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80.1998.36 • CATI TI 80.1998.36 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal: Annulment of Ex Officio Assessment Due to Lack of Warning on Inadmissibility

Numero d'incarto 80.1998.36
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed an ex officio corporate income tax and withholding tax assessment for 1996, issued after the taxpayer failed to submit a declaration and subsequently failed to provide requested documentation following a request on appeal. The court accepted the appeal and annulled the decision on the objection because both the original ex officio tax notice and the subsequent request for documentation lacked the explicit, unequivocal warning regarding the inadmissibility of an appeal stipulated by relevant tax law articles, aligning the court's decision with recent Federal Supreme Court jurisprudence despite the tax authority's prior adherence to different local case law. Consequently, the matter was remanded to the initial tax office for a new decision following review of the accounting documentation submitted with the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 132 cpv. 3 LIFD, Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 206 cpv. 2 LT, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayer Appeal: Annulment of Ex Officio Assessment Due to Lack of Warning on Inadmissibility: The court accepted the appeal and annulled the decision on the objection because both the original ex officio tax notice and the subsequent request for documentation lacked the explicit, unequivocal warning regarding the inadmissibility of an appeal stipulated by relevant tax law articles, aligning the court's decision with recent Federal Supreme Court jurisprudence despite the tax authority's prior adherence to different local case law. Consequently, the matter was remanded to the initial tax office for a new decision following review of the accounting documentation submitted with the appeal.

Parole chiave

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decisione di tassazione imposta alla fonte autorità fiscale imposta locale dichiarazione fiscale tardiva multa fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 132 cpv. 3 LIFD

This article is cited in the reasoning as part of the substantive defect (lack of explicit warning) that justified the acceptance of the appeal and the annulment of the decision.

art. 206 cpv. 2 LT

This article is cited in the reasoning as part of the substantive defect (lack of explicit warning) that justified the acceptance of the appeal and the annulment of the decision.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in the dispositive to confirm that the judgment is final for IC matters.

art. 146 LIFD

Cited in the dispositive to indicate the procedure for appealing the IFD ruling to the Federal Supreme Court.

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00036 · Lugano 7 maggio 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

Il segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 6 marzo 1998

in materia di: IC e IFD 1996

presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche notificava il 20 novembre 1997 alla __________ __________ e per essa alla __________ __________ __________ le tassazioni IC e IFD per il 1996, emesse d'ufficio per mancata presentazione della dichiarazione;

- che la notifica di tassazione veniva confermata con decisione su reclamo del 5 febbraio 1998, poiché la contribuente non aveva dato seguito alla raccomandata dell'UTPG del 5 dicembre 1997, con cui veniva invitata a produrre la necessaria documentazione;

- che con il presente,

tempestivo ricorso la contribuente, ora assistita dalla __________ __________ __________, chiede la riforma della tassazione

in base alla documentazione contabile allegata al ricorso;

- che con scritto del 1° aprile 1998 la rappresentante della contribuente, con il consenso dell'UTPG, chiede la retrocessione degli atti per esame della documentazione contabile presentata;

- che parimenti il Servizio giuridico della Divisione cantonale delle contribuzioni, con scritto del 6 aprile 1998, postula la restituzione degli atti all'UTPG per un definitivo accertamento dell'imponibilità;

- che nulla osta, nel caso in esame, ad annullare in ordine la decisione impugnata ed a retrocedere gli atti all'UTPG per nuova decisione, dopo esame della documentazione presentata con il ricorso;

- che, in effetti, la proposta dell'autorità fiscale merita di essere accolta, alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 123 II 552), poiché sia nella notifica della tassazione d'ufficio sia nel successivo scritto del 5 dicembre 1997 fa difetto l'esplicita e inequivocabile menzione della comminatoria d'irricevibilità prevista dagli articoli 132 cpv. 3 LIFD e 206 cpv. 2 LT;

- che va comunque dato atto all'autorità fiscale di essersi attenuta alla giurisprudenza di questa Camera (cfr. CDT n. 80.96.162 del 12 dicembre 1996 in re R. SA), che non ha tuttavia trovato conferma da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 123 II 552), ed è quindi stata modificata;

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto a' sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 5 febbraio 1998 è annullata in ordine e gli atti sono retrocessi all'UTPG per nuova decisione.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: