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80.1998.30 • CATI TI 80.1998.30 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Regarding Reduced Professional Expense Deductions for Doctoral Research and Employment

Numero d'incarto 80.1998.30
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer, employed as a half-time assistant while also pursuing doctoral research in a different location, appealed a tax authority's decision that reduced professional expense deductions claimed for the 1997/98 tax period, following an initial assessment that allowed significant deductions based on the research activity. The court partially granted the appeal because the taxpayer's circumstances had changed—having started full-time assistant work in October 1997—and, by mutual consent of the parties following judicial inquiry, fixed the total deductible professional expenses at a specific amount for the period concerned, retroceding the case for new tax calculations.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 230 cpv. 3 LT 1994, art. 231 LT 1994; Taxpayer Appeal Regarding Reduced Professional Expense Deductions for Doctoral Research and Employment: The court partially granted the appeal because the taxpayer's circumstances had changed—having started full-time assistant work in October 1997—and, by mutual consent of the parties following judicial inquiry, fixed the total deductible professional expenses at a specific amount for the period concerned, retroceding the case for new tax calculations.

Parole chiave

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deduzione delle spese professionali imposta sul reddito autorità giudiziaria fiscale assistenza amministrativa fiscale dovere di collaborazione del contribuente promozione della ricerca Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited to state that the judgment is final for the IC (Cantonal Income Tax).

art. 146 LIFD

Cited to state that an appeal to the Federal Tribunal is admissible for the IFD (Federal Direct Tax).

art. 144 LIFD

Cited in relation to costs before the operative part of the decision.

art. 231 LT 1994

Cited in relation to costs before the operative part of the decision.

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00030 · Lugano 2 luglio 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

vicecancelliere: · Andrea Pedroli

statuendo sul ricorso del 25 febbraio 1998

in materia di: IC/IFD 97/98

presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. In data 28 giugno 1996, __________ __________, domiciliato a __________, inoltrava all’Ufficio di tassazione di __________ un’istanza di tassazione intermedia per inizio dell’attività lucrativa, comunicando di avere intrapreso il lavoro di assistente a metà tempo, presso il __________ di __________ il 1° marzo 1996. Dal reddito di fr. 31’538.– all’anno chiedeva la deduzione delle spese professionali, in particolare per l’abbonamento generale FFS, per la locazione di un appartamento a __________ e per i pasti fuori casa.

L’autorità fiscale gli notificava la tassazione IC/IFD per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1996, con decisione del 29 luglio 1996. Ammesse le deduzioni per spese professionali per complessivi fr. 17’740.– per l’IC e per fr. 17’440.– per l’IFD, il reddito imponibile era commisurato in fr. 6’934.– per l’IC ed in fr. 9’489.– per l’IFD. Il contribuente risultava quindi esente tanto dalle imposte sul reddito quanto da quella sulla sostanza.

Non impugnata, la suddetta decisione passava in giudicato.

2. Nella dichiarazione fiscale 1997/98, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:

IC IFD

trasporto fr. 2’600.– fr. 2’600.– doppia economia domestica fr. 13’540.– fr. 13’540.– altre spese professionali fr. 2’000.– fr. 1’800.–

Notificandogli la tassazione IC/IFD 1997/98, con decisione del 16 giugno 1997, l'Ufficio di tassazione ammetteva solo le seguenti detrazioni, per tener conto della circostanza che il contribuente lavorava a tempo parziale:

IC IFD

trasporto fr. 2’600.– fr. 2’600.– doppia economia domestica fr. 12’240.– fr. 12’240.– altre spese professionali fr. 1’000.– fr. 900.–

3. Il contribuente impugnava allora la decisione con reclamo del 30 giugno 1997, postulando la deduzione integrale delle spese per la doppia economia domestica e per l’acquisto di libri, necessari anche per la redazione della tesi di dottorato.

All’udienza del 1° dicembre 1997, l’autorità di tassazione avvertiva il reclamante che, in considerazione del fatto che egli svolgeva l’attività di assistente solo al 50% mentre era studente per l’altra metà, la sua tassazione sarebbe stata modificata, dimezzando le deduzioni richieste. Il contribuente manifestava il proprio dissenso seduta stante.

Tuttavia, con decisione del 26 gennaio 1998, l'Ufficio di tassazione riformava la tassazione a svantaggio del contribuente, ammettendo le seguenti deduzioni:

IC IFD

trasporto fr. 1’300.– fr. 1’300.– doppia economia domestica fr. 6’770.– fr. 6’770.– altre spese professionali fr. 1’340.– fr. 1’340.–

4. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede che siano ammesse le deduzioni richieste con la dichiarazione fiscale ed ammesse nella tassazione intermedia per inizio dell’attività lucrativa. Fa notare anzitutto come egli non sia studente, bensì studioso, effettuando un’attività di ricerca dopo la laurea; quindi, come il luogo in cui egli lavora e risiede nel corso della settimana (__________) sia diverso da quello in cui è iscritto quale dottorando (__________). I costi che fa valere sono dunque tutti connessi, a suo avviso, con l’attività di assistente al __________ federale di __________ e non già con il suo statuto di dottorando a __________.

Nelle sue osservazioni del

9 marzo 1998, l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) propone di accogliere il ricorso in materia di IFD, rilevando come la Circolare che disciplina la commisurazione delle spese professionali a partire dal 1995 – diversamente da quella previgente – non preveda più una deduzione ridotta per tener conto del grado di occupazione del contribuente.

La Divisione delle contribuzioni del Dipartimento cantonale delle finanze (DdC) propone per contro, nelle osservazioni del 5 maggio 1998, di respingere integralmente il gravame sia per l’IC sia per l’IFD. L’autorità cantonale fa notare come, fino al momento del reclamo, non le fosse noto che il contribuente era occupato nella stesura di un dottorato e come solo per questa ragione gli erano state concesse integralmente le deduzioni nella tassazione intermedia. Definisce poi irrilevante la circostanza che egli sia dottorando a __________ e non a __________, data la stretta relazione comunque intercorrente fra l’attività di assistente e quella di ricercatore.

5. All'udienza del 18 giugno 1998, dopo aver sentito le spiegazioni date dal padre del ricorrente ed aver altresì appreso che __________ __________ ha iniziato a lavorare a tempo pieno quale assistente presso l'Università di __________ nell'ottobre del 1997, vale a dire all'inizio dell'anno accademico 1997-98, il giudice ha proposto di fissare la deduzione per spese professionali in complessivi fr. 14'500.- (a valere anche per il prossimo periodo fiscale, fino alla data d'inizio dell'attività a tempo pieno).

Le parti hanno dato il loro consenso alla suddetta proposta seduta stante.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 gennaio 1998 è riformata nel senso che la deduzione per spese professionali è stabilita in complessivi fr. 14'500.-.

§§ Gli atti sono pertanto retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: