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80.1998.307 • CATI TI 80.1998.307 Generato dall'IA

Tax Assessment Revision Denied Due to Procedural Deadline in Intercantonal Income Dispute

Numero d'incarto 80.1998.307
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A taxpayer limitedly taxable in the Canton due to property ownership appealed a finalized tax assessment, seeking revision based on a recently received intercantonal income allocation from another Canton that fully subjected the income, claiming the delay was due to the other Canton's administrative issues and arguing this constituted an "essential new fact" for revision. The court rejected the appeal because the constitutional prohibition against double taxation requires that challenges to cantonal assessments based on intercantonal discrepancies must generally adhere to the procedural deadlines of the challenging canton's law, and a change to a finalized assessment in favor of the taxpayer in intercantonal disputes is typically only possible via a timely public law appeal to the Federal Tribunal against the final decision of the last canton involved. However, the court noted the submission could be construed as a timely public law appeal and ordered a copy of the decision, the appeal, and the taxpayer's relevant letter forwarded to the Federal Tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 46 cpv. 2 Cost, Art. 89 cpv. 3 OG, Art. 32 cpv. 4 OG, Art. 231 LT, Art. 230 cpv. 3 LT; Tax Assessment Revision Denied Due to Procedural Deadline in Intercantonal Income Dispute: The court rejected the appeal because the constitutional prohibition against double taxation requires that challenges to cantonal assessments based on intercantonal discrepancies must generally adhere to the procedural deadlines of the challenging canton's law, and a change to a finalized assessment in favor of the taxpayer in intercantonal disputes is typically only possible via a timely public law appeal to the Federal Tribunal against the final decision of the last canton involved. However, the court noted the submission could be construed as a timely public law appeal and ordered a copy of the decision, the appeal, and the taxpayer's relevant letter forwarded to the Federal Tribunal.

Parole chiave

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revisione della tassazione fiscale imposta sul reddito termine processuale perentorio credito contestato regime della proprietà tempestività tributaria Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Art. 46 cpv. 2 Cost
- che, come ha indicato l’autorità fiscale nella decisione impugnata, la norma dell'art. 46 cpv. 2 Cost.
Art. 89 cpv. 3 OG
- che comunque il ricorrente ha ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF
Art. 32 cpv. 4 OG
Art. 231 LT
Cited in the preamble to costs assessment ('visto per le spese l'art. 231 LT').
Art. 230 cpv. 3 LT
Cited in order 4 to declare the judgment final.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 231 LT

Cited in the preamble to costs assessment ('visto per le spese l'art. 231 LT').

art. 230 cpv. 3 LT

Cited in order 4 to declare the judgment final.

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00307 · Lugano 27 gennaio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 16 dicembre 1998

in materia di: revisione IC 97/98

presentato da: · __________ __________, __________. __________ __________, rappr. da: avv. __________. __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

- che __________ __________, domiciliato a __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino, quale proprietario di immobili ad __________;

- che con decisione del 16 febbraio 1998 l'Ufficio di tassazione di __________ gli notificava la tassazione IC 1997/98, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 7’475 e la sostanza imponibile in fr. 179’500;

- che, in data 28 maggio 1998, il contribuente trasmetteva all'autorità fiscale il riparto intercantonale dell’8 maggio 1998 redatto dall'amministrazione delle contribuzioni del cantone di domicilio, chiedendo lo stralcio del reddito imponibile in Ticino, poiché tutti i redditi sarebbero già stati interamente assoggettati nel Canton __________;

- che, in seguito, con istanza del 12 agosto 1998, egli chiedeva la revisione della tassazione passata in giudicato, rilevando come il ritardo nell’inoltro del riparto intercantonale allestito dal Canton __________ fosse riconducibile a problemi tecnici dell’amministrazione fiscale di quel Cantone;

- che, con decisione del 10 settembre 1998, l'Ufficio di tassazione respingeva l’istanza di revisione, rilevando che il contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la tassazione ticinese e che a tale mancanza non può essere posto rimedio con l’istituto della revisione;

- che un reclamo contro la suddetta decisione veniva rigettato dall'Ufficio di tassazione con decisione del 16 novembre 1998;

- che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede la revisione della tassazione ticinese, invocando una “novità essenziale”, costituita dal riparto intercantonale emanato dal canton __________, e contestando che avrebbe potuto richiamarla già nella procedura di reclamo, essendogli stata notificata solo nel mese di maggio;

- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

- che, come ha indicato l’autorità fiscale nella decisione impugnata, la norma dell'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. volta ad impedire i casi di doppia imposizione, ed invocata anche dal ricorrente nel suo gravame, non ha come conseguenza di limitare la sovranità fiscale di un cantone in favore di un altro, sicché, se un contribuente è imponibile in più cantoni, ognuno di essi applica, per quanto lo concerne, la propria legge fiscale sia per quanto attiene al merito sia per quanto attiene alla procedura (Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 3a ediz., Berna 1993, p. 529 ss.);

- che, pertanto, se, per motivi desunti dal divieto di doppia imposizione, un contribuente intende contestare davanti ad una autorità cantonale una decisione di quest'ultima autorità egli deve agire secondo il diritto processuale di questo cantone e meglio entro i termini di reclamo rispettivamente di ricorso previsti da questa legislazione (cfr. CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);

- che comunque il ricorrente ha ancora la facoltà di sollevare l'eccezione derivante dall'art. 46 cpv. 2 Cost. fed. nel termine di 30 giorni dall'ultima decisione cantonale, mediante ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale (cfr. art. 89 cpv. 3 OG; DTF

111 Ia 45, c. 1a e richiami; ASA 53 pag. 212; RTT 1984 pag. 241 segg.; STF dell'8 gennaio 1986 in re F. St.: Höhn, op. cit., p. 530; CDT n. 377 del 5 novembre 1987 in re K.M.);

- che, pertanto, nei rapporti intercantonali, una tassazione passata in giudicato può essere modificata a favore del contribuente solo nella misura in cui contro la tassazione dell’ultimo Cantone viene interposto tempestivamente ricorso di diritto pubblico (Richner/Frei/Weber/Brütsch, Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, 2a ediz., Zurigo 1997, n. 14 al § 108 LT-ZH, p. 724; Baur/Klöti-Weber/Koch/Meier/Ursprung, Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, n. 14a al § 171 LT-AG, p. 1113);

- che, di fronte allo scritto del ricorrente, ci si può domandare se lo stesso non configuri proprio un ricorso di diritto pubblico, pervenuto tempestivamente all'autorità cantonale che ha preso la decisione e da trasmettere perciò senza indugio all'autorità competente, conformemente a quanto disposto dall'art. 32 cpv. 4 OG (cfr. anche DTF

121 I 93);

- che, infatti, se lo scritto del 28 maggio 1998, indirizzato all'Ufficio di tassazione di __________, fosse considerato quale ricorso di diritto pubblico, sarebbe osservato il termine di trenta giorni di cui all'art. 89 cpv. 3 OG;

- che, pertanto, copia della presente sentenza viene trasmessa al Tribunale federale, unitamente al ricorso ed alla lettera del ricorrente del 28 maggio 1998.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 180.–

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

Copia della presente sentenza viene trasmessa al Tribunale federale, unitamente al ricorso ed alla lettera del ricorrente del 28 maggio 1998.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: