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80.1998.296 • CATI TI 80.1998.296 Generato dall'IA

Taxpayer Appeal on Untimely Property Tax Complaint and Inadmissible Mortgage Interest Deduction

Numero d'incarto 80.1998.296
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The taxpayer appealed a tax authority's decision which declared the taxpayer's complaint regarding property tax assessments untimely, arguing for the deduction of mortgage interest accrued after becoming the sole owner of the property. The court rejected the appeal, finding that the initial complaint was indeed late because the statutory thirty-day appeal period, which begins upon proper notification of the assessment (assumed to be received by September 14th at the latest in this case, based on a mail delivery schedule for non-registered letters), expired before the complaint was filed on September 16th, thereby upholding the initial rejection of the claim as time-barred; furthermore, the court separately determined that the challenge to the municipal property tax was also inadmissible because the taxpayer failed to file the initial complaint with the proper municipal authority, and substantively unfounded as municipal property tax is a real levy that disregards personal debt deductions.

Regesto Legislator

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Art. 206 cpv. 1 LT, Art. 192 cpv. 1 LT, Art. 192 cpv. 2 LT, Art. 74 DIFD, Art. 8 CCS, Art. 14 LPamm; Taxpayer Appeal on Untimely Property Tax Complaint and Inadmissible Mortgage Interest Deduction: The court rejected the appeal, finding that the initial complaint was indeed late because the statutory thirty-day appeal period, which begins upon proper notification of the assessment (assumed to be received by September 14th at the latest in this case, based on a mail delivery schedule for non-registered letters), expired before the complaint was filed on September 16th, thereby upholding the initial rejection of the claim as time-barred; furthermore, the court separately determined that the challenge to the municipal property tax was also inadmissible because the taxpayer failed to file the initial complaint with the proper municipal authority, and substantively unfounded as municipal property tax is a real levy that disregards personal debt deductions.

Parole chiave

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stima fiscale immobiliare imposta reale debiti fiscali autorità fiscale ipoteca legale imposte comunali Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998

Cited in the reasoning to establish the competence of the single judge for this case, which is confirmed by the decision's procedural outcome (rejection of the appeal).

art. 231 LT 1994

Cited as the basis for the decision regarding costs in the final orders.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Cited in the final orders to state that the judgment is definitive.

art. 299 cpv. 1 LT 1994

Cited in the reasoning as the rule for the required appeal procedure to the municipal authority regarding the communal tax, which justifies the finding of inadmissibility on this point.

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00296 · Lugano 27 gennaio 1999 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 7 dicembre 1998

in materia di: IC 97/98 intermedia

presentato da: · __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ -__________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. Con atto pubblico dell'11 gennaio 1997 (iscritto a Registro fondiario il 21 gennaio successivo) __________ __________, comproprietario di un quarto della particella n. __________ del Comune di __________, acquistava le quote degli altri tre comproprietari, diventando così proprietario esclusivo della suddetta particella.

Il 10 agosto 1998 l'UT notificava al contribuente le tassazioni ordinarie IC 1997-98 dal 1° gennaio 1997 al 21 gennaio 1998 e dal 22 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.

Il contribuente presentava reclamo il 16 settembre 1998, argomentando che non gli sarebbero stati detratti tutti gli interessi ipotecari a suo carico da quando è diventato proprietario esclusivo della particella n. __________ di __________.

Con decisione del 16 novembre 1998 l'UT dichiarava irricevibile il reclamo in quanto tardivo.

2. Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede nuovamente la deduzione integrale degli interessi a suo carico da quando è divenuto proprietario esclusivo dell'immobile e, per quanto è dato di capire, contesta anche l'imposta immobiliare comunale, poiché non si sarebbe minimamente tenuto conto del debito ipotecario.

3. Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza.

4. 4.1.

L'articolo 206 cpv. 1 LT 1994 stabilisce che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa; tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio (art. 192 cpv. 1 LT 1994).

Quando l'ultimo giorno del termine di ricorso cade su un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dallo Stato, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art.

192 cpv. 2 LT; StE 1997 B 92.8 n. 6 = ASA 66 240). I termini stabiliti dalla legge sono perentori (art. 192 cpv. 1 LT; inoltre, per es., STF del 13 maggio 1986 in re T. SA in Sammlung BGE n. 649).

4.2.

Per intimazione o notificazione di un atto si intende la consegna materiale del documento o di un suo esemplare al destinatario (cfr. ASA 45 471; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurigo 1979, p. 250 s.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, p. 180 s.; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrecht, 4a ediz., vol. I, Basilea 1992, p. 157; CDT n. 144 del 15 maggio 1986 in re D.R.; CDT n. 494 del 12 dicembre 1986 in re K.B.; CDT n. __________.__________.__________ del 23 marzo 1998 in re

C. e A. F.). La tassazione si considera notificata il giorno in cui viene debitamente intimata, e non al momento in cui il contribuente ne prende atto. Determinante è che la tassazione entri nella sfera di potere (*Herrschaftsbereich*) del destinatario (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 74 DIFD, p. 33).

4.3.

L'autorità può notificare un atto con lettera semplice oppure mediante invio postale raccomandato. Dal profilo giuridico, la differenza fondamentale concerne l'onere della prova circa l'effettiva comunicazione di un atto e la data in cui la stessa ha avuto luogo. Infatti, nel caso della notifica di una decisione con lettera semplice, l'amministrazione deve assumere l'onere della prova in base alla regola dell'art. 8 CCS: questa norma, che ha una portata generale e che si applica sia in diritto privato, sia in diritto pubblico, stabilisce che ove la legge non stabilisca altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova (DTF 114 III 54, 99 Ib 359). Ora, in caso di invio di una decisione per lettera semplice, l'accertamento del giorno della notifica - determinante per la decorrenza del termine d'impugnazione (DTF 115 Ia 17, 113 Ib 297) - può risultare difficile, specie se il destinatario si è spogliato della busta che la conteneva: in questa evenienza incombe però all'autorità l'onere di provare la data in cui è effettivamente avvenuta la notificazione, non potendosi imporre all'interessato l'obbligo di conservare tutte le buste contenenti una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali controversie circa l'osservanza di un termine (DTF 99 Ib 359; Catenazzi, Le insidie dell'invio non raccomandato di atti giudiziali ed amministrativi, in RTT 1974, p. 65 ss.). Più volte, il Tribunale federale ha quindi attirato l'attenzione delle autorità sui pericoli che sono insiti negli invii con lettera semplice, adducendo esplicitamente che le controversie relative all'effettiva comunicazione degli atti possono essere evitate soltanto ricorrendo ad una notifica mediante lettera raccomandata o contro avviso di ricevimento: in altre parole, se un'autorità vuole essere sicura che un suo invio giunga al destinatario, deve allora notificarlo con lettera raccomandata (DTF 101 Ia 8, 99 Ib 362, 61 I 8; ASA 27 p. 358; Catenazzi, op. cit., p. 66; Corti, L'intimazione delle decisioni secondo l'art. 14 LPamm, in RDAT II-1995 p. 284 s.; Messaggio del Consiglio di Stato n. 4509 del 3 aprile 1996: Modifica, volta ad abolire l'obbligo di intimare gli atti e le decisioni mediante invio postale raccomandato, dell'art. 14 della Legge di procedura per le cause amministrative).

4.4.

Quando la Posta (allora PTT) ha introdotto la distinzione tra Posta A e Posta B, lo Stato ha adottato il secondo metodo di invio (cfr. Circolare interna del 26 febbraio 1991 dell'ACC ai capi degli Uffici), che comporta la distribuzione "due o tre giorni feriali dopo quello dell'impostazione" (cfr. art. 24 cpv. 1 Ordinanza della legge sul servizio delle poste, RU 783.01). Sono considerati giorni feriali i giorni dal lunedì al venerdì (art. 24 cpv. 2 Ordinanza cit.) (cfr. CDT n. 173 del 26 settembre 1994 in re T. A.).

4.5.

Nel caso in esame, l'autorità di tassazione, vale a dire l’UT di __________ -Campagna ha spedito le tassazioni IC 1997-98 (dal 1° gennaio 1997 al 21 gennaio 1998 e dal 22 gennaio 1998 al 31 dicembre 1998) il 10 agosto 1998. Tale è la data di spedizione espressamente indicata su tutte le notifiche qui in discussione.

Il ricorrente non contesta d'aver ricevuto le due suddette tassazioni, facendo addirittura rilevare in uno scritto all'UT del 28 settembre 1998 di aver interpellato l'UT sulla possibilità di presentare reclamo già in agosto, ma di esserne stato sconsigliato a reclamare.

Così stando le cose, il termine di reclamo è decorso infruttuoso al più tardi il 14 settembre 1998, ammettendo nell'ipotesi più favorevole al ricorrente che le notifiche di tassazione, spedite lunedì 11 agosto, gli siano state recapitate soltanto venerdì 14 agosto, e non già all'inizio del mese come egli stesso afferma nel citato scritto del 29 settembre 1998 all'UT.

Il reclamo è quindi tardivo e a giusta ragione l'UT l'ha dichiarato irricevibile.

5. Il ricorrente sembra contestare anche l'imposta comunale, segnatamente l'imposta immobiliare comunale.

5.1.

Il ricorso è manifestamente irricevibile, oltre che infondato.

In effetti il contribuente avrebbe dovuto presentare reclamo entro trenta giorni all'autorità comunale, vale a dire al Municipio di __________ (art. 299 cpv. 1 LT 1994). Non avendolo fatto, il presente ricorso appare manifestamente irricevibile.

5.2.

A titolo del tutto abbondanziale deve essere fatto presente al ricorrente che l'imposta immobiliare comunale è dell' uno per mille del valore di stima ufficiale all'inizio dell'anno civile, esclusa ogni deduzione di debiti (art. 293). In altre parole, l'imposta immobiliare comunale è un tributo reale, che fa astrazione dalla capacità contributiva.

Oltre che irricevibile, il ricorso su questo punto sarebbe manifestamente infondato.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT 1994

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione alle parti.

4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario: