Taxpayer v. Cantonal Tax Division (Rental Value Dispute)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed the tax assessment for the 1993-94 and 1995-96 fiscal years, challenging the assigned rental value of their residence set at CHF 180,000, requesting a reduction to CHF 60,000 annually. Following negotiations during an appeal hearing where specific property disadvantages, such as rockfall risks, were discussed, the taxpayer agreed to a revised average annual rental value of CHF 90,000, which the Cantonal Tax Division also accepted, leading the court to partially uphold the appeal and reform the prior decisions to adopt the agreed-upon value of CHF 90,000.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 230 cpv. 3 LT 1994, art. 231 LT 1994; Taxpayer v. Cantonal Tax Division (Rental Value Dispute): Following negotiations during an appeal hearing where specific property disadvantages, such as rockfall risks, were discussed, the taxpayer agreed to a revised average annual rental value of CHF 90,000, which the Cantonal Tax Division also accepted, leading the court to partially uphold the appeal and reform the prior decisions to adopt the agreed-upon value of CHF 90,000.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article is cited in the dispositive to declare the judgment final.
This article is cited when considering the costs applicable to the appeal.
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Testo completo
Incarto n. 80.98.00316 · Lugano 21 luglio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 22 dicembre 1998
in materia di: IC 93/94 e 95/96
presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: Studio legale __________, __________, __________ & __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che nelle notifiche di tassazione IC/IFD 1993-94 e 1995-96, entrambe del 14 ottobre 1996, l' Ufficio di tassazione esponeva al contribuente un valore locativo della propria abitazione di fr. 180'000.-;
- che tale valutazione veniva confermata in sede di reclamo per entrambi i periodi con due distinte decisioni del 30 novembre 1998,
- che con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede la riduzione del valore locativo a fr. 60'000.- di media annua per ciascuno dei due periodi fiscali in discussione;
- che per contro la Divisione cantonale delle contribuzioni propone di respingere il ricorso;
- che in occasione dell'udienza del 16 giugno 1999, presenti il patrocinatore del ricorrente, il rappresentante dell' Ufficio di tassazione, un rappresentante della Divisione cantonale delle contribuzioni e uno del Servizio giuridico di detta Divisione, si è convenuto di tenere in sospeso l'esame del ricorso, poiché tra le parti erano state intavolate trattative in vista di una più attenta valutazione del valore locativo in considerazione degli elementi emersi nel corso della presente procedura;
- che con lettera del 22 giugno 1999 il patrocinatore del ricorrente ha confermato di accedere alla proposta ventilata dalla Divisione cantonale delle contribuzioni in occasione dell'udienza, di fissare il valore locativo in fr. 90'000.- di media annua;
- che a sua volta la Divisione cantonale delle contribuzioni, così richiesta dal giudice, ha confermato di attenersi a tale proposta, già affacciata interlocutoriamente durante l'udienza;
- che questa Camera non ha ragioni per scostarsi dalla soluzione raggiunta dalla parti in considerazione di quanto discusso all'udienza, in particolare dei diversi problemi (rischi di cadute di sassi, ecc.) che gravano sulla proprietà del ricorrente, diminuendone considerevolmente il valore di reddito;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza, le decisioni su reclamo del 30 novembre 1998 sono riformate nel senso che il valore locativo viene ridotto a fr. 90'000.- di media annua.
§§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: