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80.1998.298 • CATI TI 80.1998.298 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal Regarding Real Estate Provision Deduction and Co-Venturer Expense Payment

Numero d'incarto 80.1998.298
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed a tax assessment concerning a real estate transaction in a consortium, specifically challenging the tax authority's refusal to allow the deduction of a CHF 200,000 provision related to an uncollected sale price and the denial of a deduction for personal expenses paid on behalf of a co-venturer. The court partially accepted the appeal, agreeing in principle with the appellant's request regarding the provision for the bad debt arising from the property sale, and by agreement between the parties, a total loss of CHF 150,000 was recognized, to be deducted annually on the appellant's tax statement, but rejected the deduction for the personal expense payment, deeming it a private capital loss.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayer Appeal Regarding Real Estate Provision Deduction and Co-Venturer Expense Payment: The court partially accepted the appeal, agreeing in principle with the appellant's request regarding the provision for the bad debt arising from the property sale, and by agreement between the parties, a total loss of CHF 150,000 was recognized, to be deducted annually on the appellant's tax statement, but rejected the deduction for the personal expense payment, deeming it a private capital loss.

Parole chiave

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deduzione per spese tassazioni fiscali imposta reale negozi immobiliari imposta immobiliare autorità fiscale Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 144 LIFD

Cited in the preamble to the decision regarding costs for the income tax (IC).

art. 231 LT 1994

Cited in the preamble to the decision regarding costs for the wealth tax (IFD).

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in the final order (4) to establish that the judgment is final for the IC.

art. 146 LIFD

Cited in the final order (4) regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal for the IFD.

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00298 · Lugano 17 maggio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 7 dicembre 1998

in materia di: IC/IFD 95/96

presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. __________ __________ intraprendeva, in società semplice (consorzio) assieme ai signor __________ e __________, un'operazione immobiliare che aveva lo scopo di edificare sul mapp. n. __________ RFD di __________ alcune unità abitative costituite in PPP e di venderle. Nel corso del 1992 __________ lasciava il consorzio.

Il 16 novembre 1990 i tre soci vendevano una casa in PPP a __________ __________, cittadino __________, al prezzo di fr. 625'000.-. Poiché l'acquirente non aveva versato il prezzo pattuito, __________, suo conoscente, anticipava alla società un acconto di fr. 32'500.- e un ulteriore importo di fr. 63'329,53 a copertura della spese concernenti la PPP in questione.

Nella tassazione IC/IFD 1993-94 l' Ufficio di tassazione esponeva a __________ __________ la sua quota parte di utile relativa alla vendita della quota di PPP a __________ __________. Il credito verso quest'ultimo si rivelava poi irrecuperabile e veniva quindi accantonato a bilancio. La procedura d'incasso del credito si rivelava vana. L'immobile veniva aggiudicato il 3 settembre 1998 all'incanto al ricorrente e all'altro socio del consorzio, __________, al prezzo di fr. 50'000.- più spese.

Gli esercizi 1993 e 1994 del consorzio chiudevano in perdita: quello del 1993 con una perdita di fr. 477'922.17, quello successivo con una di fr. 360'614.05.

Nella tassazione IC/IFD 1995-96 l'UT di __________ ammetteva una perdita di fr. 15'109.- per l'IC e di fr. 14'390.- per l'IFD, negando tuttavia la deduzione dell'accantonamento da parte del consorzio di fr. 200'000.- in relazione alla vendita dell'immobile in PPP a __________ (cfr. notifica di tassazione del 9 febbraio 1998).

In sede di reclamo l'UT elevava la perdite ammesse in deduzione a fr. 33'359.- per l'IC e a fr. 32'640.- per l'IFD, specificando altresì che il nuovo valore determinante dell'immobile avrebbe corrisposto al valore d'aggiudicazione più l'importo del credito vantato verso il debitore (cfr. decisione su reclamo del 9 novembre 1998).

2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente la deduzione dell'accantonamento sulla vendita a __________, precisando che l'ammontare esatto della perdita non è ancora noto, dichiarandosi nondimeno disposto, qualora la perdita risultasse inferiore, a consentire di tassare l'eventuale differenza non solo per l'IFD quale reddito da commercio professionale d'immobili ma anche per l'IC, malgrado la modifica legislativa entrata in vigore nel 1995 in materia di commercio professionale d'immobili, nel periodo di computo di competenza. Chiede inoltre la deduzione dell'importo di fr. 63'329,53 per le spese ricorrenti del signor __________, di cui si è fatto personalmente carico.

La Divisione cantonale delle contribuzioni con osservazioni del 12 marzo 1999, vista anche la presa di posizione del 22 dicembre 1998 dell'UT, propone di accogliere parzialmente il ricorso in merito alla richiesta di accantonamento e di respingerlo invece nella misura in cui chiede la deduzione delle spese ricorrenti del signor __________, che si è personalmente accollato, in quanto da considerare fiscalmente perdita in capitale privata.

Quanto all'accantonamento, delle diverse possibilità di calcolo affacciate dalla Divisione cantonale delle contribuzioni nelle osservazioni, sarà detto in seguito, per quanto necessario.

3. All'udienza del 29 aprile 1999, dopo aver constatato come l'immobile venduto a Teohari per fr. 620'000.- sia stato riacquistato dal consorzio per fr. 470'000.-, si è convenuto di ammettere una perdita complessiva di fr. 150'000.-, da dedurre nella partita fiscale del ricorrente in ragione di fr. 37'500.- di media annua.

Le parti hanno aderito seduta stante al suddetto accordo.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 novembre 1998 è riformata a'sensi del considerando 3 e gli atti del procedimento sono retrocessi all' Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

Non si assegnano ripetibili

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: