Taxpayers v. Tax Authority: Real Estate Profit Tax Commission Deduction
Sintesi Legislator
Generato dall'IATaxpayers appealed a decision denying the deduction of a CHF 26,200 real estate profit tax commission expense, which the tax authority disallowed due to suspected identity of interests between the taxpayers and the mediating company, despite an initial agreement to allow the deduction if the company paid the corresponding tax. The court ultimately accepted the appeal and allowed the deduction of the commission expense because the parties reached a binding agreement during the hearing to subject the commission amount to taxation at the level of the mediating company, resolving the underlying tax dispute and confirming the deductibility for the property sellers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 59 LIFD, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT, art. 68 LT; Taxpayers v. Tax Authority: Real Estate Profit Tax Commission Deduction: The court ultimately accepted the appeal and allowed the deduction of the commission expense because the parties reached a binding agreement during the hearing to subject the commission amount to taxation at the level of the mediating company, resolving the underlying tax dispute and confirming the deductibility for the property sellers.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the context of a related judgment that established the rules for calculating the deductible amount after the appeal was accepted.
Cited in the context of a related judgment that established the rules for calculating the deductible amount after the appeal was accepted.
Provision used to regulate costs in view of the final decision.
Cited to establish that the judgment is final.
Testo completo
Incarto n. 80.98.00314 · Lugano 13 agosto 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi
segretario: · Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 21 dicembre 1998
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da: · __________ e __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Con contratto di compravendita iscritto a registro fondiario il 21 novembre 1996, i coniugi __________ e __________ __________, domiciliati a __________ __________, alienavano a __________ __________ __________ la PPP n __________ del comune di __________.
Nella dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari, inoltrata in data 31 agosto 1997, gli alienanti facevano valere, fra gli altri costi di investimento, una provvigione di fr. 26’200, versata alla __________ __________ di __________ __________ quale onorario per la mediazione.
Notificando loro la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, con decisione del 27 luglio 1998, l'Ufficio di tassazione di __________ Città non ammetteva in deduzione la suddetta provvigione e commisurava l’utile imponibile in fr. 116’857 e l’imposta in fr. 51’417.10.
2. I contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 26 agosto 1998, con il quale ribadivano di aver pagato la provvigione fatta valere e spiegavano che la pretesa mediatrice era disposta a pagare l’imposta per il corrispondente utile.
Con decisione del 26 novembre 1998, l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame, con la seguente motivazione:
«Dopo attento riesame della fattispecie, alla luce dei nuovi accertamenti viene riconfermata in questa sede la non deducibilità della provvigione di fr. 26’200.– versata alla __________ __________ di __________ __________, in quanto pur essendoci indipendenza formale tra la società mediatrice e il contribuente signor __________, diversi elementi fanno supporre una identità di interessi (società vicina o di cui il contribuente è azionista)».
3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e __________ __________ postulano nuovamente la deduzione di fr. 26’200 a titolo di provvigione pagata alla __________ __________ di __________ __________. Rilevano che, già prima della tassazione, avevano concordato con l’autorità fiscale la deduzione dell’importo in questione e contestano che vi siano stati dei “nuovi accertamenti” dai quali sarebbe risultata la pretesa identità di interessi con la società mediatrice.
Nelle sue osservazioni del
29 dicembre 1998, l'Ufficio di tassazione spiega di essere stato d’accordo di ammettere la detrazione invocata, nel quadro di un accordo in virtù del quale il corrispondente utile sarebbe stato imposto alla società stessa. Tale accordo non sarebbe però mai stato sottoscritto dai ricorrenti, mentre si sarebbero manifestati dei dubbi circa l’indipendenza della società da questi ultimi, con particolare riferimento alla circostanza che le comunicazioni con la società sarebbero sempre passate attraverso l’avvocato dei ricorrenti.
4. Nel corso di un’udienza, tenutasi il 25 febbraio 1999 dinanzi alla Camera di diritto tributario, è stato raggiunto fra le parti un accordo, secondo cui l’Ufficio imposte alla fonte viene invitato ad emettere la tassazione dell’imposta, intestandola alla __________ __________ __________., in quanto debitrice dell’imposta, e a notificarla allo studio dell’avv. __________ __________, che provvederà a fungere da tramite per il pagamento. Sempre in base al suddetto accordo, l’esame del ricorso è stato sospeso fino alla conclusione della procedura di tassazione.
5. Con decisione del 1° marzo 1999, l’Ufficio imposte alla fonte ha notificato alla __________ __________ __________., presso l’avv. __________. __________, la tassazione dell’imposta alla fonte, per complessivi fr. 9’039, pari al 34.5% dell’onorario ricevuto.
Questa Camera ha poi accolto parzialmente un ricorso della società in questione, con sentenza del 10 giugno 1999. Ha così annullato la decisione dell’Ufficio imposte alla fonte ed ha rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) per il calcolo dell’imposta dovuta dalla ricorrente, deducendo dall’onorario lordo le imposte federali, cantonali e comunali, conformemente agli art. 59 LIFD e 68 LT.
6. In base all’accordo sottoscritto fra le parti il 25 febbraio 1999, il ricorso dei signori __________ può pertanto essere accolto nel senso che dall’utile immobiliare viene dedotta la provvigione pagata.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 novembre 1998 è riformata nel senso che è ammessa la deduzione della provvigione di fr. 26’200.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: