Tax Appeal Inadmissibility Due to Untranslated Brief
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA taxpayer appealed a tax decision by submitting a brief in German, which prompted the court to notify the appellant, granting a fifteen-day period to provide an Italian translation, warning that failure to comply would result in the appeal being deemed inadmissible. The court reasoned that while adherence to Italian as the official language in proceedings is mandatory, immediate inadmissibility without prior warning would constitute excessive formalism; however, since the appellant failed to submit the required translation after being duly notified, the appeal was declared inadmissible, and costs were imposed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 144 LIFD, Art. 230 cpv. 3 LT, Art. 146 LIFD, art. 231 LT 1994, art. 230 cpv. 3 LT 1994; Tax Appeal Inadmissibility Due to Untranslated Brief: The court reasoned that while adherence to Italian as the official language in proceedings is mandatory, immediate inadmissibility without prior warning would constitute excessive formalism; however, since the appellant failed to submit the required translation after being duly notified, the appeal was declared inadmissible, and costs were imposed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision allowed the single judge to rule on the case, as it did not raise fundamental issues.
Cited in relation to the decision on costs for the direct tax (IC).
Cited in relation to the decision on costs for the withholding tax (IFD).
Cited to specify that the decision is final for the withholding tax (IC).
Cited to specify the possibility of appeal to the Federal Tribunal for the withholding tax (IFD).
Testo completo
Incarto n. 80.98.00282 · Lugano 3 dicembre 1998 · In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini
segretario: · Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 12 novembre 1998
in materia di: ic/ifd 95/96
presentato da: · __________ __________, __________ __________ __________ __________, rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che __________ __________ ha impugnato la decisione su reclamo in materia di IC/IFD 1995/96, con ricorso del 12 novembre 1998, redatto in lingua tedesca;
- che, con raccomandata del
13 novembre 1998, la Camera di diritto tributario ha attribuito al ricorrente un termine di 15 giorni per tradurre il gravame in italiano, avvertendolo che l’inosservanza dell’invito avrebbe comportato l’irricevibilità del ricorso;
- che nessuna traduzione è pervenuta nel termine utile;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);
- che sarebbe però senz'altro censurabile la decisione dell’autorità, che si limitasse a pronunciare l'irricevibilità del reclamo redatto in lingua diversa da quella ufficiale del Cantone, senza invece segnalare prima tale vizio al ricorrente ed attribuirgli contestualmente un termine per la traduzione: in tal caso, infatti, la decisione sarebbe stata viziata da eccesso di formalismo (DTF
106 Ia 306; 102 Ia 37; v. anche Egli, La protection de la bonne foi dans le procès - Quelques applications dans la jurisprudence, in Rep. 1991 p. 234);
- che, come detto, la Camera di diritto tributario ha pertanto inviato al contribuente, in data 13 novembre 1998, una lettera nella quale lo avvertiva del difetto del suo reclamo e gli attribuiva un termine di 15 giorni per sanarlo, con comminatoria di irricevibilità in caso di mancata traduzione;
- che l’inosservanza dell’invito in questione impone a questa Camera di dichiarare irricevibile il ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il Segretario: