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80.1998.34 • CATI TI 80.1998.34 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal on Late Submission of Tax Assessment Challenge Upheld

Numero d'incarto 80.1998.34
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer, who was only partially liable for tax in the canton due to real estate ownership, appealed the rejection of their complaint against the initial tax assessment, which was declared late because it was submitted outside the statutory 30-day period following notification, with the delay being attributed to the taxpayer awaiting the intercantonal distribution agreement from their canton of domicile. The court upheld the tax office's decision, reasoning that the statutory appeal deadline is peremptory and can only be extended for specific grave reasons not claimed by the appellant; although the court acknowledged that claims based on the constitutional prohibition of double taxation could potentially qualify as a public law appeal to the Federal Tribunal, it ultimately dismissed the cantonal appeal, while forwarding the case file to the Federal Tribunal for consideration of the public law aspect.

Regesto Legislator

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Art. 206 cpv. 1 LT, Art. 192 cpv. 1 LT, Art. 192 cpv. 5 LT, Art. 46 cpv. 2 Cost, Art. 89 cpv. 3 OG, Art. 32 cpv. 4 OG; Taxpayer Appeal on Late Submission of Tax Assessment Challenge Upheld: The court upheld the tax office's decision, reasoning that the statutory appeal deadline is peremptory and can only be extended for specific grave reasons not claimed by the appellant; although the court acknowledged that claims based on the constitutional prohibition of double taxation could potentially qualify as a public law appeal to the Federal Tribunal, it ultimately dismissed the cantonal appeal, while forwarding the case file to the Federal Tribunal for consideration of the public law aspect.

Parole chiave

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tassazioni fiscali domicilio fiscale in materia di doppia imposizione accoglimento parziale del contribuente termine legale beni immobili decisione pregiudiziale in materia di assoggettamento fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT 1994

This article was cited in relation to the assessment of costs ('visto per le spese').

art. 230 cpv. 3 LT 1994

This provision establishes that the judgment is final, as cited in order 4.

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00034 · Lugano 14 aprile 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 1998

in materia di: IC 97/98

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che __________ __________, domiciliato a __________ (Canton __________), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietario di sostanza immobiliare a __________;

- che con decisione del 14 aprile 1997 l'Ufficio di tassazione di __________ gli notificava la tassazione IC 1997/98, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 4'054.--, accertando altresì l'inesistenza di sostanza imponibile;

- che, in data 25 novembre 1997, il contribuente trasmetteva all'autorità fiscale il riparto intercantonale del 21 novembre 1997 redatto dall'amministrazione delle contribuzioni del cantone di domicilio, chiedendo lo stralcio del reddito imponibile in Ticino;

- che, con decisione del 23 febbraio 1998, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il gravame, in quanto tardivo, rilevando che, anche in mancanza della tassazione definitiva del Cantone di domicilio, il reclamo avrebbe dovuto essere tempestivamente inoltrato sollevando le censure del caso;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede l'annullamento della suddetta decisione su reclamo, asserendo che il rustico di cui è proprietario è inabitabile e il vigneto improduttivo e che quindi non producono reddito;

- che la Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, deve esaminare preliminarmente se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata, poiché, se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono venire retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito;

- che l'art. 206 cpv. 1 LT stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa, e l'art. 192 cpv. 1 LT precisa che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT 1994);

- che, in altre parole, la restituzione del termine viene concessa solo se non è riscontrabile colpa alcuna da parte del contribuente o del suo rappresentante (cfr. sent. CDT n. 73 del 7 novembre 1985 in re B.; in senso analogico DTF 106 II 173);

- che, nel presente caso, nessun motivo di restituzione dei termini è invocato dal ricorrente, che d'altronde ha chiesto la modifica della propria tassazione, non contestata entro il termine utile, solo perché nel frattempo aveva ricevuto il riparto intercantonale emesso dall'autorità fiscale del Cantone di domicilio;

- che, stando così le cose, non può essere censurata la decisione dell'Ufficio di tassazione, che ha dichiarato irricevibile il gravame;

- che, inoltre, la norma dell'art.

46 cpv. 2 Cost. fed. volta ad impedire i casi di doppia imposizione, ed invocata anche dal ricorrente nel suo gravame, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.);

- che, pertanto, se, per motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);

- che comunque il ricorrente ha la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di

diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF

111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p. 530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);

- che, di fronte allo scritto del ricorrente, ci si può domandare se lo stesso non configuri proprio un ricorso di diritto pubblico, pervenuto tempestivamente all'autorità cantonale che ha preso la decisione e da trasmettere perciò senza indugio all'autorità competente, conformemente a quanto disposto dall'art. 32 cpv. 4 OG (cfr. anche DTF

121 I 93);

- che, infatti, se lo scritto del 25 novembre 1997, indirizzato all'Ufficio di tassazione di __________, fosse considerato quale ricorso di diritto pubblico, sarebbe osservato il termine di trenta giorni di cui all'art. 89 cpv. 3 OG;

- che, pertanto, copia della presente sentenza viene trasmessa al Tribunale federale, unitamente al ricorso ed alla lettera del ricorrente del 25 novembre 1997.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia e le spese processuali, in complessivi fr. 100.–, sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

Copia al Tribunale federale, con allegati citati.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: