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80.1998.29 • CATI TI 80.1998.29 Generato dall'IA

Taxpayer v. Tax Authority: Transportation Expense Deduction Settlement

Numero d'incarto 80.1998.29
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A taxpayer appealed a tax authority's decision that limited the deduction for transportation expenses to public transport costs, as the taxpayer sought a higher deduction for necessary private vehicle use to commute to work due to alleged scheduling inflexibility. The court, after hearing the appellant's explanations regarding irregular work hours, proposed a settlement during the hearing, and the parties agreed to increase the deductible transportation expense to an annual average of 6,500 currency units, thus partially granting the appeal and reforming the prior decision.

Regesto Legislator

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Art. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Taxpayer v. Tax Authority: Transportation Expense Deduction Settlement: The court, after hearing the appellant's explanations regarding irregular work hours, proposed a settlement during the hearing, and the parties agreed to increase the deductible transportation expense to an annual average of 6,500 currency units, thus partially granting the appeal and reforming the prior decision.

Parole chiave

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deduzione per spese autorità fiscale tassa sui veicoli riforma fiscale rimborso delle spese di trasporto trasporto collettivo Sentenza o decisione senza scheda

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 144 LIFD

Cited in the preamble to costs considerations, although no costs were actually levied.

art. 231 LT 1994

Cited in the preamble to costs considerations, although no costs were actually levied.

art. 230 cpv. 3 LT 1994

Determines that the judgment is final for the Cantonal Tax (IC).

art. 146 LIFD

Establishes the possibility of an appeal to the Federal Tribunal concerning the Federal Direct Tax (IFD).

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Testo completo

Incarto n. 80.98.00029 · Lugano 7 maggio 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici: · Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi

segretario: · Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 25 febbraio 1998

in materia di: IC/IFD 97/98

presentato da: · __________ __________, __________ __________,

ritenuto

in fatto ed in diritto

1. __________ __________, domiciliata a __________, esercita l'attività di __________ presso il __________ __________ __________ a __________. Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 1997-98 ha chiesto la deduzione dal reddito di fr. 11'800.- per spese di trasporto, dovendo, a suo dire, usare l'automobile per recarsi sul posto di lavoro. L'UT le ha invece concesso unicamente la deduzione per l'uso del mezzo pubblico da __________ a __________ e del mezzo privato da __________ a __________, in ragione di fr. 2'853.- (fr. 1'503.- per l'abbonamento ferroviario; fr. 1'350.- per la trasferta da __________ a __________ -Stazione) (cfr. notifica della tassazione del 23 giugno 1997, confermata con decisione su reclamo del 16 febbraio 1998).

2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede l'annullamento della decisione su reclamo e conseguentemente il riconoscimento della deduzione per spese di trasporto con il mezzo privato. Allega una tabella con gli orari di percorrenza delle diverse tratte, da cui risulterebbe l'impossibilità di far uso del treno e della posta.

3. In occasione dell’udienza del 21 aprile 1998 il giudice, dopo aver ascoltato le spiegazioni della ricorrente circa orari di lavoro, prevedibilità degli stessi e conseguente possibilità di far uso dei mezzi di trasporto pubblici, ha proposto, in via transattiva, di considerare almeno parzialmente, a dipendenza delle esigenze di lavoro documentate (irregolarità dell’orario), la necessità dell’uso del mezzo di trasporto privato e di stabilire quindi la deduzione per spese di trasporto in fr. 6'500.- di media annua.

Le parti, dopo ulteriore riflessione, hanno dato il proprio accordo seduta stante.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 16 febbraio 1998 è riformata nel senso che la deduzione per spese di trasporto è elevata a fr. 6'500.- di media annua. Per il resto la decisione è confermata.

2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione alle parti.

4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il Presidente: Il Segretario: