italian-speaking canton; the court deemed the appeal inadmissible because formal requirements mandate submissions to cantonal authorities be in Italian, and despite being granted a fifteen-day grace period to provide an Italian translation, the appellant failed to do so, leading the court to dismiss the appeal as formally defective.

Regesto Legislator

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Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Taxpayer's Appeal Dismissed for Lack of Italian Translation: A taxpayer filed an appeal regarding corporate income tax for 1996 in German to the tax authority of a predominantly Italian-speaking canton; the court deemed the appeal inadmissible because formal requirements mandate submissions to cantonal authorities be in Italian, and despite being granted a fifteen-day grace period to provide an Italian translation, the appellant failed to do so, leading the court to dismiss the appeal as formally defective.

Parole chiave

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imposta sul reddito priorità del credito fiscale sospensione della riscossione fiscale assistenza amministrativa fiscale liquidazione aziendale a fini fiscali tentata sottrazione d'imposta Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT

Cited to rule on the costs associated with the proceedings.

art. 230 cpv. 3 LT

Cited to establish that the decision is final.

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00041 · Lugano 14 aprile 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

Il segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 8 marzo 1998

in materia di: IC 1996

presentato da: · __________ __________ c/o __________. __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che il rappresentante della contribuente ha presentato l’8 marzo 1998 all’Ufficio tassazione persone giuridiche, Bellinzona, e da questi trasmessoci per competenza, un ricorso in materia di IC 1996 redatto in lingua tedesca;

- che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile in tutti i settori del diritto, per cui si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfi i requisiti formali (DTF 102 Ia 35; DTF 83 III 58; Rep. 1975 pag. 302);

- che, in tal caso, in applicazione dell’art. __________ cpv. 3 LT-1994, al ricorrente, risp. al suo rappresentante, viene fissato -sotto comminatoria di irricevibilità del ricorso - un termine di grazia per presentare la traduzione del ricorso in lingua italiana;

- che al rappresentante della ricorrente è stato assegnato per lettera raccomandata il 16 marzo 1998 un termine di 15 giorni per presentare la traduzione in italiano del ricorso, rendendolo nel contempo attento sulle conseguenze del mancato ossequio di tale richiesta;

- che il rappresentante della ricorrente, nel termine assegnatogli, non ha presentato la traduzione;

visto per le spese l’art. 231 LT;

decreta

1. Il ricorso è irricevibile

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.--

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--

per un totale di fr. 150.--

sono a carico della parte ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. La presente decisione è definitiva (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: